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Delega di funzioni ed efficacia del Modello 231: i rischi di un sistema inadeguato

di Fabrizio Salmi

Categoria: Responsabilità ambientali

Al fine di evitare in capo ai datori di lavoro e alle società il sorgere di gravi responsabilità in materia ambientale, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9132 del 24 febbraio 2017, ci ricorda l’importanza di adottare un modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 integrato con un idoneo sistema di deleghe e funzioni.

 

Con tale pronuncia, dunque, la Corte di legittimità è intervenuta, tentando di colmare il vuoto legislativo, affermando l’importanza di estendere l’istituto della delega di funzioni alla materia ambientale, con conseguente possibilità di trasferimento dei relativi poteri e responsabilità.

 

Il Tribunale di Vicenza, con sentenza del 4 febbraio 2016, dichiarava i membri del Consiglio di Amministrazione di una S.p.A. colpevoli del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 4 (“Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”), perché, nella loro qualità, non avevano osservato le prescrizioni dell’autorizzazione n. 99 rilasciata dalla Provincia di Vicenza il 25 maggio 2009 e li condannava alla pena pecuniaria ritenuta di giustizia.

 

Con la stessa pronuncia il Tribunale di merito dichiarava la Società responsabile dell’illecito amministrativo di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25undecies, comma 1, lett. a) e comma 6, applicando la sanzione pecuniaria di 35.000,00 Euro, pari a cento quote da 35,00 Euro ciascuna.

 

Gli imputati, persone fisiche, rispondevano del reato loro ascritto perché, nella già indicata qualità:

a) non avevano conservato presso l’impianto i referti analitici dei rifiuti;

b) non avevano eseguito una puntuale verifica dei rifiuti in entrata, al fine di catalogarli adeguatamente;

c) avevano omesso di conservare presso l’impianto i registri di carico e scarico dei rifiuti;

d) avevano omesso di apporre la prevista segnaletica nei silos di deposito rifiuti.

 

La società rispondeva, invece, dell’illecito amministrativo dipendente da reato perché aveva reso possibile la consumazione, nel proprio interesse, del reato sopra indicato a causa dell’assenza di un modello organizzativo riguardante le procedure da adottare in materia di rispetto dell’ambiente, sia relativamente alle prassi operativo-decisionali da adottare che relativamente alla designazione di un organo di controllo e vigilanza sulla corretta esecuzione dei piani.

 

Quanto agli amministratori occorre ricordare che la loro responsabilità in materia di gestione dei rifiuti deriva non solo dai principi fissati dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 178, che fa carico a tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo di beni da cui originano i rifiuti, ma più direttamente dal fatto che titolare dell’attività è la persona giuridica da essi rappresentata definita come “produttore del prodotto” e/o comunque “detentore” del rifiuto ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, comma 1, lett. g) e h).

 

Proprio perché la legge individua la persona giuridica direttamente responsabile della gestione del ciclo del rifiuto da essa trattato, per attribuirsi rilevanza penale all’istituto della delega di funzioni, è necessaria la compresenza di precisi requisiti:

a) la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale;

b) il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli;

c) la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali e di spesa;

d) l’esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo.

 

Nel caso di specie, infatti, nessuna di queste condizioni risultava rispettata e, pertanto, l’assenza di un sistema di deleghe di funzioni fornisce di per sé la prova della mancanza di un efficace modello organizzativo adeguato a prevenire la consumazione del reato da parte dei vertici societari.

 

Nelle argomentazioni difensive, infatti, la società non deduceva in alcun modo se e come lo specifico reato per il quale si procedeva fosse stato previsto nel modello organizzativo e quali specifiche misure fossero state previste per prevenirne la consumazione da parte degli organismi di vertice.

Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, la Corte di Cassazione, ferma restando la responsabilità degli imputati e della società in ordine al reato ed all’illecito amministrativo loro ascritti, conferma come il modello organizzativo debba essere uno strumento perfettamente integrato nel contesto organizzativo delle società e non possa ignorare un adeguato sistema di deleghe e poteri.

 

Risulta evidente, pertanto, che se la società avesse adottato e, soprattutto, efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo, sicuramente avrebbe mitigato le conseguenze della commissione del reato e, probabilmente, avrebbe evitato le sanzioni di cui al D.Lgs. 231/2001.

 

 

Piacenza, 25.05.2019

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