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Stefano Maglia

Il deposito temporaneo: facciamo chiarezza sulle sue condizioni

di Stefano Maglia

Categoria: Rifiuti

Deposito temporaneo considizioni
 

Inquadramento normativo

 
L’art. 183, comma 1, lett. bb), del D.L.vo n. 152/2006[1], definisce il deposito temporaneo come “il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:

    • i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

 

    • i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

 

    • il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

 

    • devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose;

 

    • per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo”.

 

 

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Innanzitutto, è opportuno rammentare che il deposito temporaneo dei rifiuti presso il luogo ove sono stati prodotti non richiede un’autorizzazione preventiva a condizione che avvenga nel rispetto di determinati limiti temporali o quantitativi posti dall’art. 183 innanzi riportato, in quanto per definizione si tratta di un raggruppamento precedente alla raccolta[2] e solo a partire da quest’ultima si può iniziare a parlare di “gestione[3] di rifiuti che, come tale, deve essere autorizzata[4].
 
Tale istituto – già presente nel nostro ordinamento a far data dal 1997 sotto la vigenza del Decreto Ronchi[5] – costituisce evidentemente un’ipotesi derogatoria ed eccezionale rispetto alle forme di stoccaggio rifiuti (deposito preliminare e messa in riserva) e, in ragione della sua importanza, ha subìto significative modifiche normative. La sua versione vigente è data dalle modifiche previste dalla L. 6 agosto 2015, n. 125[6], di conversione del D.L. 19 giugno 2015, n. 78[7] che ha, anzitutto, introdotto nella definizione previgente, a parere di chi scrive impropriamente, il concetto di “deposito preliminare alla raccolta” ed, altresì, precisato che per “luogo di produzione dei rifiuti” bisogna intendersi “l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti”.
 
L’osservanza delle condizioni previste dalla legge per il deposito temporaneo, peraltro, solleva il produttore da alcuni obblighi: ai sensi del comma 17 dell’art. 208[8] del già citato D.L.vo n. 152/2006, infatti, le norme in materia di autorizzazione non si applicano al deposito temporaneo, fermi restanti l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico ed il divieto di miscelazione.
 
Si consideri, poi, che l’inadempimento anche di una sola delle riferite condizioni che giustificano e legittimano il deposito temporaneo comporta, come analizzeremo in seguito, l’applicabilità delle sanzioni previste per l’abbandono dei rifiuti (deposito incontrollato) e per la gestione non autorizzata di cui all’art. 256, D.L.vo n. 152/2006.
 
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Criticità

 
Evidente è, dunque, l’importanza che riveste la corretta applicazione dell’istituto in ogni sua parte e fondamentale risulta, quindi, la sua comprensione.
 
È proprio quest’ultimo lo scopo della presente trattazione e a tal fine si pongono qui di seguito le domande più frequenti sul deposito temporaneo, cui si cercherà di dare soluzione.
 

1. Il deposito temporaneo deve essere condotto nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, ma cosa si intende per “luogo”?

 
In realtà, è già la norma stessa a chiarire cosa si debba intendere per “luogo di produzione dei rifiuti” ossia “l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti”. Formulazione quest’ultima che ha comunque generato non pochi problemi interpretativi, i quali hanno determinato più volte l’intervento della giurisprudenza di legittimità. In particolare si cita la sentenza n. 41056 del 13 ottobre 2015, con la quale la Corte di Cassazione ha chiarito che: “Il luogo di produzione rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 152/2006 non è solo quello in cui i rifiuti sono prodotti ma anche quello che si trova nella disponibilità dell’impresa produttrice e nel quale gli stessi sono depositati, purché funzionalmente collegato al luogo di produzione (fattispecie relativa a deposito temporaneo effettuato presso un’area pubblica e a ridosso di una strada accessibile a chiunque, senza la predisposizione dei presidi di sicurezza)”.
 
Un ulteriore (fondamentale) elemento interpretativo è rintracciabile nella passata definizione di “luogo” vigente prima dell’entrata in vigore – nel dicembre del 2010 – del D.L.vo 205/2010 (cd. IV correttivo)[9]. L’art. 183, c. 1, lett. i), del D.L.vo 152/2006, difatti, definiva (si ritiene, molto più chiaramente) il luogo di produzione dei rifiuti come “uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all’interno di un’area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originate i rifiuti”.
 
