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AIA, relazione annuale incompleta ed integrata in ritardo: quali sanzioni?
di Miriam Viviana Balossi
Categoria: AIA
Un gestore di un impianto in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) deve comunicare (con modalità e frequenze stabilite nell’autorizzazione stessa, tendenzialmente una volta l’anno) i dati del monitoraggio sulle matrici acqua, aria, agenti fisici, suolo e rifiuti.
La normativa oggi vigente (art. 29- decies, c. 2 del D.L.vo 152/06), però, non stabilisce una data precisa:
“A far data dall’invio della comunicazione di cui al comma 1, il gestore trasmette all’autorità competente e ai comuni interessati, nonché all’ente responsabile degli accertamenti di cui al comma 3, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall’autorizzazione integrata ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite nell’autorizzazione stessa. L’autorità competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi dell’articolo 29-quater, comma 3, ovvero mediante pubblicazione sul sito internet dell’autorità competente ai sensi dell’articolo 29-quater, comma 2. Il gestore provvede, altresì, ad informare immediatamente i medesimi soggetti in caso di violazione delle condizioni dell’autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità”.
Ciò nonostante, ai sensi dell’art. 12 (Inventario delle principali emissioni e loro fonti) dell’ora abrogato[1] D.L.vo 18 febbraio 2005, n. 59[2], si tende a considerare il 30 aprile di ogni anno quale data entro la quale presentare la relazione annuale:
“I gestori degli impianti di cui all’allegato I trasmettono all’autorità competente e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, per il tramite dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici, entro il 30 aprile di ogni anno i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo, dell’anno precedente, secondo quanto già stabilito ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372”.
Qualora la relazione sia carente ed incompleta, gli Enti coinvolti possono effettuare una richiesta di integrazioni documentali: se, però, detta richiesta di integrazioni non viene soddisfatta entro il termine assegnato, qual è la sanzione applicabile?
A parere di chi scrive, una simile condotta non ottempera al disposto dell’art. 29-decies, c. 2, D.L.vo 152/06 sopraccitato ed il gestore incorre nella sanzione prevista dall’art. 29-quattuordecies, c. 8, D.L.vo 152/06:
“E’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 11.000 euro il gestore che omette di comunicare all’autorità competente, all’ente responsabile degli accertamenti di cui all’articolo 29-decies, comma 3, e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni delle emissioni di cui all’articolo 29-decies, comma 2. Nel caso in cui il mancato adempimento riguardi informazioni inerenti la gestione di rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa pecuniaria è sestuplicata. La sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un decimo se il gestore effettua tali comunicazioni con un ritardo minore di 60 giorni ovvero le effettua formalmente incomplete o inesattema, comunque, con tutti gli elementi informativi essenziali a caratterizzare i dati di esercizio dell’impianto”.
Si precisa però che, a nostro parere, la ridotta sanzione amministrativa di cui all’art. 29-quattuordecies, c. 8 per la presentazione in ritardo è riferibile alla relazione annuale, e non all’integrazione della documentazione mancante: ciò nonostante, si ritiene che la medesima – prevista per la presentazione della relazione formalmente incompleta o inesatta – possa essere suscettibile di applicazione anche nel caso di specie, sempre che, come dispone la norma citata, la relazione contenesse fin da subito i dati informativi essenziali (ad ogni buon conto si fa notare che, in ultima analisi, sarà la l’Ente competente a fare la valutazione definitiva circa la sussistenza o meno, fin da subito, di detti elementi essenziali).
[1] Abrogato dall’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128.
[2] Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, pubblicato in G.U. n. 93 del 22 aprile 2005 – Supplemento Ordinario n. 72.
Vuoi saperne di più? Iscriviti al corso organizzato da TuttoAmbiente
Piacenza – 22 febbraio 2017
Docente: Ing. Leonardo Benedusi
Il corso illustra in modo pratico ed esaustivo, fra l’altro, la disciplina dell’AUA,
per la quale sarà analizzato anche il modello di domanda per l’ottenimento.
