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"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
E' possibile affidare la gestione del deposito temporaneo di rifiuti ad un soggetto terzo?
di Stefano Maglia
Categoria: Rifiuti
Il deposito temporaneo è una fase precedente la gestione dei rifiuti e che, come tale, non necessita di autorizzazione. Detto istituto giuridico ha subìto significative modifiche normative a far data dall’entrata in vigore del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152: infatti, in una prima fase (dal 29 aprile 2006 al 13 febbraio 2008 – data di entrata in vigore del D.L.vo 16 gennaio 2008, n. 4), era normativamente prevista la possibilità di un deposito temporaneo cd. “conto terzi”. In altre parole, il produttore dei rifiuti poteva affidare la gestione del suo deposito temporaneo ad un altro soggetto, sempre che fosse già autorizzato alla gestione dei rifiuti. Infatti, l’art. 208, c. 17 disponeva che “la medesima esclusione [assenza di autorizzazione per il deposito temporaneo] opera anche quando l’attività di deposito temporaneo nel luogo di produzione sia affidata dal produttore ad altro soggetto autorizzato alla gestione di rifiuti. Il conferimento di rifiuti da parte del produttore all’affidatario del deposito temporaneo costituisce adempimento...
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E' possibile affidare la gestione del deposito temporaneo di rifiuti ad un soggetto terzo?
di Stefano Maglia
Il deposito temporaneo è una fase precedente la gestione dei rifiuti e che, come tale, non necessita di autorizzazione. Detto istituto giuridico ha subìto significative modifiche normative a far data dall’entrata in vigore del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152: infatti, in una prima fase (dal 29 aprile 2006 al 13 febbraio 2008 – data di entrata in vigore del D.L.vo 16 gennaio 2008, n. 4), era normativamente prevista la possibilità di un deposito temporaneo cd. “conto terzi”. In altre parole, il produttore dei rifiuti poteva affidare la gestione del suo deposito temporaneo ad un altro soggetto, sempre che fosse già autorizzato alla gestione dei rifiuti. Infatti, l’art. 208, c. 17 disponeva che “la medesima esclusione [assenza di autorizzazione per il deposito temporaneo] opera anche quando l’attività di deposito temporaneo nel luogo di produzione sia affidata dal produttore ad altro soggetto autorizzato alla gestione di rifiuti. Il conferimento di rifiuti da parte del produttore all’affidatario del deposito temporaneo costituisce adempimento...
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