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E' il riciclo bellezza!

di Massimo Medugno

Categoria: Rifiuti

Il punto 18) dell’art. 3 della Direttiva n. 98, definisce il “riciclaggio “ come “qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento”.
Dall’esame della definizione di “riciclaggio” emerge il “ruolo utile” svolto dal rifiuto nella sostituzione di altri materiali per la produzione di beni, oggetti e sostanze.
Detta definizione include anche i “materiali di rifiuto” derivante da un’operazione di recupero che precede il ritrattamento in un “processo di produzione” vero e proprio. Anche in questo caso, infatti, il rifiuto svolge un “ruolo utile” nella sostituzione di altri materiali per la produzione di beni, oggetti, ma ciò avviene attraverso un “trattamento” (ovvero un’operazione di recupero). Il trattamento, incidentalmente, può portare ad una diversa qualificazione del rifiuto che può diventare un “end of waste”.
Ma solo al termine del ritrattamento in un “processo di produzione” avremo conseguito il “ruolo utile” di ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.
In questo modo la definizione di “riciclaggio” é coerente con la disciplina dell’EOW, End of Waste (si vedano anche le “pionieristiche” MPS – Materie Prime Secondarie – italiane). Peraltro, l’art. 6, comma 1 della Direttiva Rifiuti prevede che: “Taluni rifiuti specifici cessano di essere tali ai sensi (…), quando siano sottoposti a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio”.
In buona sostanza il legislatore europeo ha inteso riferirsi al flusso dei rifiuti attraverso diversi operatori e passaggi nella catena di utilità, a condizione che ci sia un “ruolo utile” e cioè che si ottengano prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.
A questo fine è esemplificativo il Considerando n. 29 “Gli Stati membri dovrebbero sostenere l’uso di materiali riciclati (come la carta riciclata) in linea con la gerarchia dei rifiuti e con l’obiettivo di realizzare una società del riciclaggio e non dovrebbero promuovere, laddove possibile, lo smaltimento in discarica o l’incenerimento di detti materiali riciclati.”.
Peraltro, secondo il Considerando n. 22 i criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale (EOW) “assicurano un livello elevato di protezione dell’ambiente e un vantaggio economico e ambientale” e precisa al Considerando n. 23 che “i quantitativi di rifiuti che hanno cessato di essere tali dovrebbero essere considerati rifiuti riciclati e recuperati quando sono soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero di tale legislazione”.
Particolarmente importante il comma 1 dell’art. 11 della stessa Direttiva secondo il quale “Gli Stati membri adottano misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità e a tal fine istituiscono la raccolta differenziata dei rifiuti, ove essa sia fattibile sul piano tecnico, ambientale ed economico e al fine di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i settori di riciclaggio pertinenti”.
Esso segnala, ammesso che ce ne sia ancora bisogno, il forte collegamento tra la raccolta differenziata e i settori di riciclaggio pertinenti o, meglio, i settori industriali interessati.
Utile ricordare che l’art. 11 è anche quello che fissa gli obiettivi di riutilizzo e riciclaggio e invita gli Stati membri a adottare le misure necessarie “Al fine di rispettare gli obiettivi della presente direttiva e tendere verso una società europea del riciclaggio con un alto livello di efficienza delle risorse, (…)”.
A questo punto è evidente la “ratio” del meccanismo EOW, le cui ragioni fondanti sono:

  • stabilire criteri ambientali di alto livello per migliorare le prestazioni dei prodotti riciclati;
  • conseguentemente aumentare la fiducia dei consumatori nei confronti dei prodotti riciclati
  • infine, diminuire gli oneri superflui [1].

[1] In questo senso,D. Roettgen “La nozione di materia prima secondarie” in “Commento alla Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti” (a cura di F. Giampietro), IPSOA, 2009, pag. 82.

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