Ratio: evitare “movimentazioni” di rifiuti in aree esterne (pubbliche).
Sebbene il concetto in virtù del quale il deposito temporaneo debba insistere su un’area delimitata non risulti ad oggi formalmente codificato, è ragionevole ritenere, a parere di chi scrive, che lo stesso possa essere ricavato comunque dalla necessità dell’esistenza del requisito della “disponibilità” e del “collegamento funzionale”. Ciò in particolare in termini di certezza e di corretta individuazione dei soggetti che intervengono nella gestione dei rifiuti, nonché di esatta qualificazione dei rifiuti stessi, poiché tale interpretazione consentirebbe di escludere, a garanzia del produttore stesso, l’ingresso di qualunque altro rifiuto, realizzato da parte di terzi, nell’area nella quale viene realizzato il deposito temporaneo[10].
 
Più recentemente la Corte è di nuovo intervenuta sull’argomento con la sentenza n. 16441 del 31 marzo 2017, ribadendo che “per luogo di produzione rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo, ai sensi dell’art. 183, D.Lgs. 152/2006, deve intendersi quello in cui i rifiuti sono prodotti, ovvero che si trovi nella disponibilità dell’impresa produttrice e nel quale gli stessi sono depositati, purché funzionalmente collegato al luogo di produzione e dotato dei necessari presidi di sicurezza”. Nella fattispecie cui si riferisce la sentenza, il deposito in esame era stato ritenuto privo delle caratteristiche innanzi espresse in quanto il luogo deputato al deposito non era funzionalmente legato – ossia sulla base di un collegamento con l’attività produttiva – a quello di produzione dei rifiuti.
 
Rilevante a tal proposito è, infine, l’ancor più recente sentenza della Corte di Cassazione n. 49674 del 30 ottobre 2018 nella quale si precisa che “il deposito temporaneo, per essere considerato tale, deve rispettare, tra l’altro, le condizioni fissate dall’art. 183 lett. m) del D.L.vo 152/2006, ed è comunque soggetto al rispetto dei principi di precauzione e di azione preventiva in quanto, ai sensi delle direttive comunitarie in materia di rifiuti e della normativa nazionale attuativa delle medesime e contenuta nel predetto decreto, il deposito temporaneo deve osservare precise condizioni di qualità, di tempo, di quantità, di organizzazione tipologica e di rispetto delle norme tecniche. Pertanto, quando non sono rispettati i principi di precauzione e di azione preventiva, nonché le condizioni richieste dal citato art. 183, non è rilevante il nesso del collegamento funzionale con il luogo di produzione dei rifiuti e la contiguità delle aree ove gli stessi vengono raggruppati”.
 
Alla luce dell’introduzione della precisazione secondo la quale il luogo di deposito temporaneo deve essere inteso “quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiutiè opportuno ricordare che questo potrebbe significare che non solo i rifiuti posti nei diversi luoghi di deposito temporaneo devono essere computati per il limite volumetrico ma anche quelli “a bordo macchina”, non ancora trasferiti nei luoghi di deposito.
 
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2. Qual è la maniera corretta di applicare il limite quantitativo/temporale?

 
Ciò che nell’ultima versione della norma in commento è stato particolarmente enfatizzato è la facoltà rimessa al produttore di scegliere tra l’invio dei rifiuti a recupero o smaltimento con cadenza almeno trimestrale (rispettivamente per i rifiuti pericolosi e quelli non pericolosi), ovvero l’invio connesso al raggiungimento dei 30 m3 dei rifiuti in deposito, di cui al massimo 10 m3 di rifiuti pericolosi[11]. Pertanto, il produttore può scegliere se avviare i rifiuti allo smaltimento o al recupero seguendo il criterio temporale ovvero il criterio del quantitativo in deposito raggiunto; scelta che, naturalmente, è condizionata dalla quantità e “qualità” di rifiuti prodotti e dalle esigenze operative aziendali nelle aree adibite a deposito temporaneo, spesso vincolate da oggettive necessità di spazio.
 
Sulla specifica questione del carattere alternativo delle modalità tramite cui è possibile dare vita al deposito temporaneo ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett bb), D.L.vo 152/2006 si registrano posizioni interpretative contrastanti.
 
