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SICUREZZA – Pericolosità ambientale attività di lavoro

Categoria: Sicurezza lavoro
Autorità: Corte di Cassazione Civile – Sez. Lavoro
Data: 25/06/2009
n. 14946

In tema di malattia professionale ed infortuni sul lavoro, va esclusa la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 cod. civ. ove la normativa specifica sulla pericolosità ambientale delle attività inerenti la prestazione lavorativa (nella specie, per aver fatto bruciare, come combustibile, in una stufa all'interno del locale di lavorazione delle traversine ferroviarie impregnate con una miscela di olio di catrame e pentaclorofenolo) sia stata introdotta solo in epoca successiva ai fatti che hanno dato causa all'infermità, dovendosi escludere, in tale eventualità, la colpa dell'azienda, mentre resta fermo, in ogni caso, il diritto dell'interessato a vedersi riconosciuto, a tutela del danno subito, un equo indennizzo, la cui attribuzione prescinde da ogni profilo di colpa.

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