Preveniamo rischi Risolviamo problemi Formiamo competenze
"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
Il deposito temporaneo consiste nel raggruppamento di rifiuti effettuato prima della raccolta nel luogo in cui gli stessi sono prodotti e costituisce un’ipotesi derogatoria ed eccezionale rispetto alle forme di stoccaggio rifiuti (deposito preliminare e messa in riserva). Si tratta di una forma eccezionale di deposito di rifiuti che avviene nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, prima della raccolta e come tale escluso dagli obblighi autorizzatori. Questo istituto, che nell’ambito della normativa comunitaria occupa una posizione secondaria, nel nostro ordinamento ha acquistato già con il decreto Ronchi una valenza ed un riconoscimento particolari. La nozione in sé non viene sostanzialmente modificata, così come le condizioni temporali, qualitative e quantitative prescritte dalla normativa previgente. Ciò che viene richiamata e particolarmente enfatizzata è la facoltà rimessa al produttore di scegliere tra l’invio dei rifiuti a recupero o smaltimento con cadenza almeno trimestrale (rispettivamente per i rifiuti pericolosi e quelli non pericolosi), ovvero l’invio connesso al raggiungimento dei 30 metri cubi...
Categorie
Come si configura il deposito temporaneo?
di Stefano Maglia
Il deposito temporaneo consiste nel raggruppamento di rifiuti effettuato prima della raccolta nel luogo in cui gli stessi sono prodotti e costituisce un’ipotesi derogatoria ed eccezionale rispetto alle forme di stoccaggio rifiuti (deposito preliminare e messa in riserva). Si tratta di una forma eccezionale di deposito di rifiuti che avviene nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, prima della raccolta e come tale escluso dagli obblighi autorizzatori. Questo istituto, che nell’ambito della normativa comunitaria occupa una posizione secondaria, nel nostro ordinamento ha acquistato già con il decreto Ronchi una valenza ed un riconoscimento particolari. La nozione in sé non viene sostanzialmente modificata, così come le condizioni temporali, qualitative e quantitative prescritte dalla normativa previgente. Ciò che viene richiamata e particolarmente enfatizzata è la facoltà rimessa al produttore di scegliere tra l’invio dei rifiuti a recupero o smaltimento con cadenza almeno trimestrale (rispettivamente per i rifiuti pericolosi e quelli non pericolosi), ovvero l’invio connesso al raggiungimento dei 30 metri cubi...
Torna all'elenco completo
© Riproduzione riservata