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Confisca ambientale: quando non viene disposta?

di Elena Mussida

Categoria: Rifiuti

 

 

  1. Breve premessa normativa

L’istituto della confisca in materia ambientale non rappresenta certo una novità per le contravvenzioni ambientali, basti pensare alla confisca che interviene sull’area ove è realizzata la discarica abusiva (comma 3 dell’art. 256 D.L.vo 152/2006) o quella che ricade sul mezzo di trasporto nel caso di traffico illecito di rifiuti (comma 2 dell’art. 259). Non solo, l’art. 260 ter del D.L.vo 152/2006, introdotto dal D.L.vo 3 dicembre 2010, n. 205, rubricato “Sanzioni amministrative accessorie. Confisca”, ha disposto la confisca obbligatoria del veicolo in caso di trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi, nonché, come prevede espressamente l’ultimo comma dell’articolo sopra citato, all’accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell’art. 256 del D.L.vo 152/2006.

L’ambito di applicazione di tale istituto è stato poi successivamente ampliato dalla Legge n. 68 del 2015 (meglio conosciuta come “Legge sugli ecoreati”) che, come noto, ha disposto l’introduzione nel codice penale di alcuni nuovi delitti ambientali; in particolare, l’art. 452-undecies del codice penale ordina la confisca obbligatoria per alcune fattispecie delittuose di nuova previsione (ad esempio, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per i delitti di inquinamento ambientale e disastro ambientale). Interessanti però anche gli ultimi due commi della norma che disciplinano quanto segue:

3. I beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all’uso per la bonifica dei luoghi.

4. L’istituto della confisca non trova applicazione nell’ipotesi in cui l’imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi”.

Analizzando i commi 3 e 4 dell’art. 452-undecies c.p. si comprende la volontà del legislatore di delineare una “via alternativa” alla confisca dei beni per quegli imputati che dopo la commissione del delitto abbiano tenuto un “comportamento ripristinatorio” delle matrici ambientali. Questa esclusione dalla confisca si traduce evidentemente in un meccanismo di natura premiale, che lascia spazio al comportamento attivo dell’imputato ma viene comunque “circoscritto” garantendo che i beni confiscati siano messi nella disponibilità della pubblica amministrazione cosicché gli stessi siano vincolati esclusivamente alle procedure di bonifica.

Una simile previsione di esclusione dalla confisca dedicata ai delitti ambientali non è tuttavia presente nel D.L.vo 152/2006 in relazione alle contravvenzioni ambientali. Ci si chiede, allora, se l’applicazione dell’art. 452-undecies possa di fatto essere estesa alle anche ipotesi contravvenzionali disciplinate dal testo unico ambientale, che, del resto, rappresentano ipotesi meno gravi rispetto a quelle delittuose previste nel codice penale. Detto in termini pratici, posso “sfuggire” alla confisca se commetto un delitto ambientale e pongo in essere condotte di messa in sicurezza o bonifica, ma se mi viene contestata una contravvenzione cosa accade?

Questo interrogativo ha recentemente interessato la Cassazione che pare aver messo la parola fine a vaghe interpretazioni: vediamo quindi di analizzare il ragionamento logico-interpetativo attuato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 15965 depositata il 27 maggio 2020.

 

  1. Il caso

La questione nasce in seguito al rigetto del Tribunale di Frosinone della richiesta da parte del difensore dell’imputato di restituzione dell’autotreno di proprietà di una società di trasporti (di cui l’imputato era direttore tecnico) sottoposto a sequestro a seguito della contestazione del reato contravvenzionale di cui all’art. 256 del D.L.vo 152/2006, comma 1, per avere trasportato rifiuti speciali pericolosi e non in assenza delle necessarie autorizzazioni. Il Tribunale, in particolare, aveva ritenuto non poter estendere l’istituto premiale di esclusione della confisca previsto dall’art. 452-undecies del codice penale al reato contravvenzionale di trasporto non autorizzato di rifiuti contestato all’imputato (per il quale è disposta la confisca ai sensi dell’art. 260-ter del D.L.vo 152/2006).

