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"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
Discarica abusiva e divieto di abbandono: quali differenze?
di Stefano Maglia
Categoria: Rifiuti
Il co. 3 dell’art. 256 sanziona l’illecito della realizzazione o gestione della cd. “discarica abusiva”, ovvero della discarica effettuata e gestita in assenza dell’autorizzazione prescritta dalla legge: è preliminarmente necessario capire quali sono gli aspetti che caratterizzano la fattispecie di “discarica abusiva” ed in che modo la stessa si differenzia dall’abbandono/deposito incontrollato di rifiuti.
Peraltro, si precisa che, come ha statuito Cass. III Pen. 19221 del 13 maggio 2008, l’art. 256, co. 3, del D.L.vo 152/06 deve necessariamente essere letto in correlazione con il D.L.vo 36/03, sicché si ha discarica abusiva tutte le volte in cui per effetto di una condotta ripetuta, i rifiuti vengono scaricati in una determinata area trasformata di fatto in deposito o ricettacolo di rifiuti con tendenziale carattere di definitività.
In realtà, in una prima fase, la giurisprudenza richiedeva anche la presenza del requisito della trasformazione, sia pur tendenziale, del sito degradato dalla presenza dei rifiuti: ad oggi, però, si tratta di una condizione ormai superata, sicché i caratteri che permettono di identificare la discarica rispetto al mero abbandono di rifiuti sono i seguenti: – accumulo ripetuto di rifiuti; – tendenziale carattere di definitività.
Del resto, Cass. III Pen. 6766 del 22 febbraio 2006 ha precisato che tra la discarica abusiva, che presuppone un’attività sistematica e organizzata, e il deposito di rifiuti vi è rapporto di continenza, con la conseguenza che la contestazione della prima lascia ampio margine per la qualificazione giuridica del fatto.
La giurisprudenza successiva ha contribuito a meglio precisare i caratteri di queste condotte, evidenziando che la realizzazione di una discarica può effettuarsi attraverso il ripetitivo accumulo nello stesso luogo di sostanze oggettivamente destinate all’abbandono o anche mediante un unico conferimento di ingenti quantità di rifiuti che faccia assumere alla zona interessata l’inequivoca destinazione di ricettacolo di rifiuti; viceversa, la gestione di una discarica si identifica in un’attività autonoma, successiva alla realizzazione, che può essere compiuta dallo stesso autore di quest’ultima o da altri soggetti, e si tratta di un termine che va inteso in senso ampio, attribuendogli il significato estensivo di condurre, portare avanti un’iniziativa, un’attività e simili, attribuendo così rilevanza giuridica all’attività di mantenimento di discarica fin dopo la sua chiusura (“post-gestione” – Trib. Pen. Bari del 16 giugno 2004).
Il regime sanzionatorio previsto in relazione alla realizzazione di una discarica non autorizzata è particolarmente gravoso (arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.600 e a 26.000 e; peraltro, si assiste ad un aggravio degli importi sanzionatori – arresto da 1 a 3 anni e ammenda da 5.200 e a 52.000 e – laddove la discarica sia destinata, seppur in parte, ad accogliere rifiuti pericolosi) ed esercita una indubbia efficacia deterrente, in quanto la norma prevede la confisca obbligatoria dell’area sulla quale è realizzata la discarica, sia in caso di condanna ordinaria, sia in caso di patteggiamento, qualora l’area sia di proprietà dell’autore o del compartecipe del reato: costoro, quindi, vengono spogliati della materiale disponibilità del terreno, con conseguenti gravi danni per le loro attività economiche.
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Discarica abusiva e divieto di abbandono: quali differenze?
di Stefano Maglia
Il co. 3 dell’art. 256 sanziona l’illecito della realizzazione o gestione della cd. “discarica abusiva”, ovvero della discarica effettuata e gestita in assenza dell’autorizzazione prescritta dalla legge: è preliminarmente necessario capire quali sono gli aspetti che caratterizzano la fattispecie di “discarica abusiva” ed in che modo la stessa si differenzia dall’abbandono/deposito incontrollato di rifiuti.
Peraltro, si precisa che, come ha statuito Cass. III Pen. 19221 del 13 maggio 2008, l’art. 256, co. 3, del D.L.vo 152/06 deve necessariamente essere letto in correlazione con il D.L.vo 36/03, sicché si ha discarica abusiva tutte le volte in cui per effetto di una condotta ripetuta, i rifiuti vengono scaricati in una determinata area trasformata di fatto in deposito o ricettacolo di rifiuti con tendenziale carattere di definitività.
In realtà, in una prima fase, la giurisprudenza richiedeva anche la presenza del requisito della trasformazione, sia pur tendenziale, del sito degradato dalla presenza dei rifiuti: ad oggi, però, si tratta di una condizione ormai superata, sicché i caratteri che permettono di identificare la discarica rispetto al mero abbandono di rifiuti sono i seguenti:
– accumulo ripetuto di rifiuti;
– tendenziale carattere di definitività.
Del resto, Cass. III Pen. 6766 del 22 febbraio 2006 ha precisato che tra la discarica abusiva, che presuppone un’attività sistematica e organizzata, e il deposito di rifiuti vi è rapporto di continenza, con la conseguenza che la contestazione della prima lascia ampio margine per la qualificazione giuridica del fatto.
La giurisprudenza successiva ha contribuito a meglio precisare i caratteri di queste condotte, evidenziando che la realizzazione di una discarica può effettuarsi attraverso il ripetitivo accumulo nello stesso luogo di sostanze oggettivamente destinate all’abbandono o anche mediante un unico conferimento di ingenti quantità di rifiuti che faccia assumere alla zona interessata l’inequivoca destinazione di ricettacolo di rifiuti; viceversa, la gestione di una discarica si identifica in un’attività autonoma, successiva alla realizzazione, che può essere compiuta dallo stesso autore di quest’ultima o da altri soggetti, e si tratta di un termine che va inteso in senso ampio, attribuendogli il significato estensivo di condurre, portare avanti un’iniziativa, un’attività e simili, attribuendo così rilevanza giuridica all’attività di mantenimento di discarica fin dopo la sua chiusura (“post-gestione” – Trib. Pen. Bari del 16 giugno 2004).
Il regime sanzionatorio previsto in relazione alla realizzazione di una discarica non autorizzata è particolarmente gravoso (arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.600 e a 26.000 e; peraltro, si assiste ad un aggravio degli importi sanzionatori – arresto da 1 a 3 anni e ammenda da 5.200 e a 52.000 e – laddove la discarica sia destinata, seppur in parte, ad accogliere rifiuti pericolosi) ed esercita una indubbia efficacia deterrente, in quanto la norma prevede la confisca obbligatoria dell’area sulla quale è realizzata la discarica, sia in caso di condanna ordinaria, sia in caso di patteggiamento, qualora l’area sia di proprietà dell’autore o del compartecipe del reato: costoro, quindi, vengono spogliati della materiale disponibilità del terreno, con conseguenti gravi danni per le loro attività economiche.
*Tratto da “La gestione dei rifiuti dalla A alla Z, III ed – 350 problemi, 350 soluzioni“, Stefano Maglia, 2012.
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