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Disturbo della quiete pubblica: come si accerta?

Categoria: Rumore
Autorità: Cassazione Pen., Sez. III
Data: 29/05/2015
n. 23235

Il disturbo della quiete pubblica, di cui all'art. 659 cod. pen, si identifica con una sensibile alterazione delle normali condizioni in cui si svolgono il riposo, le occupazioni o le altre attività previste dalla norma, con la conseguenza che il fatto di reato è integrato ogni qualvolta si verifichi un concreto pericolo di disturbo che superi i limiti di normale tollerabilità, pertanto, ai fini della configurabilità della contravvenzione, l'attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica, ma il giudice può fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, sìcche risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilità.

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