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Chi sono i soggetti tenuti alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti rinvenuti negli alvei?
di Stefano Maglia
Categoria: Rifiuti
Nel caso di abbandono di rifiuti lungo le sponde di corsi d’acqua appare anzitutto necessario individuare il limite tra la proprietà privata e l’alveo di un corso d’acqua pubblico appartenente, ai sensi dell’articolo 822 del Codice Civile, al Pubblico Demanio dello Stato. Il limite dell’alveo coincide con il punto di intersezione della sponda del corso d’acqua con il livello di piena ordinaria del fiume[1].
Volendo quindi procedere ad una delimitazione fra la proprietà privata e l’alveo demaniale, è sufficiente eseguire preventivamente la lettura del livello dell’acqua (al momento in cui si eseguono i rilievi) sull’idrometro più prossimo al cespite da delimitare del quale si conosce la quota di piena ordinaria e, con una livellazione, aggiungere (o sottrarre) alla (o dalla) quota dell’acqua che lambisce il terreno la differenza di lettura fra la quota di piena ordinaria e la quota del fiume in quel momento. Il punto di intersezione fra la linea orizzontale corrispondente al livello dell’acqua – sommato algebricamente alla differenza anzidetta ed il terreno – determinerà il confine fra proprietà privata e alveo del fiume[2].
Si ritiene che, per competenza funzionale spetti alla Provincia l’individuazione della titolarità della proprietà privata, poiché il registro dei beni demaniali ed il catasto dei terreni solitamente sono presso gli Uffici provinciali, dopo di che la Provincia potrà indicare al Comune competente il destinatario dell’ordine della rimozione dei rifiuti.
Il comune quindi provvederà emettendo l’ordinanza di cui all’art. 192, per la rimozione dei rifiuti abbandonati. Destinatario del provvedimento sarà o il proprietario dell’area o il gestore dell’alveo del fiume, a seconda dell’ubicazione dei rifiuti abbandonati.
Relativamente alle eventuali responsabilità si riporta quanto affermato dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione nella sentenza 25 febbraio 2009, n. 4472: “In tema di abbandono di rifiuti, sebbene l’art. 14, comma 3, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (applicabile “ratione temporis”) preveda la corresponsabilità solidale del proprietario o dei titolari di diritti personali o reali di godimento sull’area ove sono stati abusivamente abbandonati o depositati rifiuti, solo in quanto la violazione sia agli stessi imputabile a titolo di dolo o colpa, tale riferimento va inteso, per le sottese esigenze di tutela ambientale, in senso lato, comprendendo, quindi, qualunque soggetto che si trovi con l’area interessata in un rapporto, anche di mero fatto (detenzione), tale da consentirgli – e per ciò stesso imporgli – di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che l’area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi per la salvaguardia dell’ambiente; per altro verso, il requisito della colpa postulato da tale norma può ben consistere nell’omissione delle cautele e degli accorgimenti che l’ordinaria diligenza suggerisce ai fini di un’efficace custodia. (Fattispecie relativa ad ordinanza nei confronti di un Consorzio di Bonifica per provvedere alla rimozione, all’avvio al recupero, allo smaltimento ed alla messa in sicurezza dei rifiuti depositati lungo un fiume)”.
[1] Si tratta di una quota che venne individuata in passato (ormai da molti anni e non più aggiornata) che, per definizione, corrisponde alla quota raggiunta dalle acque defluenti nell’alveo di un corso d’acqua con la frequenza del 75% dei casi. La “piena ordinaria” è quella che si verifica tre volte su quattro : non è il livello di massima piena e non quello di magra, bensì un livello intermedio che l’Ufficio Idrografico ha calcolato in passato, quando però le condizioni idrogeologiche del territorio e del bacino imbrifero erano completamente diverse. Il livello di piena ordinaria – immutato ormai da anni – viene riferito ad idrometri che l’Ufficio del Genio Civile aveva dislocato lungo il corso dei più importanti fiumi.
[2] AA.VV: “Le accessioni fluviali nella pregressa e nell’attuale normativa”, contributo pubblicato sul sito del il Sole 24 ore.
