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Stefano Maglia

È possibile praticare il trasbordo totale di rifiuti da un mezzo più piccolo ad uno più grande?

di Stefano Maglia

Categoria: Rifiuti

Il trasbordo totale di rifiuti da un mezzo più piccolo ad un mezzo più grande è praticabile, a condizione che si rispettino le disposizioni dettate dal D.L.vo 152/06 e dalla Circolare ministeriale del 1998.
Infatti il trasbordo totale di un carico di rifiuti (il viaggio di tutto il carico prosegue con mezzi diversi da quelli che hanno effettuato il prelievo/raccolta ma sempre dello stesso trasportatore oppure con mezzi di trasportatori diversi) è previsto dalla Circolare Ministero dell’Ambiente 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 (par. 1, lett. v) e consentito “per concrete esigenze operative” o “imprevisti tecnici”, laddove nelle “concrete esigenze operative” rientrano le esigenze di ottimizzazione dei carichi e diminuzione dei viaggi, con ricadute positive in termini di impatto ambientale. In tale ipotesi la Circolare prevede che gli estremi identificativi dei diversi trasportatori – nominativo, codice fiscale, n. aut. Albo –, dei diversi mezzi utilizzati – targa mezzo –, il nominativo del conducente, nonché la firma di assunzione di responsabilità, potranno essere riportati nello spazio riservato alle annotazioni delle tre copie del formulario. Gli originali del formulario dovranno restare, a conclusione del trasporto: due al produttore /detentore; uno al trasportatore che consegna i rifiuti al destinatario finale e uno al destinatario finale, ammettendo per gli altri soggetti l’uso di fotocopie del formulario.
Altra ipotesi contemplata dalla Circolare è quella del trasbordo parziale, ammesso per motivi eccezionali, con la previsione dell’emissione di un nuovo formulario.
La circolare, seppure nella sua qualità di atto amministrativo, aiuta a garantire la tracciabilità dei rifiuti, soprattutto in previsione di eventuali controlli, funzione quest’ultima svolta dal formulario, documento cardine finalizzato alla regolare articolazione delle varie fasi del trasporto.
Onde evitare contestazioni e l’applicazione di sanzioni però è opportuno prevedere, da un punto di vista organizzativo e a livello di accordi con i trasportatori autorizzati, le modalità del trasporto, in modo chiaro e tale da garantire la corretta tracciabilità dei carichi di rifiuti. Modalità di trasporto, che nel caso prevedano il trasbordo, alle condizioni previste dalla legge, devono essere sempre supportate dalla corretta compilazione del formulario, il cui ruolo è proprio quello di disciplinare l’intero iter del trasporto, ovvero l’indicazione nello spazio riservato alle “annotazioni”:

– degli estremi identificativi dei diversi trasportatori – nominativo, codice fiscale, n. aut. Albo;

– dei diversi mezzi utilizzati – targa mezzo;

– il nominativo del conducente;

– la firma di assunzione di responsabilità.

Gli originali del formulario dovranno restare, a conclusione del trasporto: due al produttore/detentore; uno al trasportatore che consegna i rifiuti al destinatario finale e uno al destinatario finale, ammettendo per gli altri soggetti l’uso di fotocopie del formulario.

 

*Tratto da “La gestione dei rifiuti dalla A alla Z, III ed – 350 problemi, 350 soluzioni“, Stefano Maglia, 2012.

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