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Responsabili Tecnici Rifiuti: l’Albo gestori semplifica (temporaneamente) i requisiti

di Alessandra Corrù

Categoria: Rifiuti

Dal 2 gennaio 2021 i responsabili tecnici rifiuti, in carica alla data del 16 ottobre 2017, avrebbero potuto iniziare a sostenere le verifiche di aggiornamento della loro idoneità.

Com’è purtroppo noto, però, l’emergenza epidemiologica Covid-19 ha cambiato la nostra quotidianità, intervenendo drasticamente sulle nostre abitudini lavorative (oltre che personali).

Anche l’Albo gestori, nel prendere responsabilmente atto dell’emergenza sanitaria, non poteva rimanere indifferente dinanzi alle problematiche derivanti dal momento particolare che stiamo vivendo, e ha emanato un atto urgente per risolvere i problemi derivanti dalla sospensione delle verifiche d’idoneità per Responsabili Tecnici rifiuti.
 

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Infatti, in applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e, in particolare, dell’articolo 1, numero 9, lettera z), si dispone la sospensione delle verifiche d’idoneità per responsabili tecnici programmate per il periodo di efficacia del D.P.C.M. stesso (vedasi la Circolare Albo n. 12 del 9/11/2020).
 

Al momento, la scadenza del periodo emergenziale è prevista per il 30 aprile p.v., e fino a quella data è preclusa all’Albo la possibilità di organizzare e svolgere le prove dì idoneità.
 

Questa situazione crea delle difficoltà ai responsabili tecnici, e di conseguenza alle imprese per cui svolgono l’incarico, in quanto non hanno la possibilità di modificare (in aumento) la classe d’iscrizione non potendo dimostrare i requisiti previsti come dall’Allegato A alla Delibera n. 6 del 30/05/2017.
 

È ormai consolidato che i requisiti che devono essere dimostrati dai responsabili tecnici sono quelli previsti dall’allegato “A”, che consistono, necessariamente, nell’idoneità tecnica conseguita con la verifica e negli anni di esperienza professionale nel settore di attività per cui si chiede l’iscrizione.
 

Per coloro che erano in carica alla data di entrata in vigore di detta Deliberazione (ovvero il 16 ottobre 2017), il legislatore ha previsto un regime transitorio della durata massima di 5 anni, periodo durante il quale “può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per 5 anni anche per altre imprese iscritte, o che si iscrivono nella stessa categoria, classe o classi inferiori”. In sostanza, è come se avessero conseguito la verifica iniziale in tale data, prevedendone l’aggiornamento a decorrere dal 2 gennaio 2021.
 

Però, visto il momento storico, il requisito dell’idoneità non è possibile poterlo dimostrare, e questi responsabili tecnici sono impossibilitati a sostenere l’aggiornamento dell’idoneità e, pertanto, a modificare la classe d’iscrizione.
 

Ciò premesso, l’Albo interviene con una sua disposizione trovando una soluzione per i soggetti iscritti che avessero l’esigenza di procedere ad un cambio di classe all’interno della stessa categoria di appartenenza vista, come già detto, l’impossibilità da parte delle Sezioni di svolgere le verifiche d’idoneità.
 

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Vediamo nel dettaglio i contenuti della Deliberazione n. 1 del 10 marzo 2021.
 

Si prevede che i responsabili tecnici, che stanno esercitando secondo quanto previsto dal regime transitorio della delibera n. 6/2017, possano assumere l’incarico per le classi superiori della stessa categoria di appartenenza (alla data del 16/10/2017), fermo restando l’obbligo dell’esperienza maturata per la classe superiore nella quale intendono assumere l’incarico.
 

Quindi, in deroga alle disposizioni generali, a tutti coloro che possono dimostrare gli anni di esperienza professionale richiesti, è data la possibilità di assumere l’incarico per una classe superiore rispetto a quella attualmente ricoperta.
 

Questa disposizione, però, ha una scadenza e si applica fino a 6 mesi successivi dalla ripresa delle verifiche d’idoneità.
 

Ma non sapendo quando si potranno riprendere le verifiche (e credo di riassumere un comune pensiero, sperando che si possano ricominciare quanto prima), l’Albo già prevede la possibilità di prorogare il termine quinquennale del periodo transitorio per un periodo di tempo pari almeno alla durata della sospensione delle verifiche stesse. Nuova data del termine che sarà definita con successiva deliberazione.
 

Non si tratta però di una dispensa dalle verifiche, ma solo di un rinvio per la dimostrazione dell’esito positivo della prova di aggiornamento, che dovrà comunque essere superata entro il termine del periodo transitorio.
 

Ovviamente, laddove non si riuscisse a superare la verifica e l’impresa iscritta non avesse altri responsabili tecnici a dimostrarne il requisito professionale per la categoria interessata, le Sezioni dovranno applicare quanto previsto dall’art. 3, comma 1, lett. b) della Deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2020: un procedimento disciplinare volto alla cancellazione dall’Albo.
 

Per approfondimenti si veda il commento del Dott. Marco Casadei “Cessazione incarico di Responsabile Tecnico Rifiuti. La nuova disciplina.”
 

Quindi, pur con questa semplificazione temporanea introdotta dall’Albo, si ritiene quantomeno opportuno che i responsabili tecnici “transitori” pianifichino per tempo la propria preparazione per evitare di trovarsi senza requisiti alla scadenza del periodo transitorio, con conseguente revoca dell’autorizzazione all’impresa e revoca dall’incarico per lo stesso responsabile tecnico.
 

Per finire, la Deliberazione è già in vigore e pienamente operativa!
 

Piacenza, 23 marzo 2021
 

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