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Stefano Maglia

Acque meteoriche e di dilavamento

di Stefano Maglia

Categoria: Acqua

Acque meteoriche e di dilavamento
Per acque meteoriche di dilavamento si intende la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti; le acque di prima pioggia sono invece quelle che, cadendo durante la fase iniziale di un evento meteorico[1], si presentano spesso cariche di inquinanti di varia natura ed origine dilavati dalla superficie delle aree scoperte. La composizione di tali acque, le rende particolarmente pericolose per l’ambiente e impone quindi che ad esse siano riservate adeguati sistemi di trattamento.
Sono prese in considerazione spesso anche le acque di seconda pioggia. Con tale termine, solitamente la disciplina regionale intende tecnicamente l’acqua meteorica di dilavamento derivante dalla superficie scolante, servita dal sistema di drenaggio e avviata allo scarico nel corpo, recettore in tempi successivi a quelli definiti per il calcolo delle acque di prima pioggia e in pratica in molti casi queste acque vengono scaricate senza alcun trattamento, ritenendole non più contaminate[2].
Le acque di prima pioggia o di dilavamento possono essere oggetto di autorizzazione allo scarico, sulla base di quanto definito dalla disciplina regionale di competenza, in attuazione dell’art. 113 del D. Lgs. n. 152/2006.
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La norma nazionale prevede, infatti, che le Regioni, ai fini della prevenzione di rischi ambientali e idraulici, stabiliscano forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate (cioè adibite a raccogliere esclusivamente acque meteoriche), nonché i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate (diverse dalle reti fognarie separate), siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l’eventuale autorizzazione.
Questi sono gli unici casi in cui le acque meteoriche sono soggette al D.L.vo 152/06; il c. 2 dell’art. 113 dispone, infatti, che al di fuori di dette ipotesi “le acque meteoriche non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza del presente decreto”.
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Sempre le Regioni possono disciplinare “… i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici”(art. 113, c. 5)
Le posizioni della giurisprudenza sul punto sono divergenti.
Da un lato troviamo sentenze che sostengono – secondo un ragionamento che a parere di chi scrive appare condivisibile – la tesi secondo cui qualora l’acqua meteorica e di dilavamento vada a “lavare”, anche in modo discontinuo, un’area determinata destinata ad attività commerciali o di produzione di beni nonché le relative pertinenze (piazzali, parcheggi ecc.) trasportando con sé i “residui”, di tale attività, la stessa acqua perde la sua natura di acqua meteorica per caratterizzarsi come “acqua di scarico”, da assoggettare alla disciplina degli scarichi, compreso l’eventuale regime autorizzativo (e ciò in riferimento anche alla presenza di sostanze pericolose) si vedano in tal senso: Cass. Pen. 30 settembre 30 settembre 1999, n. 12186; Trib. Terni, 23 novembre 1999; Trib. Padova, 19 maggio 2004.
In senso contrario, altre pronunce rilevano come non possa parlarsi di scarico, mancando in questi casi qualsiasi collegamento rispetto al ciclo produttivo dell’insediamento commerciale o industriale (Tar Veneto, 4 dicembre 2006, n. 3991; Trib. Ancona, 4 marzo 2004, n. 51).
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La Suprema Corte di Cassazione, in un pronuncia che ha fornito una posizione quasi intermedia (sentenza 4 settembre 2007, n. 33839)[3] in riferimento ad acque contaminate da sostanze inquinanti impiegate in stabilimenti produttivi. Afferma infatti la Cassazione che esse dovrebbero essere considerate reflui industriali: ciò si ricaverebbe direttamente dalla definizione di “acque reflue industriali” di cui all’art. 74, c. 1, lett. h)[4] del D.L.vo 152/06 (nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal D.L.vo 4/08), norma che ricomprende all’interno della nozione sottesa anche le acque meteoriche contaminate da sostanze impiegate nello stabilimento, le quali sono di conseguenza assimilate al relativo regime normativo ed autorizzatorio.
La norma lascia intendere che, al contrario, non siano da ricondurre a tale nozione le acque sì contaminate da sostanze, ma estranee a quelle proprie dell’attività industriale. In tale ultimo caso, quindi, ritorna la nozione di acque meteoriche non soggette alla disciplina della Parte III del D.L.vo 152/2006 e non necessitanti di autorizzazione, salva una diversa previsione contenuta nella normativa regionale.
Tale orientamento è di fatto confermato da due recenti pronunce di Consiglio di Stato, sentenza n. 7618/2009, e Tar Campania, 16 marzo 2011, n. 1479, secondo le quali appunto le acque meteoriche rimangono distinte dalle acque reflue industriali anche quando provenienti dall’impianto produttivo (com’è considerato nel caso trattato dai tribunali amministrativi un piazzale di cava), perché la circostanza dirimente ai fini della qualificazione normativa risiede nella circostanza che le acque siano immesse nel ciclo produttivo in conseguenza dell’iniziativa umana ascrivibile all’attività economica, e non “incidentalmente”.
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Il tutto comunque fino all’eventuale intervento normativo della Regione, cui spetta — ex articolo 39 del Dlgs 152/1999, l’individuazione dei casi pericolosamente inquinanti, che necessitano di un particolare regime cautelativo (prescrizioni ed eventuale autorizzazione).

 


[1] La definizione di “evento meteorico”, carente nella disciplina generale di cui al D.L.vo 152/06, è tuttavia contenuta nelle normative regionali, le quali hanno sul punto disposto in modo piuttosto disomogeneo.

[2] Per un approfondimento si veda: M. V. BALOSSI e E. SASSI: “La gestione degli scarichi, aspetti giuridici e tecnici”, Irnerio Editore,2011, cap. 10.

[3] Per un commento alla sentenza, si veda E. Falcone, Acque meteoriche e di dilavamento fra D.Lgs. n. 152/1999 e TUA (nota a Cass. Pen. n. 33839/2007), in Rivista Ambiente & Lavoro, n. 3/2008, p. 235 ss.

[4]L’art. 74, lett. h) del D.L.vo 152/06, nella sua originaria formulazione, definiva le acque reflue industriali come: “qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali anche inquinanti non connesse con le attività esercitate nello stabilimento”.

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