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SICUREZZA – Responsabilità del datore di lavoro e suoi dipendenti

Categoria: Sicurezza lavoro
Autorità: Corte di Cassazione Civile – Sez. Lavoro
Data: 23/04/2009
n. 09689

Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare, invece, l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che la condotta del lavoratore fosse qualificabile come imprevedibile od abnorme od anche come rischio elettivo in quanto il medesimo stava caricando un carro agricolo in esecuzione delle sue normali mansioni e il posizionamento obliquo del mezzo, con la conseguente creazione di un varco verso gli organi di rotazione - su cui si era arrotolata la sciarpa del lavoratore provocandone il decesso - costituiva una evenienza probabile alla luce delle caratteristiche costruttive del mezzo).

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