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Stefano Maglia

Competitività e ambiente. Tutte le novità vigenti dal 20 agosto 2014

di Stefano Maglia

Categoria: Generalità

Dal 20 agosto sono in vigore tutte le rilevantissime novità in campo ambientale introdotte dal decreto competitività (Dl 91/14) convertito nella legge 116/14, in GU appunto dal 20 agosto.
Oltre ad una serie di disposizioni “per il rilancio del settore agricolo” contenuta nei primi articoli, tutto il capo secondo è dedicato sostanzialmente ad una numerosa serie di disposizioni in materia ambientale.
Già l’articolo otto bis contiene una prima modifica al TUA (art. 228) riguardo al contributo per il recupero di pneumatici fuori uso ed il successivo, “interventi urgenti per l’efficientamento energetico degli edifici scolastici”.
Nell’articolo 10 – dedicato a misure per la mitigazione del rischio idrogeologico e per lo svolgimento di indagini sui terreni campani destinati all’agricoltura – troviamo al comma 12 bis il primo cenno al Sistri, ove si ipotizza un ennesimo DM che dovrà disciplinare “l’interconnessione da parte del Corpo forestale dello Stato al Sistri, al fine di intensificare l’azione di contrasto alle attività illecite di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento al territorio campano.”
L’articolo 11 contiene una miscellanea di disposizioni: dalla protezione animali alla difesa del mare, dall’ozono all’elettrosmog, fino alla verifica degli impianti termici civili, con specifica modifica dell’articolo 285 TUA.
L’articolo seguente riguarda poi gli organi di verifica ambientale, mentre il 12 bis sopprime la commissione prevista dal d.p.r. 459/98 sull’inquinamento acustico derivante dal traffico ferroviario.
Ma a parte del leone la fa l’articolo 13. Innanzitutto il primo comma contiene l’inserimento di alcuni nuovi articoli dopo l’articolo 242 del tua, in materia di procedure semplificate per le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza. Importante modifica è quella operata inoltre all’articolo 216 del tua in materia di operazioni di recupero sui rifiuti con particolare riferimento allo stesso concetto di end of waste. Importante è la puntualizzazione per cui anche l’operazione di recupero consistente nel mero controllo per verificare il soddisfacimento dei criteri elaborati affinché i rifiuti cessino di essere considerati tali, deve essere comunque sottoposta, al pari delle altre, alle procedure semplificate di cui all’articolo 214. A tale argomento è sostanzialmente dedicato anche il comma successivo.
Interessante anche quanto previsto dal comma quattro bis (contenete numerose modifiche al DLvo 49/14) per cui, tra l’altro, “i contratti stipulati dai sistemi collettivi inerenti la gestione dei RAEE sono stipulati in forma scritta a pena di nullità”.
Il comma quattro ter “in attesa dell’attuazione dell’articolo 184 ter comma due del tua” consente l’utilizzo delle mps di cui al punto7.1.4 dell’allegato uno, suballegato 1, del DM 5 febbraio 1998, “per le opere che riguardano recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali, nonché piazzali”.
Un’altra modifica al tua, in particolare all’articolo 184, è contenuta nel comma cinque dedicato al trattamento dei rifiuti prodotti dei sistemi d’arma.
Di estrema rilevanza la disposizione di cui al comma 5, b-bis, riguardante addirittura la classificazione dei rifiuti. Tale norma, introdotta dalla legge di conversione, sarebbe la nuova premessa allo stesso allegato D della parte quarta del TUA, e quindi dovrebbe fungere (ma solo trascorsi 180 giorni dal 20 agosto, in virtù di quanto dispone il c. 5-bis) da nuovo criterio interpretativo per la corretta individuazione, in particolare, dei rifiuti pericolosi.
All’annosa questione dei cosiddetti codici CER a specchio sono dedicati addirittura 4 nuovi commi che stabiliscono quali indagini siano da svolgere per identificare quando un rifiuto possa essere considerato pericoloso o no. Il nuovo comma sei di tale premessa così in particolare si esprime: virgolette quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate il rifiuto si classifica come pericoloso”.
