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Obbligo di messa in sicurezza amianto: quando sussiste?

Categoria: Sostanze pericolose
Autorità: TAR Umbria, Sez. I
Data: 18/02/2019
n. 75

Ciò che infatti rileva ai fini dell’applicazione della normativa relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto (Legge 27 marzo 1992, n. 257), è che si tratti comunque di strutture suscettibili di “utilizzazione collettiva in cui sono in opera manufatti e/o materiali contenenti amianto dai quali può derivare una esposizione a fibre aerodisperse” (cfr., premesse al d.m. 6 settembre 1994), indipendentemente dal fatto che esse si trovino, allo stato, inutilizzate.

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Leggi la sentenza

Fatto 1.Con il ricorso in epigrafe si chiede l’annullamento del provvedimento con il quale il Comune di Castel Giorgio ha disposto la messa in sicurezza di coperture in cemento amianto (eternit) di alcuni manufatti di proprietà della sig.ra S. L., odierna ricorrente.   2.L’impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi:   I.Violazione di legge in relazione alla disciplina del combinato disposto delle norme di cui al D. M. 6 settembre 1994 in merito alle metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6 comma 3 e dell’art. 12 comma 2 della legge 27 marzo 1992 n. 257, per errata interpretazione ed applicazione normativa.…
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