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Disturbo della quiete pubblica ed esercizio di mestieri rumorosi

Categoria: Rumore
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 15/12/2020
n. 35823

L’illecito di cui all’art. 659 cod. pen. (“Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”) è un reato “eventualmente permanente”, la cui offesa può protrarsi nel tempo. Di conseguenza (e con riferimento a mestieri “rumorosi”), qualora tale condotta si svolga in un ristretto arco temporale e sia connessa all’esercizio di una medesima attività (svolta con le stesse modalità), potrà ragionevolmente essere contestato un solo ed unico reato (permanente).

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1. Con sentenza emessa in data 22 febbraio 2019, il Tribunale di T. ha dichiarato la penale responsabilità di P.A. per il reato continuato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone di cui all'art. 659 cod. pen., e gli ha irrogato la pena di 200,00 euro di ammenda, comprensiva di aumento ex art. 81 cpv. cod. pen. Secondo il Tribunale, l'imputato, quale titolare del bar "S.", avrebbe disturbato il riposo delle persone dimoranti presso la vicina struttura alberghiera "H.S.V.C.", mantenendo la musica ad alto volume dopo le ore 24,00, con superamento dei limiti assoluti…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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