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Stefano Maglia

Autorizzazione allo scarico

di Giannicola Galotto

Categoria: Acqua

Autorizzazione allo scarico
Principio generale suggellato dall’art. 124 è che “tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati”, poiché il legislatore impone un controllo di carattere generale e preventivo su qualsiasi scarico.
L’autorizzazione deve essere specifica, nel senso che la stessa deve contenere le prescrizioni tecniche idonee a realizzare la tutela dall’inquinamento idrico ed indicare lo scarico a cui fa riferimento ed espressa: non sono, infatti, ammissibili forme di autorizzazione tacita basate sul cd. “silenzio-assenso”, in quanto non consentono un controllo adeguato né in via preventiva, né in via successiva al rilascio dell’autorizzazione.
L’art. 124, c. 2, prevede inoltre che “l’autorizzazione è rilasciata al titolare dell’attività da cui origina lo scarico” (così come in vigenza del D.L.vo 152/99 prevedeva l’art. 45).
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L’autorizzazione allo scarico è, infatti, personale tanto che solo il suo titolare è responsabile del superamento dei valori limite di emissione previsti dalla legge e soltanto su di lui grava l’obbligo di mantenere le acque reflue nei limiti[1].
Colui che, quindi, può legittimamente richiedere una autorizzazione allo scarico è il titolare dell’attività o un legale rappresentante della società da cui ha origine lo scarico (oppure la persona espressamente delegata dalla società), ma l’autorizzazione sarà sempre rilasciata a nome del titolare dello stabilimento, tant’è che nei casi di subentro in precedente attività il c. 12 dell’art. 124 prevede espressamente che “per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo … deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico…”.
Uno scarico idrico aziendale
Nel caso del consorzio, ente pubblico o ente pubblico economico, esso è una persona giuridica, quindi l’autorizzazione è rilasciata in capo al Legale rappresentante, solitamente indicandone il nome e cognome. La variazione di tale soggetto (ammesso che non si tratti di un vero e proprio subentro ai sensi del citato c. 12) costituisce una modifica, seppur non sostanziale, dell’atto amministrativo autorizzatorio che deve essere comunicata alla P.A. competente per le variazioni del caso, in virtù del principio generale secondo cui l’amministrazione rilascia l’atto alla luce della richiesta (e dei relativi dati) avanzata dal futuro titolare.
Il cambio della ragione sociale, allo stesso modo del cambio della figura del legale rappresentante, deve essere oggetto di comunicazione, a maggior ragione nel caso di modifica della natura giuridica dell’ente, da Ente pubblico economico a Ente pubblico tout court.
Nella fattispecie sopraccitata del consorzio, l’art. 124, c. 2 dispone che “ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l’effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l’autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto”.
Come già nell’art. 45 del D.L.vo 152/99, si ribadisce che laddove sia stato costituito un consorzio, l’autorizzazione viene rilasciata in capo al consorzio stesso, senza necessità che i singoli consorziati debbano ottenere le singole autorizzazioni.
Alla previgente previsione, però, l’art. 124 aggiunge l’ipotesi in cui uno o più stabilimenti conferiscano ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività: in quest’ipotesi, l’autorizzazione sarà rilasciata al titolare dello scarico finale.
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Il c. 4 dell’art. 125 dispone una espressa deroga: “… gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell’osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall’Autorità d’ambito”. I regolamenti fissati dal gestore del S.I.I., la cui osservanza è necessaria per poter effettuare lo scarico in assenza di autorizzazione, debbono essere approvati dall’Autorità d’Ambito (art. 74).
Il procedimento di autorizzazione allo scarico: “salvo diversa disciplina regionale…” è di competenza della provincia ovvero all’Autorità d’ambito se lo scarico è in pubblica fognatura e non più al Comune. “L’autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda” (art. 124 co.7).
L’autorizzazione è valida per quattro anni dal suo rilascio e un anno prima della scadenza va chiesto il rinnovo: la sua tempestiva proposizione permette di mantenere lo scarico anche dopo il quadriennio, sempre che si rispettino le prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione (c. 8).
Si tratta di una garanzia a tutela del proponente, precedentemente autorizzato allo scarico, di fronte all’eventuale inerzia della P.A. Questo principio non vale nel caso degli scarichi contenenti sostanze pericolose (art. 108), che possono essere rinnovati solo in forma espressa e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso detto periodo “lo scarico dovrà cessare immediatamente”.
La ratio è evidente: la P.A. ritiene necessario un controllo più stretto in caso di scarichi di sostanze pericolose.
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L’autorità competente può prevedere, in sede di rilascio dell’autorizzazione ulteriori prescrizioni tecniche, rispetto alle normali prescrizioni di legge, idonee a garantire che lo scarico avvenga in conformità alle disposizioni di cui al D.L.vo 152/06, Parte III (c. 10).
Queste ulteriori prescrizioni adattano la singola autorizzazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione ed alle condizioni locali dell’ambiente: resta inteso che il potere prescrittivo della P.A. non deve sfociare mai nell’arbitrarietà.
Infatti, l’autorizzazione viene concessa anche in riferimento alla specifica localizzazione dello scarico, in rapporto al tipo di attività da cui questo scaturisce: si tratta di variabili che possono determinare un impatto ambientale diversificato e possono, quindi, determinare l’imposizione di delle suddette ulteriori prescrizioni tecniche.

 


[1] Si veda Cass. Pen., sentenza 8 maggio 2006, n. 10480.

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