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Gestore di pubblico esercizio: quali obblighi a tutela di ordine e tranquillità pubblica?

Categoria: Rumore
Autorità: Cass. Pen., Sez. III
Data: 16/06/2017
n. 30189

Risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone di cui all’art. 659 cod. pen. il gestore di un pubblico esercizio che non impedisca i continui schiamazzi provocati degli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne, poiché al gestore è imposto l'obbligo giuridico di controllare che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell'ordine e della tranquillità pubblica: nel caso di specie la condotta contestata è chiaramente riferibile all'ipotesi del comma 1 del citato articolo non trattandosi di esercizio di mestiere intrinsecamente rumoroso bensì di "vociare" e schiamazzi prodotti dagli avventori e di musica prodotta da un televisore sintonizzato su apposito canale.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto S.G. ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Avellino di condanna alla pena dell'ammenda per il reato di cui all'art. 659 cod. pen. perché, in qualità di titolare della pizzeria "M. e C." sita in [omissis], mediante schiamazzi e rumori, prodotti dagli avventori del locale e da lui non impediti, ed abusando degli strumenti di diffusione di musica ad alto volume all'interno del predetto locale, disturbava le occupazioni e il riposo delle persone, in particolare degli occupanti del medesimo stabile ovvero di stabili viciniori. Con un primo motivo lamenta violazione di legge per aver il…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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