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Do Not Significant Harm: il misuratore della effettiva sostenibilità

di Francesco Marazzi

Categoria: Sviluppo sostenibile

DNSH
 
Il DNSH, nuovo e “significativo” acronimo che si è diffuso in maniera particolare nel nostro Paese, con l’avvento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), secondo quanto previsto dal dispositivo RRF (Recovery and Resilience Facility) che, tra i vari obiettivi, si propone di sostenere interventi che contribuiscano ad attuare l’Accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in coerenza con il Green Deal europeo.
 
Il principio Do No Significant Harm (di seguito DNSH), come riportato sul portale di ItaliaDomani.gov[1], prevede che gli interventi previsti dai PNRR nazionali non arrechino nessun danno significativo all’ambiente: questo principio è fondamentale per accedere ai finanziamenti del RRF.
 

 
Tale principio introdotto a livello comunitario ed esplicitato dal Regolamento sulla “Tassonomia per la finanza sostenibile” (Regolamento UE 2020/852)[2] che individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell’ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali:

  • mitigazione dei cambiamenti climatici: un’attività economica non deve portare a significative emissioni di gas serra (GHG);
  • adattamento ai cambiamenti climatici: un’attività economica non deve determinare un maggiore impatto negativo al clima attuale e futuro, sull’attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
  • uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine: Un’attività economica non deve essere dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) e determinare il deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
  • transizione verso l’economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti: un’attività economica non deve portare a significative inefficienze nell’utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali, all’incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
  • prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo: un’attività economica non deve determinare un aumento delle emissioni di inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo;
  • protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi: un’attività economica non deve essere dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l’Unione.

 
Per supportare i diversi stakeholder a valutare il rispetto di tale principio sempre sul sito di ItaliaDomani.gov, è stata pubblicata circa due anni fa, e poi aggiornata a ottobre 2022, una Guida Operativa[3] dedicata al rispetto di tale principio. Questo strumento è stato definito con lo scopo di assistere gli enti, i professionisti e le imprese nell’arduo processo di indirizzo, raccolta di informazioni e verifica, fornendo un orientamento sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto dei requisiti DNSH.
 
La guida si compone di:

  • una mappatura delle misure del PNRR, che ha la funzione di associare ad ogni misura le attività economiche che verranno svolte per la realizzazione degli interventi;
  • schede tecniche relative a ciascun settore di intervento (per es., costruzione di nuovi edifici, fotovoltaico, ciclabili), la cui funzione è quella di fornire, alle Amministrazioni titolari delle misure PNRR e ai soggetti attuatori, una sintesi delle informazioni operative e normative che identificano i requisiti tassonomici, ossia i vincoli DNSH, e nelle quali sono riportati i riferimenti normativi, i vincoli DNSH e i possibili elementi di verifica;
  • check list di verifica e controllo per ciascun settore di intervento, che riassumono in modo molto sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente scheda tecnica.

 
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Inoltre lo scorso 11 ottobre 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE la Comunicazione della Commissione UE C/2023/111 che aggiorna gli “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza[4]“.
 
La nuova versione riprende il contenuto della precedente Comunicazione 2021/58-01, fornendo indicazioni agli Stati Membri su come valutare le misure da inserire nei Piani di ripresa e resilienza alla luce del principio “Do No Significant Harm” (DNSH), in base al loro impatto sugli obiettivi ambientali dell’Unione.
 
Successivamente il 1° gennaio 2023 è entrato in vigore il Regolamento delegato (UE) 2022/1288 [5]della Commissione del 6 aprile 2022 che integra il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio «non arrecare un danno significativo», che specificano il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche.

 

Dal provvedimento, infatti, si legge che l’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari dovrebbe essere sufficientemente chiara, concisa e ben visibile da consentire agli investitori finali di adottare decisioni informate. A tal fine, gli investitori finali dovrebbero avere accesso a dati affidabili che possano utilizzare e analizzare in maniera tempestiva ed efficiente. È quindi opportuno che il contenuto e la presentazione dell’informativa sulla sostenibilità relativa a prodotti finanziari che fanno riferimento a un paniere di indici offrano agli investitori finali un panorama complessivo delle caratteristiche di tali prodotti finanziari. Con ciò, il Regolamento in esame, stabilisce all’art. 2 che “I partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari forniscono le informazioni richieste dal presente regolamento gratuitamente e in maniera facilmente accessibile, non discriminatoria, ben visibile, semplice, concisa, comprensibile, equa, chiara e non fuorviante”. Nel dettaglio, i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari “presentano le informazioni richieste dal presente regolamento in un formato elettronico che permetta la ricerca al suo interno”, pubblicando e aggiornando le informazioni sui propri siti web in conformità del presente regolamento. Sicuramente non meno importante è l’art. 4, in cui si prevede che entro il 30 giugno di ogni anno i partecipanti ai mercati finanziari dovranno pubblicare sul proprio sito web, in una sezione separata, la «Dichiarazione sui principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità».
 
Il principio DNSH, è entrato in maniera sempre più concreta nel panorama normativo e anche produttivo a livello europeo e nazionale.
 
Da ultimo in data 21 novembre 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea il nuovo REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2486 DELLA COMMISSIONE del 27 giugno 2023 [6]che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche.
 
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Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno 11 dicembre 2023 e sarà applicabile dal 1 gennaio 2024.
 
Importanti novità sono state inserite in questo nuovo Reg. UE delegato, che di fatto integra il noto Reg. UE 2020/852, più noto come “Regolamento Tassonomia UE”, documento cardine per concretizzare le azioni e gli investimenti sostenibili. Tra queste vi sono ad esempio:

  • Criteri di vaglio tecnico relativi all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine;
  • Criteri di vaglio tecnico relativi alla transizione verso un’economia circolare;
  • Criteri di vaglio tecnico relativi alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento;
  • Criteri di vaglio tecnico relativi alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;
  • Modifiche del regolamento delegato (UE) 2021/2178.

 

Fondamentali sono i relativi Allegati che indirizzano nel dettaglio, come ad esempio l’Allegato I che definisce i Criteri di vaglio tecnico per determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale.

 

L’importanza del principio DNSH è confermata anche dalle prime sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali, come ad esempio la Sentenza del TAR Lazio n.18141 del 4 dicembre 2023 relativa al rispetto del DNSH di un’importante infrastruttura ferroviaria e le sentenze n. 17216 e 17241 del 20 novembre 2023 del medesimo TAR, anch’esse dedicate ad una infrastruttura ferroviaria, dove viene precisato come deve essere effettuata la Valutazione DNSH (ex-ante, in itinere ed ex-post).

 

Tutti gli investimenti e i progetti che verranno finanziati con fondi europei per essere definiti “sostenibili” dovranno tassativamente rispettare il principio DNSH e pertanto essere conformi ai criteri di vaglio tecnico, così definiti dal legislatore europeo. Resta pertanto indispensabile il continuo aggiornamento normativo e formativo su questi ambiti, sempre più articolati e complessi da valutare.

 

[1] https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/home.html

[2] Tassonomia per la finanza sostenibile Regolamento UE 2020/852

[3] Il principio DNSH (Do No Significant Harm) nel PNRR – Italia domani

[4] Comunicazione della Commissione — Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio non arrecare un danno significativo a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (europa.eu)

[5] Publications Office (europa.eu)

[6] EUR-Lex – 32023R2486 – EN – EUR-Lex (europa.eu)

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