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SICUREZZA – Colpa del lavoratore

Categoria: Sicurezza lavoro
Autorità: Cassazione Penale
Data: 01/06/2007
n. 21587

In materia di infortuni sul lavoro, la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio propria della lavorazione svolta: in tal senso il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute. (Nella fattispecie, pur affermando il principio, la Corte ha tuttavia annullato la sentenza di merito per la necessità di un più approfondito accertamento circa la dinamica del fatto dal quale emergeva la concorrente mancanza di cautela, nella produzione dell'evento, sia del lavoratore infortunato che di un altro lavoratore).

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