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Chi sono i soggetti tenuti alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti rinvenuti negli alvei?
di Stefano Maglia
Nel caso di abbandono di rifiuti lungo le sponde di corsi d’acqua appare anzitutto necessario individuare il limite tra la proprietà privata e l’alveo di un corso d’acqua pubblico appartenente, ai sensi dell’articolo 822 del Codice Civile, al Pubblico Demanio dello Stato. Il limite dell’alveo coincide con il punto di intersezione della sponda del corso d’acqua con il livello di piena ordinaria del fiume[1].
Volendo quindi procedere ad una delimitazione fra la proprietà privata e l’alveo demaniale, è sufficiente eseguire preventivamente la lettura del livello dell’acqua (al momento in cui si eseguono i rilievi) sull’idrometro più prossimo al cespite da delimitare del quale si conosce la quota di piena ordinaria e, con una livellazione, aggiungere (o sottrarre) alla (o dalla) quota dell’acqua che lambisce il terreno la differenza di lettura fra la quota di piena ordinaria e la quota del fiume in quel momento. Il punto di intersezione fra la linea orizzontale corrispondente al livello dell’acqua – sommato algebricamente alla differenza anzidetta ed il terreno – determinerà il confine fra proprietà privata e alveo del fiume[2].
Si ritiene che, per competenza funzionale spetti alla Provincia l’individuazione della titolarità della proprietà privata, poiché il registro dei beni demaniali ed il catasto dei terreni solitamente sono presso gli Uffici provinciali, dopo di che la Provincia potrà indicare al Comune competente il destinatario dell’ordine della rimozione dei rifiuti.
Il comune quindi provvederà emettendo l’ordinanza di cui all’art. 192, per la rimozione dei rifiuti abbandonati. Destinatario del provvedimento sarà o il proprietario dell’area o il gestore dell’alveo del fiume, a seconda dell’ubicazione dei rifiuti abbandonati.
Relativamente alle eventuali responsabilità si riporta quanto affermato dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione nella sentenza 25 febbraio 2009, n. 4472: “In tema di abbandono di rifiuti, sebbene l’art. 14, comma 3, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (applicabile “ratione temporis”) preveda la corresponsabilità solidale del proprietario o dei titolari di diritti personali o reali di godimento sull’area ove sono stati abusivamente abbandonati o depositati rifiuti, solo in quanto la violazione sia agli stessi imputabile a titolo di dolo o colpa, tale riferimento va inteso, per le sottese esigenze di tutela ambientale, in senso lato, comprendendo, quindi, qualunque soggetto che si trovi con l’area interessata in un rapporto, anche di mero fatto (detenzione), tale da consentirgli – e per ciò stesso imporgli – di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che l’area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi per la salvaguardia dell’ambiente; per altro verso, il requisito della colpa postulato da tale norma può ben consistere nell’omissione delle cautele e degli accorgimenti che l’ordinaria diligenza suggerisce ai fini di un’efficace custodia. (Fattispecie relativa ad ordinanza nei confronti di un Consorzio di Bonifica per provvedere alla rimozione, all’avvio al recupero, allo smaltimento ed alla messa in sicurezza dei rifiuti depositati lungo un fiume)”.
[1] Si tratta di una quota che venne individuata in passato (ormai da molti anni e non più aggiornata) che, per definizione, corrisponde alla quota raggiunta dalle acque defluenti nell’alveo di un corso d’acqua con la frequenza del 75% dei casi. La “piena ordinaria” è quella che si verifica tre volte su quattro : non è il livello di massima piena e non quello di magra, bensì un livello intermedio che l’Ufficio Idrografico ha calcolato in passato, quando però le condizioni idrogeologiche del territorio e del bacino imbrifero erano completamente diverse. Il livello di piena ordinaria – immutato ormai da anni – viene riferito ad idrometri che l’Ufficio del Genio Civile aveva dislocato lungo il corso dei più importanti fiumi.
[2] AA.VV: “Le accessioni fluviali nella pregressa e nell’attuale normativa”, contributo pubblicato sul sito del il Sole 24 ore.
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