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SICUREZZA PUBBLICA – Deposito GPL

Categoria: Rischi di incidenti rilevanti
Autorità: Cassazione Penale
Data: 01/04/2005
n. 12339

Qualora manchi o non sia sufficiente il certificato di prevenzione incendi, la gestione di depositi di GPL in bombole con capacità di accumulo non superiore a 500 Kg non è soggetta a sanzione penale in ragione del principio di legalità, in quanto manca una specifica norma positiva che preveda una simile sanzione. A tal fine, non può ritenersi applicabile la norma generale dell’art. 650 Cod. Pen., perché il certificato di prevenzione incendi rilasciato dal comando dei vigili del fuoco non costituisce un ordine, giacché non contiene la prescrizione di un comportamento commissivo od emissivo, ma attesta semplicemente che un locale dove si esercita un’attività pericolosa per l’incolumità pubblica è idoneo e attrezzato, entro determinati limiti, contro i rischi di esplosione o di incendio.

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