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Decreto “Milleproroghe” convertito in Legge, tutte le novità in materia ambientale
di Elena Mussida
Categoria: Informazione ambientale
E’ entrato in vigore il 29 febbraio 2024 la legge 23 febbraio 2024, n. 18 che converte, con modificazioni, il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (cosiddetto “Decreto Milleproroghe”).
In particolare, l’art. 12 del provvedimento – dedicato alle materie di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – ha stabilito le seguenti proroghe:
proroga al 1° gennaio 2025 del termine per l’adozione dei decreti ministeriali volti a effettuare la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale a fini della bonifica.
[2.All’articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo alla ricognizione e alla riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».];
al fine di semplificare le procedure relative a interventi per mitigare l’emergenza energetica, è stata stabilita una proroga fino al 31 dicembre 2024 per la realizzazione tramite le modalità previste dal comma 1 dell’articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ossia tramite dichiarazione di inizio lavori asseverata, dei nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra o su coperture piane o falde di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp) ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l’energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture.
[2-bis. Al comma 2-septies dell’articolo 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in materia di semplificazione delle procedure relative a progetti per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici, le parole: «per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»];
proroga concernente l’adeguamento ai criteri di cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e per altri rifiuti inerti di origine minerale: l’art. 8, c. 1 (norme transitorie e finali) del D.M. 27 settembre 2022, n. 152 (ovvero il Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) viene, infatti, nuovamente modificato. Nelle more dell’entrata in vigore del nuovo regolamento End of Waste sui rifiuti da costruzione e demolizione, i termini per l’adeguamento delle autorizzazioni ai contenuti del D.M. 152/22 saranno prorogati di altri sei mesi (quindi fino al 4 novembre del 2024).
[3.All’articolo 11, comma 8-undecies, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, concernente l’adeguamento ai criteri di cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e per altri rifiuti inerti di origine minerale, le parole: «Conseguentemente, il» sono sostituite dalla seguente: «Il» e le parole: «ulteriori sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»]
la durata degli organi dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) che non siano stati ricostituiti ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, è prorogata al 30 aprile 2024.
[4.La durata degli organi dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) che alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano stati ricostituiti ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, è prorogata al 30 aprile 2024].
al fine di fronteggiare la crisi idrica, il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio al 15 aprile 2023 è autorizzato dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente fino alla data di entrata in vigore del (futuro) decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024.
[5.All’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, in materia di riutilizzo delle acque reflue depurate a uso irriguo, le parole: «al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024» e le parole: «del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo regolamento (UE) 2020/741»]
è prorogato fino al 30 settembre 2024 il termine di operatività del Nucleo di ricerca e valutazione sulle condizioni che determinano il divieto di immissione di specie ittiche non autoctone istituito presso il Ministero della transizione ecologica e sono prorogate al 31 marzo 2025 l’applicazione di disposizioni in materia di immissione di specie ittiche non autoctone.
[6-quinquies. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 835, primo periodo, concernente il termine di operatività del Nucleo di ricerca e valutazione sulle condizioni che determinano il divieto di immissione di specie ittiche non autoctone, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2024»;
b) al comma 837-bis, concernente l’applicazione di disposizioni in materia di immissione di specie ittiche non autoctone, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2025»].
è prorogato al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale può cessare l’attività di vendita degli impianti di distribuzione dei carburanti affinché agli stessi possano essere applicate le procedure semplificate di dismissione di cui al comma 117, salvi i casi in cui per le stesse aree esistano o vengano sottoscritti specifici accordi o atti della pubblica amministrazione in merito al loro ripristino. In particolare, il comma 117 stabilisce che le attività di dismissione consistono nello smantellamento delle attrezzature fuori terra, nella rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi, nella messa in sicurezza delle strutture interrate e, ove si renda necessario a seguito dell’individuazione di una contaminazione, nell’esecuzione di indagini ambientali di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31. In caso di riutilizzo dell’area, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti procedono alla rimozione delle strutture interrate e, in ogni caso, alla bonifica del sito in caso di accertata contaminazione.
[6-sexies. Al comma 115 dell’articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, in materia di impianti di distribuzione dei carburanti, le parole: «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024»].
è prorogata al 30 giugno 2024, al fine di consentire agli operatori del settore di dotarsi delle autorizzazioni necessarie per la gestione dei rifiuti, l’assimilazione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico alle merci, anche ai fini delle pericolosità, per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare.
[6-septies. All’articolo 265, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente il regime transitorio in materia di rifiuti prodotti dalle navi e di residui di carico, le parole: «termine di centottanta giornidall’entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»].
Passa da 5 a ogni 8 anni il termine entro cui i tecnici competenti in acustica devono effettuare l’aggiornamento professionale ai sensi del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42.
[6-octies. All’allegato 1, punto 2, primo periodo, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, in materia di aggiornamento professionale dei tecnici competenti in acustica, le parole: «5 anni» sono sostituite dalle seguenti: «8 anni».]
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Decreto “Milleproroghe” convertito in Legge, tutte le novità in materia ambientale
di Elena Mussida
E’ entrato in vigore il 29 febbraio 2024 la legge 23 febbraio 2024, n. 18 che converte, con modificazioni, il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (cosiddetto “Decreto Milleproroghe”).
In particolare, l’art. 12 del provvedimento – dedicato alle materie di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – ha stabilito le seguenti proroghe:
[2.All’articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo alla ricognizione e alla riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».];
[2-bis. Al comma 2-septies dell’articolo 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in materia di semplificazione delle procedure relative a progetti per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici, le parole: «per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»];
[3.All’articolo 11, comma 8-undecies, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, concernente l’adeguamento ai criteri di cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e per altri rifiuti inerti di origine minerale, le parole: «Conseguentemente, il» sono sostituite dalla seguente: «Il» e le parole: «ulteriori sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»]
[4.La durata degli organi dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) che alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano stati ricostituiti ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, è prorogata al 30 aprile 2024].
[5.All’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, in materia di riutilizzo delle acque reflue depurate a uso irriguo, le parole: «al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024» e le parole: «del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo regolamento (UE) 2020/741»]
[6-quinquies. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 835, primo periodo, concernente il termine di operatività del Nucleo di ricerca e valutazione sulle condizioni che determinano il divieto di immissione di specie ittiche non autoctone, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2024»;
b) al comma 837-bis, concernente l’applicazione di disposizioni in materia di immissione di specie ittiche non autoctone, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2025»].
[6-sexies. Al comma 115 dell’articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, in materia di impianti di distribuzione dei carburanti, le parole: «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024»].
[6-septies. All’articolo 265, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente il regime transitorio in materia di rifiuti prodotti dalle navi e di residui di carico, le parole: «termine di centottanta giornidall’entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»].
[6-octies. All’allegato 1, punto 2, primo periodo, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, in materia di aggiornamento professionale dei tecnici competenti in acustica, le parole: «5 anni» sono sostituite dalle seguenti: «8 anni».]
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