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SICUREZZA – Coordinatore per l’esecuzione dei lavori

Categoria: Sicurezza lavoro
Autorità: Cassazione Penale
Data: 30/04/2008
n. 17502

In materia di sicurezza sul lavoro, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, cui sono riconosciuti dalla normativa anche poteri a contenuto impeditivo in situazioni di pericolo grave e imminente, è titolare di una posizione di garanzia nei limiti degli obblighi specificamente individuati dall'art. 5 del D.Lgs. 494/96. (Fattispecie relativa al reato di lesioni colpose causate da un crollo verificatosi nel cantiere, in riferimento alla quale è stata riconosciuta la responsabilità del coordinatore per aver omesso di segnalare il riscontrato pericolo al committente e per non aver nella sua imminenza provveduto altresì a ordinare la sospensione dei lavori).

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