Top

Preveniamo rischi Risolviamo problemi Formiamo competenze

"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni
TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale
Conta su di noi"
Stefano Maglia

Avvenuto smaltimento rifiuti nel D.L.vo 116/20: certificato, attestazione o comunicazione? Dubbi, responsabilità, soluzioni.

di Stefano Maglia, Miriam Viviana Balossi

Categoria: Rifiuti

Il presente contributo intende approfondire il tema dell’attestazione di avvenuto smaltimento, con particolare riguardo alle sue implicazioni operative.
In questa sede, pertanto, si ripercorrerà brevemente la normativa precedente, che faceva riferimento al certificato di avvenuto smaltimento, per poi comprendere l’impatto concreto delle nuove disposizioni recentemente entrate in vigore.
La precedente formulazione dell’art. 188, c. 3, D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152[1] stabiliva che la responsabilità del detentore era esclusa in caso di consegna dei rifiuti a soggetti autorizzati (quindi, autorizzati anche ad attività intermedie) delle operazioni di gestione rifiuti:
“La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa: …b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all’articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a darne comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario”.
Master Gestione Rifiuti da remoto in streaming
Il successivo c. 4 prescriveva poi che “Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare, indicate rispettivamente ai punti D 13, D 14, D 15 dell’Allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto di cui al comma 3, lettera b), abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell’impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12 del citato Allegato B. Le relative modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio che dovrà anche determinare le responsabilità da attribuire all’intermediario dei rifiuti”.
Purtroppo, il certificato di avvenuto smaltimento non è mai diventato effettivo, perché non è mai stato emanato il relativo decreto ministeriale – ciò non toglie che in via del tutto contrattuale alcune parti abbiano provveduto a redigerlo.
Il nuovo art. 188, dopo le modifiche apportate dal D.L.vo 3 settembre 2020, n. 116[2] (ora rubricato “Responsabilità della gestione dei rifiuti” e non più come prima “Oneri dei produttore e dei detentori”), dispone al c. 1:

“Il produttore iniziale, o altro detentore, di rifiuti provvede al loro trattamento direttamente ovvero mediante l’affidamento ad intermediario, o ad un commerciante o alla loro consegna a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato, nel rispetto della Parte IV del presente decreto”.
Si fa da subito notare che innanzitutto si parla di produttore iniziale, e non più di detentore: ciò significa che è costui il principale responsabile della corretta gestione dei rifiuti.
In secondo luogo, il nuovo c. 4 prescrive:
La consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento, dal produttore iniziale o dal detentore ad uno dei soggetti di cui al comma 1, non costituisce esclusione automatica della responsabilità rispetto alle operazioni di effettivo recupero o smaltimento. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006, la responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa nei seguenti casi:

  1. a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
  2. b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all’articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore ovvero che alla scadenza di detto termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare comunicazione alle autorità competenti della mancata ricezione del formulario”.

 