Nel silenzio della normativa e della giurisprudenza, ad avviso di chi scrive risulta possibile e, peraltro, di indubbia utilità, l’adozione nella pratica di modalità differenti di gestione del deposito temporaneo potendo, quindi, scegliere, in funzione tanto della quantità quanto della qualità dei rifiuti prodotti, il criterio temporale per alcuni e quello quantitativo per altri.
Una soluzione, quest’ultima, che del resto risulta in linea con il disposto di cui all’art. 178[12], D.L.vo 152/2006, il quale richiede che la gestione dei rifiuti sia svolta “secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica”.
 
Inoltre, tale posizione – che, si rammenta, non risulta unanimemente condivisa[13] – appare in linea con la finalità propria del deposito temporaneo, che è quella di gestire i rifiuti nella fase immediatamente successiva alla produzione degli stessi secondo modalità più “snelle” rispetto a quelle seguenti, che devono essere appositamente autorizzate. La giustificazione del minor rigore da parte del Legislatore riguardo al deposito temporaneo può, infatti, essere individuata nella circostanza che il rispetto dei limiti quantitativi e temporali (nonché delle altre condizioni di legge) garantisce un’adeguata tutela dell’ambiente poiché i rifiuti rimangono comunque nella sfera di controllo del produttore[14].
 
Tanto più che, come è già stato osservato in precedenza del resto[15], nell’ambito della riforma operata dal D.L.vo 4/2008[16] era stato addirittura inizialmente ipotizzato di indicare obbligatoriamente nelle “annotazioni” del Registro C/S l’opzione scelta (criterio volumetrico o criterio temporale) per ogni singolo codice CER che andasse registrato. Benché tale ipotesi poi non sia stata riconfermata (sicché ad oggi bisogna necessariamente indicare nel registro di carico e scarico la quantità e la tipologia di rifiuti in deposito temporaneo, ma non la modalità di gestione), essa risulta comunque di grande utilità – giova ribadirlo, in mancanza di un chiaro riferimento normativo – per addivenire alla corretta lettura della previsione che ammette (anche se solo implicitamente) l’alternanza dei due criteri in commento.
 
Pertanto si consiglia di indicare già al momento della registrazione la modalità scelta. Del resto non si capirebbe il senso del dover necessariamente – per es. – gestire allo stesso modo e contemporaneamente imballaggi e pile al mercurio.
 

3. Cosa si intende per “categorie omogenee”?

 
Sul punto l’art. 183, comma 1, lett. bb), n. 3, D.L.vo n. 152/2006 è piuttosto chiaro, il deposito temporaneo deve necessariamente avvenire per “categorie omogenee”.
 
A tal proposito si segnala la sentenza della Cassazione Penale, Sez. III, n. 11492 del 19 marzo 2015 secondo la quale “ai fini della verifica del requisito dell’omogeneità delle categorie di rifiuti, richiesto dall’art. 183, comma 1, lett. bb), n. 3, D.L.vo n. 152/2006 per l’integrazione della fattispecie del deposito temporaneo, occorre rilevare che tali categorie non sono identificabili sic et simpliciter con la classificazione di cui all’art. 184, D.L.vo n. 152/2006 (rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi), ma ne costituiscono specificazione e precisa individuazione tecnica (connotata da apposito codice CER), sicché anche l’omogeneità delle stesse deve essere verificata nei medesimi termini”.
 
A conferma di tale posizione, un’ancor più recente sentenza della Corte (Cass. III Pen., n. 17184 del 27 aprile 2016) chiarisce che “lo stoccaggio alla rinfusa esclude ex se la regolarità del deposito e, in ogni caso, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria del deposito temporaneo rispetto alla disciplina ordinaria, il rispetto di tutte le modalità tecniche costituisce preciso onere di chi lo effettua”.
 
Tali categorie cui si riferisce la norma, in origine individuate negli Allegati A, G e H (questi ultimi con riferimento ai rifiuti pericolosi) del D.L.vo n. 152/2006 nella versione antecedente la novella operata dal D.L.vo n. 205/2010[17], risultano ad oggi prive di una apposita definizione normativa.
 
In assenza di una esplicita ed univoca posizione da parte di dottrina e giurisprudenza, a parere di chi scrive si può ragionevolmente sostenere che le predette categorie debbano essere individuate a partire dai codici CER attribuiti ai rifiuti, o, perlomeno, si scelga un unico criterio per tutti i pericolosi ed uno per i non pericolosi. Risulta indubbio, difatti, che la condizione in commento richiede evidentemente che i rifiuti siano già stati correttamente classificati dal produttore.. La giurisprudenza, dal canto suo, si è da sempre limita a precisare – come abbiamo appena visto – che l’abbandono di rifiuti “alla rinfusanon costituisce un deposito per categorie omogenee, con conseguente esclusione della configurabilità della relativa fattispecie ed integrazione, per contro, del reato di gestione di discarica abusiva (Cass. Pen., sez. III, n. 6985 del 13 febbraio 2014).
 
