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È sanzionabile il trasporto di rifiuti pericolosi senza FIR o con formulario incompleto e/o inesatto?
di Stefano Maglia
Categoria: Rifiuti
Per effetto delle continue proroghe SISTRI e a causa del fatto che l’attuale testo dell’art. 258 del TUA (vigente dal 25 dicembre 2010) non fa più riferimento né al MUD, né al FIR (tranne il caso di trasporto in proprio di rifiuti non pericolosi), erano di fatto divenuti non sanzionabili, sia i soggetti che omettevano la presentazione del MUD nei tempi e nei modi chiariti e ribaditi con la circolare del MATT del 2 marzo 2011, n. 6774, sia i soggetti esclusi dal novero dell’art. 212, co. 8 (non pericolosi), che trasportavano rifiuti senza formulario. La violazione dell’art. 258, nella versione modificata dal D.L.vo 205/10 era infatti sanzionata solo a partire dall’effettiva entrata in vigore del SISTRI, con la conseguenza che i trasportatori esclusi dal novero del 212, co. 8, potevano trasportare qualsiasi tipo di rifiuto (e quindi anche rifiuti pericolosi) senza adempiere ad alcun obbligo documentale e senza incorrere in alcuna sanzione. In tal senso si è anche espressa la Corte di cassazione che, nella sentenza 27 luglio 2011, n. 29973, ha affermato che “il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) o con formulario che riporti dati incompleti o inesatti, penalmente sanzionato dall’art. 258, co. 4, del D.L.vo 152/06 nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dal D.L.vo 205/10, non è più previsto dalla legge come reato. Invero, da un lato, l’attuale art. 258, co. 4, del TUA – che sanziona appunto la fattispecie descritta – si riferisce alle imprese che trasportano i propri rifiuti e non prevede l’applicazione della sanzione penale, salvo il caso di predisposizione di certificati di analisi falsi sulla natura/composizione dei rifiuti; dall’altro lato, il trasporto di rifiuti pericolosi (di soggetti terzi) in assenza di documentazione è fattispecie regolata dall’art. 260-bis del D.L.vo 152/06: tale norma, tuttavia, si riferisce al trasporto non accompagnato dalla copia della scheda cartacea SISTRI, e non al trasporto non accompagnato dal FIR o con formulario con dati incompleti o inesatti”. L’orientamento è stato confermato nella sentenza n. 15732 del 24 aprile 2012, in cui è stato ribadito che “per effetto delle modifiche apportate dal D.L.vo 205/10 al D.L.vo 152/06 è venuta meno la punibilità della condotta di trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario con dati incompleti o inesatti. Detta condotta infatti non è riconducibile né alle previsioni dell’art. 258 né alla fattispecie introdotta con l’art. 260-bis TUA, che opera un riferimento alla scheda Sistri e non ai precedenti formulari con la conseguenza che, in applicazione dei principi fissati dall’art. 2 c.p., le condotte poste in essere devono essere ritenute non più riconducibili all’ipotesi di reato contemplate dalla disciplina previgente”. Fortunamente, tale increscioso vuoto normativo-sanzionatorio è venuto meno all’indomani dell’entrata in vigore (16 agosto 2011) del D.L.vo 7 luglio 2011, n. 121 “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni” (in GU n. 177 del 1° agosto 2011). L’art. 4 del suddetto decreto, modificando l’art. 39 del D.L.vo 205/10 (che a sua volta ha modificato l’art. 258 TUA) ha stabilito che la novellata versione dell’art. 258 sarà applicabile solo durante la piena operabilità del SISTRI e sino a tale data continuerà ad applicarsi la “vecchia” versione della norma in esame e, quindi, continueranno ad essere sanzionati i trasporti di rifiuti pericolosi senza FIR o con formulario incompleto o inesatto.
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È sanzionabile il trasporto di rifiuti pericolosi senza FIR o con formulario incompleto e/o inesatto?
di Stefano Maglia
Per effetto delle continue proroghe SISTRI e a causa del fatto che l’attuale testo dell’art. 258 del TUA (vigente dal 25 dicembre 2010) non fa più riferimento né al MUD, né al FIR (tranne il caso di trasporto in proprio di rifiuti non pericolosi), erano di fatto divenuti non sanzionabili, sia i soggetti che omettevano la presentazione del MUD nei tempi e nei modi chiariti e ribaditi con la circolare del MATT del 2 marzo 2011, n. 6774, sia i soggetti esclusi dal novero dell’art. 212, co. 8 (non pericolosi), che trasportavano rifiuti senza formulario. La violazione dell’art. 258, nella versione modificata dal D.L.vo 205/10 era infatti sanzionata solo a partire dall’effettiva entrata in vigore del SISTRI, con la conseguenza che i trasportatori esclusi dal novero del 212, co. 8, potevano trasportare qualsiasi tipo di rifiuto (e quindi anche rifiuti pericolosi) senza adempiere ad alcun obbligo documentale e senza incorrere in alcuna sanzione. In tal senso si è anche espressa la Corte di cassazione che, nella sentenza 27 luglio 2011, n. 29973, ha affermato che “il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) o con formulario che riporti dati incompleti o inesatti, penalmente sanzionato dall’art. 258, co. 4, del D.L.vo 152/06 nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dal D.L.vo 205/10, non è più previsto dalla legge come reato. Invero, da un lato, l’attuale art. 258, co. 4, del TUA – che sanziona appunto la fattispecie descritta – si riferisce alle imprese che trasportano i propri rifiuti e non prevede l’applicazione della sanzione penale, salvo il caso di predisposizione di certificati di analisi falsi sulla natura/composizione dei rifiuti; dall’altro lato, il trasporto di rifiuti pericolosi (di soggetti terzi) in assenza di documentazione è fattispecie regolata dall’art. 260-bis del D.L.vo 152/06: tale norma, tuttavia, si riferisce al trasporto non accompagnato dalla copia della scheda cartacea SISTRI, e non al trasporto non accompagnato dal FIR o con formulario con dati incompleti o inesatti”.
L’orientamento è stato confermato nella sentenza n. 15732 del 24 aprile 2012, in cui è stato ribadito che “per effetto delle modifiche apportate dal D.L.vo 205/10 al D.L.vo 152/06 è venuta meno la punibilità della condotta di trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario con dati incompleti o inesatti. Detta condotta infatti non è riconducibile né alle previsioni dell’art. 258 né alla fattispecie introdotta con l’art. 260-bis TUA, che opera un riferimento alla scheda Sistri e non ai precedenti formulari con la conseguenza che, in applicazione dei principi fissati dall’art. 2 c.p., le condotte poste in essere devono essere ritenute non più riconducibili all’ipotesi di reato contemplate dalla disciplina previgente”.
Fortunamente, tale increscioso vuoto normativo-sanzionatorio è venuto meno all’indomani dell’entrata in vigore (16 agosto 2011) del D.L.vo 7 luglio 2011, n. 121 “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni” (in GU n. 177 del 1° agosto 2011). L’art. 4 del suddetto decreto, modificando l’art. 39 del D.L.vo 205/10 (che a sua volta ha modificato l’art. 258 TUA) ha stabilito che la novellata versione dell’art. 258 sarà applicabile solo durante la piena operabilità del SISTRI e sino a tale data continuerà ad applicarsi la “vecchia” versione della norma in esame e, quindi, continueranno ad essere sanzionati i trasporti di rifiuti pericolosi senza FIR o con formulario incompleto o inesatto.
*Tratto da “La gestione dei rifiuti dalla A alla Z, III ed – 350 problemi, 350 soluzioni“, Stefano Maglia, 2012.
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