Master Esperto Ambientale da remoto in streaming
Ciò significa che la consegna dei rifiuti ad un soggetto autorizzato alle operazioni R13 o D15 non costituisce “esclusione automatica di responsabilità”: fermo restando che tale concetto non è meglio definito, si rende necessario prendere in esame il successivo comma.
Infatti, fermo restando quanto illustrato finora, il nuovo c. 5 dell’art. 188 stabilisce che “nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento (D13), ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15”) di cui all’All. B della Parte IV del D.L.vo 152/06, “la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione, abbiano ricevuto un’attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, sottoscritta dal titolare dell’impianto da cui risultino, almeno, i dati dell’impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata”.
Alcune osservazioni in merito al nuovo testo dell’art. 188.
Innanzitutto, quello che nella previgente formulazione veniva definito “certificato di smaltimento” viene ora definito “attestazione di smaltimento” che – come sottolinea la dicitura stessa – sarà necessario, in aggiunta al formulario, solo nel caso in cui i rifiuti vengano conferiti per operazioni di smaltimento (e non di recupero).
Poi, il riferimento al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa[3] ha implicazioni sotto il profilo sanzionatorio: non essendoci – a che risulti – sanzioni espressamente previste all’interno del D.L.vo 152/06 per le false dichiarazioni contenute in tale attestazione, si presume che il suo richiamo valga anche ai fini sanzionatori, in quanto l’art. 76 dispone che “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà”). Trattandosi, dunque, di una sanzione indirettamente applicabile, si ritiene che nell’ipotesi di false dichiarazioni nell’attestazione di avvenuto smaltimento si profili l’applicazione dell’art. 483 del Codice Penale, il quale così dispone:
Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”.
Master Diritto Ambientale da remoto in streaming
Inoltre, sempre con riferimento a questo documento, il Legislatore non ha chiarito né il limite temporale entro cui tale attestazione deve essere rilasciata e ritornare, né quale sia l’impianto (e il relativo titolare) a doverla rilasciare (se quello che riceve il rifiuto dal produttore o l’impianto finale).
Ciò nonostante, per analogia a quanto previsto nel Reg. 1013/06[4] e con riferimento alla versione precedente dell’art. 188 (“rilasciato dal titolare dell’impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12”), si ritiene che sia evidente che l’avvenuto smaltimento potrà essere dichiarato solo da chi effettua il definitivo smaltimento. Stando così le cose, però, rimane un vuoto, che riguarda gli impianti intermedi: questi, a nostro parere, avrebbero la responsabilità di garantire al produttore due cose: che, dopo il passaggio in deposito preliminare (per esempio), sarà effettuato il definitivo smaltimento e che, per loro tramite, il destinatario finale provvederà all’attestazione di avvenuto smaltimento[5].
In questo modo, è evidente che si tratta di una forma di corresponsabilità di tutti e tre i soggetti coinvolti (produttore, impianto intermedio e impianto finale).
A parere di chi scrive, quindi, se il produttore destina i propri rifiuti ad un impianto per l’operazione D15 (oltre ad attendere la IV copia del formulario), dovrebbe chiedere a questo destinatario di impegnarsi (possibilmente per iscritto) a fargli avere, non appena possibile, un’attestazione di avvenuto smaltimento dall’impianto a cui poi costui conferirà in via successiva. Sarà, quindi, l’impianto autorizzato al deposito preliminare che avrà l’obbligo di ricevere – e poi di inoltrare al produttore iniziale – l’attestazione di avvenuto smaltimento.
Per completezza, si rammenta che il suo contenuto non è libero: infatti, l’art. 188, c. 5 stabilisce che devono risultare “almeno, i dati dell’impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata”.
Inoltre, non è stato reso disponibile un fac-simile e la nuova norma non chiarisce se l’attestazione rilasciata dal titolare dell’impianto che svolge le attività D13, D14 o D15 (e, pertanto, non propedeutiche al recupero) debba contenere i dati relativi a ciò che è avvenuto nell’impianto di deposito o di trattamento preliminare allo smaltimento o, come sarebbe più logico, quelli relativi all’impianto che realizza lo smaltimento definitivo.
Infine, si rammenta che tale disposizione inerente al rilascio dell’attestazione di smaltimento è, peraltro, transitoria in quanto – pur essendo già in vigore dal 26 settembre 2020– essa è applicabile fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al c. 1 dell’art. 188-bis (attuativo del Registro Elettronico Nazionale), il quale dovrà definire, tra l’altro, le “modalità per la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvenuto recupero o smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all’intermediario”.
Master HSE Manager da remoto in streaming
Quindi, una volta emanato il decreto ministeriale di cui sopra, l’attestazione di smaltimento si “trasformerà” in una comunicazione che, a differenza che nell’attuale regime, potrebbe essere necessaria non solo per operazioni di smaltimento, ma anche di recupero? Lo scopriremo solo allora…
Piacenza, 21 ottobre 2020
[1] Norme in materia ambientale. Pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 ed in vigore dal 29 aprile 2006.
[2] Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Pubblicato in G.U n. 226 dell’11 settembre 2020 ed in vigore dal 26 settembre 2020.
[3] Pubblicato in G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001- S.O. n. 30, ed in vigore dal 7 marzo 2001.
[4] Regolamento (Ce) N. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti. Pubblicato in G.U.U.E. L 190 del 12 luglio 2006.
[5] Sul punto si segnala che le Linee Guida di Confindustria datate settembre 2020, che forniscono le prime indicazioni operative in merito al D.L.vo 116/20, nulla dicono al riguardo.

Torna all'elenco completo

© Riproduzione riservata