Sul punto si ricorda infine la recente sentenza della Corte costituzionale in tema di miscelazione: non solo distinti per CER ma per CER e caratteristiche di pericolo, perché per miscelare rifiuti con lo stesso CER ma con differenti caratteristiche di pericolo dovrei essere stato preventivamente autorizzato.
 

Responsabilità

 
Con riferimento, quindi, alle responsabilità discendenti dall’esercizio del deposito temporaneo, abbiamo già più volte ribadito quanto espresso anche dalla sentenza n. 49911[18] del 30 dicembre 2009 della Cassazione Penale[19], e cioè che la mancanza anche di una sola delle prescrizioni di cui all’art. 183 (lett. bb), potrebbe integrare una delle fattispecie penali di cui al richiamato art. 256, D.L.vo 152/2006.
 
In particolare, come ben espresso dalla medesima sentenza:

  • il deposito deve essere considerato deposito preliminare, se il collocamento di rifiuti è prodromico ad una operazione di smaltimento, messa in riserva, se il materiale è in attesa di una operazione di recupero; in entrambi i casi si tratta di forme di gestione che, in assenza di autorizzazione, sono sanzionate dal comma 1 dell’art. 256:
  1. con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
  2. con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
  • il deposito diventa incontrollato o abbandono (vietato dall’art. 192[20]) quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o recupero. Le sanzioni sono definite negli artt. 255 e 256 del D.L.vo 152/2006 ed è l’unica fattispecie non inserita nell’elencazione tassativa dei reati presupposto di cui all’art. 25-undecies, D.L.vo 231/2001[21] come integrato dal D.Lvo 7 luglio 2011, n. 121[22] e recentemente modificato dalla L. 22 maggio 2015, n. 68[23].

 

Precisamente, l’art. 255 punisce chiunque abbandona o deposita rifiuti, ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee, con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro (la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi); mentre l’art. 256, comma 2, stabilisce che “le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2”;

  • il deposito è qualificabile, infine, come discarica abusiva quando l’abbandono dei rifiuti è reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi, cui si applica, ai sensi del terzo comma dell’art. 256, la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

 

Sui confini di liceità del deposito temporaneo la giurisprudenza ha nel tempo adottato, proprio con riferimento alle fattispecie di abbandono e discarica abusiva, un orientamento piuttosto costante, che è opportuno riportare.
 
Ai fini della configurazione dell’ipotesi di abbandono, la giurisprudenza, difatti, è costante nell’affermare che è sufficiente anche un singolo conferimento: la legge punisce la condotta dell’abbandono in sé, senza che rilevi, al fine di integrare gli estremi del reato, un’effettiva compromissione dell’ambiente. E’ proprio la mera occasionalità, consistente nel collocamento dei rifiuti in un determinato luogo, in assenza di attività prodromiche o successive”[24], che differenzia l’abbandono di rifiuti dalla discarica abusiva (di cui all’art. 256, comma 3, del citato decreto 152/2006): “la discarica richiede una condotta abituale, come nel caso di plurimi conferimenti, ovvero un’unica azione ma strutturata, anche se in modo grossolano e chiaramente finalizzata alla definitiva collocazione dei rifiuti in loco”[25].
 
Già nel 2004, sotto la vigenza del Decreto Ronchi[26], la Cassazione Penale[27] segnalava che “la fattispecie di deposito temporaneo di rifiuti si ha solo in presenza di tutti i requisiti stabiliti dall’art. 6, lett. m) del Decreto Legislativo n° 22 del 5/02/1997, mentre là dove non ricorrano dette condizioni si tratta di “deposito incontrollato”. Qualora, però, un deposito temporaneo di rifiuti, pur in presenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge, superi il termine di un anno, viene qualificato come “discarica”, mentre se il raggruppamento di rifiuti è effettuato in un luogo diverso da quello di produzione o successivamente alla raccolta, si tratta di stoccaggio”.
 
