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SICUREZZA – Uso di occhiali protettivi

Categoria: Sicurezza lavoro
Autorità: Corte di Cassazione Penale – Sez. IV
Data: 23/02/2010
n. 07292

L'art. 382 del d.P.R. 24 aprile 1955, n. 547, che impone l'adozione di occhiali o schermi appropriati, intende salvaguardare la incolumità del lavoratore dal pericolo di offese agli occhi a causa di schegge non solo in quelle lavorazioni nelle quali tale proiezione sia abituale, ma anche in quelle in cui sia eccezionale e contingente trattasi di una norma di carattere generale, non contenente una elencazione tassativa di attività per cui è necessaria la misura cautelare. Pertanto rientra nella previsione qualsiasi tipo di lavoro, compreso quello edile anche se il pericolo di proiezione di schegge non sia molto probabile. (Fattispecie di lavoratore di un cantiere edile, nel cui occhio penetrava una scheggia mentre batteva con un martello un tubo di plastica).

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