Ricorre allora per Cassazione la difesa articolando, in sintesi, le seguenti contestazioni:

  1. l’impossibilità di estendere l’esclusione della confisca anche alle ipotesi contravvenzionali del testo unico ambientale contrasta con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, posto che tale preclusione consentirebbe di sottoporre ad un trattamento differenziato situazioni analoghe in presenza dei medesimi presupposti rappresentati dalla bonifica o dal ripristino dello stato dei luoghi. In sostanza, la difesa ritiene che consentire l’esclusione della confisca solo alle fattispecie delittuose comporti una notevole disparità di trattamento tra gli imputati che abbiano posto in essere condotte ripristinatorie, siano esse conseguenti a una contestazione di tipo contravvenzionale o delittuosa.
  2. non vi è diversità nelle condotte e negli interessi tutelati rispettivamente nel codice penale e nel codice ambientale che possano giustificare un simile differente trattamento: l’ambiente è l’unico bene giuridico tutelato in tutte le fattispecie ambientali (delittuose o contravvenzionali che siano) e l’unico tratto distintivo riguarda unicamente la qualificazione giuridica, che rispecchia il carattere più (delitti) o meno (contravvenzioni) grave della previsione normativa.
  3. la confisca prevista dal codice penale e quella prevista dal D.L.vo 152/2006 hanno la medesima natura: rispondono entrambe ad una esigenza punitiva in quanto incentrate sull’espropriazione del bene utilizzato per la commissione del reato. Sotto questo profilo, il Tribunale, invece, aveva sostenuto la diversità delle due ipotesi di confisca, ritenendo la confisca ex 452-undecies del codice penale come meccanismo finalizzato al “ripristino” e non come strumento “squisitamente sanzionatorio”. La difesa controbatte richiamando la formulazione letterale della norma penale che indica come oggetto della confisca “le cose che costituiscono il prodotto, il profitto del reato e quelle che servirono a commetterlo”; quindi, se la confisca avesse funzione riparatoria, sostiene la difesa, sarebbe dovuta ricadere unicamente sui beni coinvolti nell’attività di bonifica.

 

  1. L’intervento chiarificatore della Cassazione

Il ricorso presentato dalla difesa dell’imputato secondo la Suprema Corte è inammissibile: l’omessa previsione di un’ipotesi di disapplicazione della confisca in relazione alle fattispecie disciplinate dal codice dell’ambiente non comporta una violazione del principio di uguaglianza garantito dalla Costituzione in quanto le due ipotesi di confisca previste rispettivamente dall’art. 452-undecies del codice penale e dall’art. 260-ter, ultimo comma, del D.L.vo 152/2006 si caratterizzano per avere finalità differenti.

 

In definitiva, in parte riprendendo quanto sostenuto dal Tribunale di Frosinone, la Cassazione ritiene che la confisca disciplinata dall’art. 452-undecies assolva una funzione “risarcitoria-ripristinatoria, diversa da quella della confisca prevista dal codice ambientale per i reati contravvenzionali, che, invece, ha natura meramente “punitivo-sanzionatoria”.

 

La funzione riparatoria della confisca prevista dal codice penale per i delitti ambientali risulta evidente in quanto i beni confiscati, per espressa previsione normativa, sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione e vincolati esclusivamente alla bonifica dei luoghi, mentre tale indicazione non si ritrova nelle norme che disciplinano la confisca per la violazione delle disposizioni del codice dell’ambiente. Se quindi normalmente l’applicazione della confisca assume una funzione deterrente, la possibilità di eliminare la stessa risulta in questo caso giustificata in quanto serve ad incentivare l’autore del delitto che ha prodotto gravi conseguenze ambientali a procedere alla bonifica o al risanamento dello stato dei luoghi. Le procedure di bonifica, ricorda la Corte, sono in genere molto onerose per il soggetto che è tenuto a svolgerle, e, difatti, non è un caso che il legislatore abbia voluto riservare tale istituto premiale dell’esclusione della confisca ai soli delitti in grado di produrre gravi pregiudizi sulle matrici ambientali, così da motivare l’imputato a provvedere (a proprie spese) al ripristino.

 

In ultimo, la Cassazione rileva che se da un lato gli ecoreati possono beneficiare del meccanismo premiale dell’esclusione della confisca, dall’altro per le contravvenzioni è previsto un particolare meccanismo di estinzione del reato previsto dagli artt. 318-bis e ss. che opera qualora il responsabile della violazione adempia a una serie di prescrizioni riguardanti il risanamento dell’attività ambientale, oltre che al pagamento di una somma di denaro: tale previsione “controbilancerebbe”, secondo la Corte, l’ipotetica disparità di trattamento degli imputati invocata dai ricorrenti.

 

 

Piacenza, 8 giugno 2020

 

 

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