Qualche anno dopo, ma sempre prima della pubblicazione dell’attuale D.L.vo 152/2006, la stessa Corte[28] precisava che “gli elementi costituenti il criterio di discrimine tra deposito incontrollato, stoccaggio e discarica di rifiuti sono una condotta reiterata nel tempo o un unico considerevole accumulo di rifiuti in una determinata area, sicché anche un deposito incontrollato o uno stoccaggio senza autorizzazione, perdurante per oltre un anno, costituisce una discarica”.
 
Inoltre, si consideri che il deposito incontrollato di rifiuti “può essere commesso, anche in via occasionale, non solo dai titolari di imprese e responsabili di enti che effettuano una delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (di cui al comma 1 del citato art. 256), ma anche da qualsiasi impresa avente le caratteristiche di cui all’art. 2082 cod. civ., ossia qualsiasi attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, o di ente, con personalità giuridica o operante di fatto[29].
 
Alla luce di tutto quanto innanzi premesso, quindi, risulta centrale la capacità probatoria del produttore del rifiuto che dovrà dimostrare di aver condotto il deposito rispettando tutte le condizioni normativamente prescritte (di cui si è cercato di chiarire gli aspetti poco chiari e le criticità) a garanzia della tracciabilità dei rifiuti prodotti.
 
Il carattere eccezionale dell’istituto in commento onera, quindi, il soggetto che intende avvalersene di dimostrare l’effettivo rispetto di quanto normativamente prescritto: “l’onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità del deposito controllato o temporaneo, fissate dal citato art. 183, grava sul produttore dei rifiuti, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria di tale deposito rispetto alla disciplina ordinaria[30].
 

Il deposito temporaneo per i rifiuti da manutenzione

 
Di eccezione dell’eccezione si può parlare, infine, con riferimento alla specifica disciplina prevista in caso di rifiuti provenienti da attività di manutenzione.
 
Il D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 offre alcuni spunti per classificare le diverse attività di manutenzione. Infatti, tale Decreto fa espresso riferimento alla materia in due distinte norme: l’art. 230[31], che concerne la sola attività di manutenzione delle reti e delle infrastrutture (c.d. manutenzione specifica) e l’art. 266, comma 4[32], che si riferisce, invece, a tutte le altre attività di manutenzione (c.d. manutenzione generica)[33].
 
In entrambi i casi evidente risulta la fictio juris che permette di ritenere prodotto il rifiuto in luogo diverso rispetto a quello effettivo e ivi procedere al deposito temporaneo, in evidente deroga al disposto di cui all’art. 183, c. 1, lett. bb), D.L.vo 152/2006, fin qui esaminato.
 
In realtà, per completezza e chiarezza espositiva, va sottolineato che nella fattispecie considerata dall’art. 230 sono 3 le ipotesi di deroga, in quanto esso prevede la possibilità di far coincidere fittiziamente il luogo di produzione dei rifiuti con:

  1. la sede del cantiere che gestisce l’attività manutentiva, oppure
  2. la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione, oppure
  3. il luogo di concentramento dove il materiale tolto d’opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica.

 

Mentre i primi due casi costituiscono vera e propria fictio juris che, come anticipato, permette di ritenere prodotto il rifiuto in luogo diverso rispetto a quello effettivo e ivi procedere al deposito temporaneo, il terzo caso non costituisce un ulteriore fattispecie di fictio juris in quanto oggetto della disposizione, il ”tolto d’opera”, non costituisce rifiuto finché, a seguito di trasporto nel luogo di concentramento, avverrà l’attività di valutazione descritta al comma 2, dell’art. 230 citato, il quale prescrive altresì che “La valutazione tecnica del gestore della infrastruttura di cui al comma 1 è eseguita non oltre sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La documentazione relativa alla valutazione tecnica è conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per cinque anni”.
 
In tal caso, il luogo di concentramento, coincide quindi con l’eventuale luogo giuridico di produzione del rifiuto, in quanto ivi il manutentore deciderà se disfarsi o meno del materiale decaduto dalla sua attività[34].
 
Sul punto si veda la sentenza n. 33866 del 5 settembre 2007 con la quale la Corte di Cassazione ha specificato che “Una eccezione alla regola generale del divieto di creazione del deposito temporaneo in luogo diverso da quello di produzione si rinviene nell’art. 230 del D.Lgs, n. 152/2006. L’eccezione è espressamente rivolta a consentire l’effettuazione della valutazione tecnica, finalizzata all’individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento“.
 
