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Dall’Albo novità sulla gestione delle domande d’iscrizione e sulla formazione del responsabile tecnico

di Miriam Viviana Balossi

Categoria: Rifiuti

Con la recente Deliberazione prot. N. 01/ALBO/CN del 10 febbraio 2016, il Comitato Nazionale dell’Albo ha precisato che l’efficacia e la validità delle iscrizioni, variazioni e rinnovi dell’iscrizione decorrono dalla data nella quale i relativi provvedimenti sono formalizzati e notificati agli interessati, anche per via telematica, ai sensi della precedente Delib. dell’Albo n. 2 dell’11 settembre 2013: peraltro, dalla stessa data decorre l’efficacia della garanzia finanziaria, ove prevista (D.M. 120/14, art. 25).
Inoltre, poiché l’Albo ha ritenuto necessario, al fine di completare le misure di semplificazione amministrativa nelle procedure d’iscrizione, provvedere all’adeguamento delle procedure relative alla gestione telematica delle domande e delle comunicazioni relative all’iscrizione all’Albo di cui alla cit. Delib. n. 2/2013, all’interno di quest’ultima è stato inserito il nuovo art. 9-bis rubricato “emissione e rilascio dei provvedimenti”. Tale disposizione prevede che dopo la deliberazione della sezione regionale, la segreteria invia una comunicazione a mezzo PEC all’impresa ed all’interessato, con la quale notifica che la domanda è stata deliberata e comunica gli importi dei versamenti da effettuare. Entro 30 giorni da questa comunicazione, l’impresa deve provvedere e la sezione regionale, una volta effettuata la verifica, notifica sempre a mezzo PEC la disponibilità on-line del provvedimento che deve essere acquisito dall’impresa mediante l’accesso all’area riservata del portale dell’Albo. Qualora, però, entro i suddetti 30 giorni l’impresa non provveda, la sezione regionale revoca la propria deliberazione ed archivia la domanda.
Con la recente Circolare prot. 227/ALBO/PRES del 14 marzo 2016, il Comitato nazionale dell’Albo ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla formazione dei responsabili tecnici ed agli attestati di partecipazione ai corsi di formazione.
Innanzitutto, si precisa che l’art. 13, c. 1, del D.M. 120/2014 dispone che la formazione del responsabile tecnico sia attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento. Fino all’emanazione delle disposizioni del Comitato Nazionale previste dall’art. 13, c. 2, del D.M. 120/2014, restano valide le disposizioni di cui alla Delib. n. 3 del 16 luglio 1999 e, pertanto, i corsi di formazione disciplinati dalla suddetta deliberazione possono continuare ad essere svolti.
Inoltre, per quanto riguarda gli attestati di partecipazione, il Comitato Nazionale precisa che il solo possesso dell’attestato di partecipazione ai corsi di formazione disciplinati dalla Delib. n. 3 del 16 luglio 1999 non esonera il soggetto interessato dall’obbligo di sostenere la verifica iniziale: infatti, ai sensi dell’art. 13, c. 4, del D.M. 120/2014, è esonerato dalla verifica iniziale, ma non dall’aggiornamento quinquennale, il soggetto che alla data di entrata in vigore della nuova disciplina ricopre l’incarico di responsabile tecnico di impresa iscritta all’Albo.

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