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Stefano Maglia

Come si configura il deposito temporaneo?

di Stefano Maglia

Categoria: Rifiuti

Il deposito temporaneo consiste nel raggruppamento di rifiuti effettuato prima della raccolta nel luogo in cui gli stessi sono prodotti e costituisce un’ipotesi derogatoria ed eccezionale rispetto alle forme di stoccaggio rifiuti (deposito preliminare e messa in riserva).
Si tratta di una forma eccezionale di deposito di rifiuti che avviene nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, prima della raccolta e come tale escluso dagli obblighi autorizzatori. Questo istituto, che nell’ambito della normativa comunitaria occupa una posizione secondaria, nel nostro ordinamento ha acquistato già con il decreto Ronchi una valenza ed un riconoscimento particolari. La nozione in sé non viene sostanzialmente modificata, così come le condizioni temporali, qualitative e quantitative prescritte dalla normativa previgente.
Ciò che viene richiamata e particolarmente enfatizzata è la facoltà rimessa al produttore di scegliere tra l’invio dei rifiuti a recupero o smaltimento con cadenza almeno trimestrale (rispettivamente per i rifiuti pericolosi e quelli non pericolosi), ovvero l’invio connesso al raggiungimento dei 30 metri cubi dei rifiuti in deposito, di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
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Pertanto, il produttore può scegliere se avviare i rifiuti allo smaltimento o al recupero seguendo il criterio temporale ovvero seguendo il criterio del quantitativo in deposito raggiunto. Sul punto, la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione ha in precedenza sempre sostenuto che nel momento in cui i limiti quantitativi richiamati sono superati, affinché possa legittimamente ritenersi applicabile la disciplina del deposito temporaneo, i rifiuti devono essere avviati alle procedure di recupero o smaltimento immediatamente, anche se il limite temporale non fosse stato ancora raggiunto.
Di conseguenza, per la Cassazione non è possibile usufruire del regime di favore previsto per il deposito temporaneo che dispensa dalle autorizzazioni richieste per lo stoccaggio, qualora si superino i quantitativi stabiliti dalle prescrizioni normative.
L’osservanza delle condizioni previste dalla legge per il deposito temporaneo solleva il produttore da alcuni obblighi: il D.L.vo 152/06, infatti, prevede sì che le norme in materia di autorizzazione non si applicano al deposito temporaneo (art. 208, c. 17), ma in ogni caso rimane l’obbligo di registrazione ed il diveto di miscelazione.
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Rispetto alla formulazione precedente, il D.L.vo 205/10 ha introdotto alcune novità:

  • 1. in luogo del precedente divieto di porre in deposito temporaneo rifiuti contenenti determinate sostanze pericolose (PCB, PCT, policlorodibenzodiossine, ecc.) in concentrazioni superiori a specifici limiti, la nuova nozione richiama l’esigenza di garantire il rispetto delle norme tecniche per lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti ciontenenti inquinanti organici persistenti di cui al Regolamento (CE) n. 850/2004;
  • 2. viene innalzato il limite quantitativo dei rifiuti in deposito – ora posto a 30 mc di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi – congiunto con l’asportazione almeno annuale dei rifiuti oppure, in alternativa, l’impegno ad assicurare l’asportazione almeno trimestrale dei rifiuti indipendentemente dalle quantità in deposito;
  • 3. l’eliminazione dall’art. 183 della nozione di “luogo di produzione dei rifiuti”;
  • 4. posta la permanenza del divieto di miscelazione, si segnala che è mutata, però, la relativa disposizione.
    Infine, si rammenta di fare particolare attenzione, in quanto il mancato rispetto delle condizioni normative comporta come minimo il verificarsi della fattispecie di abbandono di rifiuti ex art. 255 D.L.vo 152/06, che se commesso da una persona giuridica costituisce un reato (art. 256, co. 2).

 

*Tratto da “La gestione dei rifiuti dalla A alla Z, III ed – 350 problemi, 350 soluzioni“, Stefano Maglia, 2012.

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