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Campionamento ed analisi per la classificazione rifiuti pericolosi (codici a specchio) tra giurisprudenza nazionale e comunitaria
di Maurizio Sante Minichilli
Categoria: Rifiuti
Nell’ambito della attività di gestione organizzata per il trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti, tema rilevante è costituito dal campionamento ed analisi ai fini dekla classificazione di quelle tipologie di rifiuti le cui voci, cd. a specchio, impongono al produttore di operare con metodiche e procedure cautelative non solo in ottemperanza al principio di precauzione ma anche a tutela della propria integrità aziendale rispetto ad eventuali gravami giudiziari penali, in alcuni casi “oltremodo” perniciosi, per lo stesso patrimonio ed avviamento.
Le disposizioni in materia, contenute nel D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, precisamente nell’art. 184, il quale disciplina la classificazione dei rifiuti distinguendoli, in base all’origine, in rifiuti urbani e speciali, a sua volta suddistinti, in base alle loro caratteristiche, in rifiuti pericolosi e non pericolosi, hanno subito negli anni diverse modifiche.
In principio esso contemplava, al comma 4, l’istituzione, da effettuarsi con D.M., di un elenco dei rifiuti in conformità all’art. 1/c. 1 lett.ra a) della direttiva 75/442/CE ed all’art. 1/par. 4 della direttiva 91/689/CE di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3.05.2000 stabilendo che, fino all’emanazione di tale decreto, continuassero ad applicarsi le disposizioni di cui alla direttiva D.M. MATT (oggi MI.TE) del 9.04.2006, come riportato nell’allegato D alla parte IV dello stesso D.Lgs. 152/2006.
Classificava, inoltre, come pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell’elenco di cui all’allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 sulla base degli allegati G, H ed I della stessa parte quarta.
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Campionamento ed analisi per la classificazione rifiuti pericolosi (codici a specchio) tra giurisprudenza nazionale e comunitaria
di Maurizio Sante Minichilli
Nell’ambito della attività di gestione organizzata per il trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti, tema rilevante è costituito dal campionamento ed analisi ai fini dekla classificazione di quelle tipologie di rifiuti le cui voci, cd. a specchio, impongono al produttore di operare con metodiche e procedure cautelative non solo in ottemperanza al principio di precauzione ma anche a tutela della propria integrità aziendale rispetto ad eventuali gravami giudiziari penali, in alcuni casi “oltremodo” perniciosi, per lo stesso patrimonio ed avviamento.
Le disposizioni in materia, contenute nel D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, precisamente nell’art. 184, il quale disciplina la classificazione dei rifiuti distinguendoli, in base all’origine, in rifiuti urbani e speciali, a sua volta suddistinti, in base alle loro caratteristiche, in rifiuti pericolosi e non pericolosi, hanno subito negli anni diverse modifiche.
In principio esso contemplava, al comma 4, l’istituzione, da effettuarsi con D.M., di un elenco dei rifiuti in conformità all’art. 1/c. 1 lett.ra a) della direttiva 75/442/CE ed all’art. 1/par. 4 della direttiva 91/689/CE di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3.05.2000 stabilendo che, fino all’emanazione di tale decreto, continuassero ad applicarsi le disposizioni di cui alla direttiva D.M. MATT (oggi MI.TE) del 9.04.2006, come riportato nell’allegato D alla parte IV dello stesso D.Lgs. 152/2006.
Classificava, inoltre, come pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell’elenco di cui all’allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 sulla base degli allegati G, H ed I della stessa parte quarta.
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