Top

Preveniamo rischi Risolviamo problemi Formiamo competenze

"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni
TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale
Conta su di noi"
Stefano Maglia

È possibile tenere il registro di carico e scarico in formato informatico, stampandolo poi su fogli a modulo continuo?

di Stefano Maglia

Categoria: Rifiuti

L’art. 190, c. 6, D.L.vo 152/06 stabilisce che “i registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri Iva. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata”. Quindi, non si parla più di tenuta su fogli a modulo continuo, ma soprattutto né in questa disposizione, né in altre relative al registro, si prevede l’obbligo di stampa in continuo.
Tuttavia, in ordine alla stampa si ritiene che l’equiparazione delle modalità di gestione dei registri di carico e scarico a quelle fissate dalla normativa sui registri Iva abbiano conseguenze di rilievo sulle regole di conservazione e stampa dei registri di carico e scarico tenuti con modalità informatiche.
Le regole dettate in materia di conservazione sostitutiva delle scritture contabili (D.P.R. 445/2000 e Deliberazione Cnipa del 19 febbraio 2004, n. 11) consentono di eliminare il supporto cartaceo trasponendo i dati dalla carta ad altro supporto (Dvd, Cd, dischi ottici, ecc.) e di memorizzare direttamente il documento informatico contenente le scritture contabili, purché:
– si rispetti l’art. 2215 cod. civ. in materia di numerazione delle pagine e ordine cronologico e l’art. 2219 cod. civ. in materia di ordinata tenuta della contabilità;

– sia predisposto in modo da garantire la sua inalterabilità, l’identificabilità dell’autore e l’integrità del documento. Sarà, pertanto, necessaria la “firma elettronica qualificata” o la “firma digitale”;

– il documento informatico contenente le scritture contabili, prima di essere sottoscritto, sia integrato con un “riferimento temporale” (data e ora di formazione del documento);

– l’adempimento della sottoscrizione elettronica sia assolto almeno una volta l’anno, al momento della redazione del bilancio d’esercizio, prima della comunicazione del bilancio al collegio sindacale (art. 2429 cod. civ.);

– sia garantita la leggibilità del documento e la possibilità di stamparli, se richiesto in sede di ispezioni o verifiche.

In riferimento ai registri di carico e scarico dei rifiuti quindi si deve ritenere che se il registro di carico e scarico informatico è tenuto nel rispetto di modalità informatiche che consentono la prova dell’inalterabilità e l’integrità del documento ed una perfetta identificazione temporale, la sua conservazione potrà essere anche solo informatica, con le relative conseguenze riguardo alla tempistica della stampa che potrà quindi essere effettuata anche una volta l’anno e, sempre, in sede di verifica da parte degli organi di controllo; se invece il registro di carico e scarico informatico non è tenuto nel rispetto delle nuove modalità informatiche si ritiene che esso debba essere obbligatoriamente stampato secondo le tempistiche di cui all’articolo 190, c. 1, D.L.vo 152/06 e, sempre, in sede di verifica da parte degli organi di controllo.

 

*Tratto da “La gestione dei rifiuti dalla A alla Z, III ed – 350 problemi, 350 soluzioni“, Stefano Maglia, 2012.

Torna all'elenco completo

© Riproduzione riservata