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Va segnalato, infine, che anche tale materia non va esente da criticità. Si consideri in particolare che la norma nulla dispone in merito al trasporto dei rifiuti prodotti da attività di manutenzione ed alla documentazione di accompagnamento della tratta effettuata per collocarli in uno dei luoghi indicati dagli artt. 230 o 266, comma 4, D.L.vo 152/2006, nel rispetto delle prescrizioni in tema di deposito temporaneo.
 
A garanzia sia del manutentore che del committente, la posizione interpretativa maggioritaria – cui si ritiene di allinearsi – suggerisce cautelativamente di utilizzare mezzi (anche propri del manutentore) iscritti all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella pertinente categoria rispetto all’attività svolta – la 2bis – e compilare regolare FIR, poiché, in occasione di eventuali controlli, il trasporto di rifiuti in assenza degli adempimenti documentali generalmente richiesti dalla normativa vigente, pur in ragione della deroga prevista per le fattispecie di manutenzione, risulterebbe arduo da giustificare. Del resto, è stato lo stesso Ministero dell’Ambiente a specificare – con nota n. 7692 datata 30 giugno 2015 – che nel FIR andrà indicato quale produttore del rifiuto l’impresa di manutenzione e quale sede del produttore il recapito della stessa, ponendo in evidenza, nelle note, il luogo presso il quale si è svolta l’attività di manutenzione, luogo in cui sono stati materialmente prodotti i rifiuti.
 
Unica eccezione rispetto all’opportunità, appena motivata, di utilizzare il FIR, è costituita dal trasporto del materiale tolto d’opera al quale abbiamo innanzi accennato, il quale, nella prima tratta dal luogo di manutenzione fisica al luogo di concentramento dove avverrà la valutazione tecnica, non costituendo (ancora) rifiuto, si ritiene possa essere accompagnato con semplice DDT.
 
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Piacenza, 14.03.2019

 

[1] Norme in materia ambientale (GU n.88 del 14-4-2006 – Suppl. Ordinario n. 96). Entrato in vigore il 29 aprile 2006.

 

[2] Art. 183, c. 1, lett. o) “raccolta“: “il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera “mm”, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento”.

 

[3] Art. 183, c. 1, lett. n), D.L.vo 152/2006 “gestione“: “la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati”.

 

[4] Si anticipa il richiamo all’art. 256, D.L.vo 152/2006, volto a punire “chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216”.

 

[5] Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997 – Suppl. Ordinario n. 33, abrogato dal D.L.vo 152/2006.

 

[6] Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali (GU n.188 del 14-8-2015 – Suppl. Ordinario n. 49). Entrato in vigore il 15 agosto 2015.

 

[7] Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali (GU n.140 del 19-6-2015 – Suppl. Ordinario n. 32). Entrata in vigore del provvedimento: 20 giugno 2015.

 

[8] Art. 208 D.L.vo 152/2006 – Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti:

17. Fatti salvi l’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all’articolo 190 ed il divieto di miscelazione di cui all’articolo 187, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 183, comma 1, lettera m)”.

 

[9] Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010 – Suppl. Ordinario n. 269, ed in vigore dal 25 dicembre 2010.

 

[10] Per un approfondimento sul tema si veda S.MAGLIA, “La gestione dei rifiuti dalla A alla Z”, Edizioni TuttoAmbiente, 2018, pagg. 88 e ss.

 

[11] Con limite annuale nel caso non si raggiungessero i quantitativi indicati.

 

[12] Art. 178 (Principi):

1. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali”.

 

[13]La gestione del deposito temporaneo va vista nel suo insieme; la ratio legis è quella di evitare accumuli eccessivi di rifiuti o troppo prolungati nel tempo, con i limiti appunto definiti dalla norma […] il termine “alternative” va inteso come vincolante, cioè ogni tre mesi vengono allontanati tutti i rifiuti, oppure solo al raggiungimento del limite in volume […] In altre parole, considerato il tenore letterale della disposizione, non appare praticabile utilizzare il criterio “temporale” per alcuni rifiuti e quello “volumetrico” per altri”. RISPOLI C., “Deposito temporaneo, il limite scelto riguarda tutti i rifiuti prodotti e non solo il singolo CER”, in Rifiuti – Bollettino di informazione normativa, n- 5/14.

 

[14] RAMACCI L., “Rifiuti: la gestione e le sanzioni”, Casa Editrice La Tribuna 2014, pag. 62.