A prescindere dal fatto che una disposizione normativa nazionale non può prescrivere cose diverse da quanto prescrive la specifica decisione europea in materia, tali criteri interpretativi – a parere di chi scrive – appaiono comunque superflui, confusi e parzialmente fuorvianti. Vedremo da qui a sei mesi cosa succederà. Intanto faccio notare che se nelle more uscisse (cosa assai probabile) la nuova decisione europea sui Cer tutto ciò conterebbe probabilmente meno di zero.
Una modifica anche alla disciplina degli scarichi è contenuta nel comma sette relativamente al parametro “solidi sospesi totali” con riferimento ai valori limite di emissione in acque superficiali fognatura.
Nell’articolo 14 al comma due ritroviamo il solito SISTRI. Dopo aver ipotizzato un ennesimo decreto di semplificazione (entro due mesi) del sistema di tracciabilità dei rifiuti “con l’applicazione del l’interoperabilità e la sostituzione dei dispositivi token usb, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” (e ci mancherebbe altro!), finalmente si comincia a prendere le misure del (truffaldino) contratto esistente con l’attuale società concessionaria del Sistri (contratto che finalmente scadrà il 31 dicembre 2015!), ma comunque, pur nelle ristrettezze economiche attuali, obbliga il ministero dell’ambiente a procedere “al pagamento degli ulteriori costi di produzione consuntivati” (!). In ogni caso di grande rilievo è l’ipotizzata nuova gara europea per un nuovo sistema di tracciabilità (v. anche intervista al Min. Galletti sul Sole del 9 agosto). Bene.
Il comma otto contiene una modifica all’articolo 182 Tua con riferimento alle attività di abbruciamento i piccoli cumuli di materiali vegetali in quanto costituiscono normali pratiche. Non costituiscono attività di gestione di rifiuti, a determinate condizioni, nemmeno “le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminare alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici”. All’utilizzo dei materiali di dragaggio è dedicato addirittura un nuovo articolo del tua (184 quater) .
Di rilievo anche la modifica effettuata l’articolo 188 comma 3, lett. b, per cui ora la quarta copia del formulario in caso di spedizioni transfrontaliere di rifiuti non deve più ritornare entro sei mesi.
Dopo aver chiarito che le disposizioni dell’articolo 256 bis non si applicano all’abbruciamento di materiale agricolo forestale naturale, si ritorna a parlare Sistri specificando che gli imprenditori agricoli “possono sostituire il registro di carico scarico o la conservazione della scheda sistri in formato fotografico digitale inoltrata dal destinatario”.
Agli impianti di compostaggio ed alla loro capacità ricettiva è dedicato il comma otto ter, mentre il comma successivo si occupa della miscelazione di rifiuti.
L’articolo cinque del decreto competitività relatore disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva europea 92 del 2011 in materia di valutazione di impatto ambientale, per superare due specifiche procedure di infrazione. Pertanto vengono operate ulteriori e numerose modifiche alla parte seconda del decreto legislativo 152.
Persino all’articolo 16, il quale reca norme in materia di caccia, si ritrova una modifica al TUA (art. 3-sexies) in materia di informazione e partecipazione in materia ambientale.
Per superare altre procedure di infrazione, ma questa volta in materia di scarichi, vi sono le disposizioni di cui all’articolo 17, con ulteriori modifiche al tua (in particolare l’articolo 117).
Per chiudere questa sintetica, prima lettura della legge 116, si segnalano altresì gli articoli 22 quater (misure a favore del credito per la realizzazione delle attività dell’ambientale e sanitaria, ovvero ILVA&c), 24 (disposizioni in materia di sistemi elettrici efficienti di produzione e consumo), 26 (sulle tariffe incentivanti dell’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici), 30 (sugli interventi di efficienza energetica del sistema elettrico e impianti a fonti rinnovabili) e 30 sexies (biocarburanti).

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