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AIA, relazione annuale incompleta ed integrata in ritardo: quali sanzioni?
di Miriam Viviana Balossi
Un gestore di un impianto in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) deve comunicare (con modalità e frequenze stabilite nell’autorizzazione stessa, tendenzialmente una volta l’anno) i dati del monitoraggio sulle matrici acqua, aria, agenti fisici, suolo e rifiuti.
La normativa oggi vigente (art. 29- decies, c. 2 del D.L.vo 152/06), però, non stabilisce una data precisa:
“A far data dall’invio della comunicazione di cui al comma 1, il gestore trasmette all’autorità competente e ai comuni interessati, nonché all’ente responsabile degli accertamenti di cui al comma 3, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall’autorizzazione integrata ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite nell’autorizzazione stessa. L’autorità competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi dell’articolo 29-quater, comma 3, ovvero mediante pubblicazione sul sito internet dell’autorità competente ai sensi dell’articolo 29-quater, comma 2. Il gestore provvede, altresì, ad informare immediatamente i medesimi soggetti in caso di violazione delle condizioni dell’autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità”.
Ciò nonostante, ai sensi dell’art. 12 (Inventario delle principali emissioni e loro fonti) dell’ora abrogato[1] D.L.vo 18 febbraio 2005, n. 59[2], si tende a considerare il 30 aprile di ogni anno quale data entro la quale presentare la relazione annuale:
“I gestori degli impianti di cui all’allegato I trasmettono all’autorità competente e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, per il tramite dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici, entro il 30 aprile di ogni anno i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo, dell’anno precedente, secondo quanto già stabilito ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372”.
Qualora la relazione sia carente ed incompleta, gli Enti coinvolti possono effettuare una richiesta di integrazioni documentali: se, però, detta richiesta di integrazioni non viene soddisfatta entro il termine assegnato, qual è la sanzione applicabile?
A parere di chi scrive, una simile condotta non ottempera al disposto dell’art. 29-decies, c. 2, D.L.vo 152/06 sopraccitato ed il gestore incorre nella sanzione prevista dall’art. 29-quattuordecies, c. 8, D.L.vo 152/06:
“E’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 11.000 euro il gestore che omette di comunicare all’autorità competente, all’ente responsabile degli accertamenti di cui all’articolo 29-decies, comma 3, e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni delle emissioni di cui all’articolo 29-decies, comma 2. Nel caso in cui il mancato adempimento riguardi informazioni inerenti la gestione di rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa pecuniaria è sestuplicata. La sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un decimo se il gestore effettua tali comunicazioni con un ritardo minore di 60 giorni ovvero le effettua formalmente incomplete o inesatte ma, comunque, con tutti gli elementi informativi essenziali a caratterizzare i dati di esercizio dell’impianto”.
Si precisa però che, a nostro parere, la ridotta sanzione amministrativa di cui all’art. 29-quattuordecies, c. 8 per la presentazione in ritardo è riferibile alla relazione annuale, e non all’integrazione della documentazione mancante: ciò nonostante, si ritiene che la medesima – prevista per la presentazione della relazione formalmente incompleta o inesatta – possa essere suscettibile di applicazione anche nel caso di specie, sempre che, come dispone la norma citata, la relazione contenesse fin da subito i dati informativi essenziali (ad ogni buon conto si fa notare che, in ultima analisi, sarà la l’Ente competente a fare la valutazione definitiva circa la sussistenza o meno, fin da subito, di detti elementi essenziali).
[1] Abrogato dall’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128.
[2] Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, pubblicato in G.U. n. 93 del 22 aprile 2005 – Supplemento Ordinario n. 72.
Vuoi saperne di più? Iscriviti al corso organizzato da TuttoAmbiente
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Docente: Ing. Leonardo Benedusi
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