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Rifiuti abbandonati, ordine di rimozione del Sindaco e momento consumativo del reato

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 21/03/2024
n. 11831

La fattispecie di reato di cui all’art. 255, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 relativa all’inottemperanza dell’ordine del Sindaco di rimozione dei rifiuti abbandonati ha natura permanente. La scadenza del termine per l’adempimento di quanto indicato nell’ordinanza del Sindaco (ex art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006) non indica il momento di esaurimento della condotta, bensì l’inizio della fase di consumazione che si protrae sino al momento dell’ottemperanza dell’ordine ricevuto. Ciò si spiega con il fatto che il termine in questione è fissato al solo fine di stabilire il regolare e tempestivo adempimento della prescrizione, che può rivelarsi utile, anche se tardivo. Pertanto, anche dopo la scadenza del termine, non viene meno l’obbligo di agire.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 27/04/2023, la Corte di appello di Venezia, in riforma della sentenza del Tribunale di Venezia del 11/04/2016, dichiarava non doversi procedere in ordine ai reati ascritti al G. E. S. in ordine ai reati di cui agli articoli 650 cod. pen., 255 e 256 d. Igs. 152/2006 per intervenuta prescrizione, con conferma nel resto. In particolare, resistevano il risarcimento del danno in favore del Comune di Venezia, stabilito in euro 3.000, e in favore di WWF Onlus e Legambiente Volontariato, fissato in euro 1.000 ciascuna. 2. Avverso il provvedimento l'imputato propone, tramite il…
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