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30 giugno 2022: termine ultimo per variare la classe senza verifica
di Marco Casadei
Con la Circolare n. 2 del 14 marzo 2022, l’Albo ha stabilito il termine ultimo, con cui è possibile modificare l’incarico di RT per una classe superiore a quella attualmente ricoperta dimostrando solamente gli anni di esperienza professionale, e non la Verifica d’Idoneità. Si ricorda, infatti, che tale previsione è contenuta nella Deliberazione n. 1 del 10 marzo 2021, discussa e decisa nel periodo in cui la pandemia Covid19 impediva lo svolgimento delle verifiche d’idoneità per tutti i RT, sia per quelli nuovi che per quelli che continuavano a ricoprire l’incarico beneficiando della transitorietà prevista dall’art. 13 del DM 120/2014, e regolamentata dalla Delibera n. 6/2017, art. 3. Infatti, per questi ultimi – in carica alla data di entrata in vigore della “riforma” del RT (ovvero il 16 ottobre 2017), il legislatore prevedeva un regime transitorio della durata massima di 5 anni, periodo durante il quale il RT “può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per 5...
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30 giugno 2022: termine ultimo per variare la classe senza verifica
di Marco Casadei
Con la Circolare n. 2 del 14 marzo 2022, l’Albo ha stabilito il termine ultimo, con cui è possibile modificare l’incarico di RT per una classe superiore a quella attualmente ricoperta dimostrando solamente gli anni di esperienza professionale, e non la Verifica d’Idoneità. Si ricorda, infatti, che tale previsione è contenuta nella Deliberazione n. 1 del 10 marzo 2021, discussa e decisa nel periodo in cui la pandemia Covid19 impediva lo svolgimento delle verifiche d’idoneità per tutti i RT, sia per quelli nuovi che per quelli che continuavano a ricoprire l’incarico beneficiando della transitorietà prevista dall’art. 13 del DM 120/2014, e regolamentata dalla Delibera n. 6/2017, art. 3. Infatti, per questi ultimi – in carica alla data di entrata in vigore della “riforma” del RT (ovvero il 16 ottobre 2017), il legislatore prevedeva un regime transitorio della durata massima di 5 anni, periodo durante il quale il RT “può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per 5...
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