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Reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone: profili di applicazione

Categoria: Rumore
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 02/07/2019
n. 28570

La contravvenzione di cui all’art. 659, comma primo, del Codice penale, è un reato che si può consumare anche con un’unica condotta rumorosa o di schiamazzo recante, in determinate circostanze, un effettivo disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone, in quanto non è necessaria la prova che il rumore abbia concretamente molestato una platea più diffusa di persone, essendo sufficiente l’idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato di individui.

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Leggi la sentenza

  Ritenuto in fatto 1.Con sentenza del 3 luglio 2018 il Tribunale di Firenze ha condannato S. B. e D. T. alla pena di euro 309 di ammenda, altresì condannando gli imputati al risarcimento del danno ed al pagamento delle spese di lite in favore della parte civile costituita, per il reato di cui agli artt. 110, 81 capoverso e 659, comma 1, cod. pen.. 2.Avverso il predetto provvedimento sono stati proposti ricorsi per cassazione con quattro motivi di impugnazione. 2.1.Col primo motivo i ricorrenti hanno censurato la decisione del Tribunale circa la dichiarata tardività della richiesta di oblazione a…
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