 

[15] S. Maglia – M. V. Balossi, Deposito temporaneo di rifiuti: tempo o volumi?, pubblicato su www.tuttoambiente.it.

 

[16] Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2008 – Suppl. Ordinario n. 24, in vigore dal 13 febbraio 2008.

 

[17] Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010 – Suppl. Ordinario n. 269, ed in vigore dal 25 dicembre 2010.

 

[18] La Suprema Corte affermava che “se nel deposito temporaneo manca anche solo una delle prescrizioni di cui all’art. 183 (lett. bb), il deposito deve essere considerato deposito preliminare, se il collocamento di rifiuti è prodromico ad una operazione di smaltimento (che, in assenza di autorizzazione, è sanzionata penalmente dall’art. 256); messa in riserva, se il materiale è in attesa di una operazione di recupero, che essendo una forma di gestione, richiede il titolo autorizzativo (la cui carenza integra gli estremi del reato previsto dall’art. 256); deposito incontrollato (art. 192) o abbandono quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o recupero. Quanto, poi, il fenomeno di abbandono di rifiuti è reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi, il fenomeno può essere qualificato come discarica abusiva”.

 

[19] Conf. Cass. Pen., Sez. III, n. 41524 del 12 settembre 2017; Cass. Pen., Sez. III, n. 3304 del 28 giugno 2016; Cass. Pen., Sez. III, n. 7160 del 15 febbraio 2017; Cass. Pen. Sez. III, n. 4181 del 30 gennaio 2018; Cass. Pen. Sez. III, n. 8549 del 22 febbraio 2018.

 

[20] Art. 192 (Divieto di abbandono):

  1. L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
  2. É altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
  3. Fatta salva l’applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
  4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

 

[21] Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 (GU n.140 del 19 giugno 2001). Entrata in vigore del decreto: 4 luglio 2001.

 

[22]Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1 agosto 2011 ed in vigore dal 16 agosto 2011.

 

[23] Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente (GU n.122 del 28 maggio 2015). Entrata in vigore del provvedimento: 29 maggio 2015.

 

[24] Così Cass. Pen. Sez. III, n. 4573 del 31 gennaio 2018.

 

[25] Così Cass. Pen., Sez. III, n. 18399 dell’11 aprile 2017.

 

[26] Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997 – Suppl. Ordinario n. 33, abrogato dal D.L.vo 152/2006.

 

[27] Cass. Pen. Sez. III, n. 2662 del 27 gennaio 2004.

 

[28] Cass. Pen. Sez. III, n. 7766 del 24 febbraio 2006.

 

[29] Cass. Pen., Sez. III, n. 47308 del 13 ottobre 2017, poi ripresa da Cass. Pen. Sez. III, n. 46211 del 12 ottobre 2018.

 

[30] Così Cass. Pen. Sez. VII, n. 53278 del 28 novembre 2018 (V. anche Cass. Pen., Sez. III, n. 29734 del 11 luglio 2013; Cass. Pen., Sez. III, n. 17184 del 27 aprile 2016; Cass. Pen., sez. III, n. 34545 del 14 luglio 2017; Cass. Pen., Sez. III, n. 4197 del 30 gennaio 2017; Cass. Pen., Sez. III, n. 48334 del 20 ottobre 2017).

 

[31] Art. 230 – (Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture):

“1. Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell’infrastruttura a rete e degli impianti per l’erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l’attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d’opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all’individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento. […]”

 

[32]Secondo tale norma “I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività”.

 

[33] La suddivisione fra manutenzione generica e specifica è stata confermata da Cass. Pen., Sez. III, n. 14760 del 10 maggio 2012: I rifiuti prodotti da un’attività di manutenzione di reti di distribuzione idrica ricadono, non nell’ipotesi “generica” di cui all’art. 266, c. 4, TUA, bensì in quella “specifica” di cui all’art. 230; tuttavia, in tal caso, l’attività svolta deve risultare essere di esclusiva manutenzione e non – come nel caso di specie – relativa altresì a nuovi allacciamenti. Pertanto in tal caso l’attività di “movimentazione” dei rifiuti presso la sede del manutentore ricade in quella di “trasporto” e, come tale, necessita di specifica autorizzazione”.

 

[34] Si veda S. MAGLIA, L. COLLINA, Terre e rocce da scavo La nuova disciplina (D.P.R. 120/2017), Cap. 4 “I rifiuti da manutenzione”.

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