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Amianto: chi è il responsabile dell’inquinamento?

Categoria: Sostanze pericolose
Autorità: Tar Marche
Data: 19/10/2016
n. 571

La disciplina speciale che regola la materia della cessazione dell'impiego dell'amianto contiene principi in parte diversi da quelli applicabili al settore dei rifiuti e, in generale, all’inquinamento ambientale ed, infatti, dalla Legge n. 257/1992 e dal D.M. 6.9.1994 emerge la circostanza per cui l’amianto non è di per sé qualificabile come un rifiuto; mentre nei casi di abbandono dei rifiuti o di inquinamento ambientale è possibile (anche se a volte molto difficoltoso) accertare chi sia stato il soggetto responsabile dell’inquinamento o, in negativo, se l’attuale proprietario del terreno inquinato o adibito a discarica abusiva sia o meno identificabile come responsabile della condotta illecita. nel caso dell’amianto la situazione è diversa, perché l’eternit diviene pericoloso per la salute pubblica solo a certe condizioni, il che implica una continua evoluzione della situazione e quindi anche il passaggio delle responsabilità fra cedente e cessionario dei beni immobili in cui sia presente la sostanza inquinante: ne consegue che l’obbligo di sorveglianza di una situazione che può modificarsi nel tempo consente di scindere le responsabilità e obbliga passivamente il soggetto che detiene il bene nel momento in cui si verificano le condizioni (di pericolosità) per l’applicazione della normativa speciale.

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