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RIFIUTI – Deposito incontrollato DANNO – Legittimazione ad agire associazioni ambientaliste

Categoria: Rifiuti
Autorità: Corte di Cassazione Penale – Sez. III
Data: 11/05/2009
n. 19883

Quando un accumulo di rifiuti non corrisponda alle prescrizioni imposte per il deposito temporaneo, si configurano alternativamente: un deposito preliminare, se esso è realizzato in vista di successive operazioni di smaltimento, ovvero una messa in riserva, se è realizzato in vista di successive operazioni di recupero, mentre si realizza un deposito incontrollato o abbandono quando l’accumulo non preclude ad alcuna operazione di smaltimento. Premesso che l’ art. 318, D.Lgs. 152/2006 non ha escluso per le associazioni ambientaliste, come individuate dall’art. 13 della L. 3490/1986, la possibilità, in forza della regola generale in materia di risarcimento del danno e costituzione di parte civile, di agire in giudizio iure proprio nel processo per reati ambientali, le stesse associazioni hanno diritto al risarcimento conseguente al danno ambientale, sia come titolari di un diritto della personalità, sia come enti esponenziali del diritto assoluto alla tutela ambientale.

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