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Cosa s’intende per “diluizione” nell’ambito della gestione dei rifiuti?
di Giulia Guagnini
Categoria: Rifiuti
Per analizzare il concetto di “diluizione” in relazione alla disciplina giuridica sulla gestione di rifiuti occorre prendere le mosse da un ulteriore nozione, ossia quella di “miscelazione”. In dottrina[1]con il termine “miscelazione” s’intende un’attività di unione e mescolatura dei rifiuti, attuata in modo indistinto, sicché l’effetto dell’operazione sia quello di rendere complessa, se non impossibile, la materiale distinzione tra le varie categorie di rifiuti. È proprio la tendenziale indistinguibilità del composto ottenuto dalla somma dei rifiuti originari la caratteristica che distingue la miscelazione dalle operazioni di smaltimento di cui ai punti D13 e D14, oltre al fatto che le operazioni appena citate si riferiscono esclusivamente alle fasi preliminari allo smaltimento. L’art. 15 del D.L.vo n. 205/2010 ha sostituito interamente l’art. 187 del D.L.vo n. 152/2006, sicché oggi esso dispone che: “1. È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose”. Il D.L.vo n. 205/2010...
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Cosa s’intende per “diluizione” nell’ambito della gestione dei rifiuti?
di Giulia Guagnini
Per analizzare il concetto di “diluizione” in relazione alla disciplina giuridica sulla gestione di rifiuti occorre prendere le mosse da un ulteriore nozione, ossia quella di “miscelazione”. In dottrina[1]con il termine “miscelazione” s’intende un’attività di unione e mescolatura dei rifiuti, attuata in modo indistinto, sicché l’effetto dell’operazione sia quello di rendere complessa, se non impossibile, la materiale distinzione tra le varie categorie di rifiuti. È proprio la tendenziale indistinguibilità del composto ottenuto dalla somma dei rifiuti originari la caratteristica che distingue la miscelazione dalle operazioni di smaltimento di cui ai punti D13 e D14, oltre al fatto che le operazioni appena citate si riferiscono esclusivamente alle fasi preliminari allo smaltimento. L’art. 15 del D.L.vo n. 205/2010 ha sostituito interamente l’art. 187 del D.L.vo n. 152/2006, sicché oggi esso dispone che: “1. È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose”. Il D.L.vo n. 205/2010...
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