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Obblighi di ripristino/bonifica e successione tra amministratori dell’ente: la questione della responsabilità penale del soggetto subentrante
di Andrea Di Landro
Categoria: Responsabilità ambientali
Nel quadro della responsabilità penale delle persone fisiche “organi” dell’ente, un problema peculiare si pone laddove sull’ente gravino obblighi di bonifica/ripristino ed avvenga una successione tra amministratori. All’amministratore subentrante possono essere contestati i reati di omessa bonifica di cui agli artt. 452 terdecies c.p. e 257 TUA? Partendo dal presupposto che su tale soggetto pare incombere il dovere di verificare la realtà gestionale, compresa l’eventuale pendenza di obblighi di bonifica, e considerando che alle figure criminose di omessa bonifica si tende ad attribuire natura di reati permanenti, laddove l’omissione persista dopo la sostituzione degli amministratori, anche il subentrante sembra poterne rispondere, gravando pure su di lui l’obbligo di agire[1]. Tale principio è stato più volte affermato dalla giurisprudenza con riferimento a reati ambientali di natura commissiva, quali la fattispecie di emissioni non autorizzate[2]; così come per il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale[3]; mentre nell’ambito dei reati omissivi trova riscontro in materia tributaria[4], e di igiene e sicurezza sul...
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Obblighi di ripristino/bonifica e successione tra amministratori dell’ente: la questione della responsabilità penale del soggetto subentrante
di Andrea Di Landro
Nel quadro della responsabilità penale delle persone fisiche “organi” dell’ente, un problema peculiare si pone laddove sull’ente gravino obblighi di bonifica/ripristino ed avvenga una successione tra amministratori. All’amministratore subentrante possono essere contestati i reati di omessa bonifica di cui agli artt. 452 terdecies c.p. e 257 TUA? Partendo dal presupposto che su tale soggetto pare incombere il dovere di verificare la realtà gestionale, compresa l’eventuale pendenza di obblighi di bonifica, e considerando che alle figure criminose di omessa bonifica si tende ad attribuire natura di reati permanenti, laddove l’omissione persista dopo la sostituzione degli amministratori, anche il subentrante sembra poterne rispondere, gravando pure su di lui l’obbligo di agire[1]. Tale principio è stato più volte affermato dalla giurisprudenza con riferimento a reati ambientali di natura commissiva, quali la fattispecie di emissioni non autorizzate[2]; così come per il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale[3]; mentre nell’ambito dei reati omissivi trova riscontro in materia tributaria[4], e di igiene e sicurezza sul...
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