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Esistono limiti temporali alla messa in riserva di rifiuti (R13), nel silenzio dell’autorizzazione?

di Rita Tonoli

Categoria: Rifiuti

La messa in riserva è definita dal T.U.A. all’art. 183 aa) come una tipologia di stoccaggio di rifiuti espressamente finalizzata al recupero: “stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell’allegato B alla parte IV del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell’allegato C alla medesima parte IV”, ove la voce R13 così la definisce: “messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12, escluso il deposito temporaneo prima della raccolta nel luogo in cui sono stati prodotti.
Come tutte le attività di gestione dei rifiuti, anche lo stoccaggio è soggetto a un regime autorizzatorio e ai controlli previsti alla Parte IV del D.L.vo n. 152/2006, nonché agli specifici adempimenti amministrativi di comunicazione al Catasto e di registrazione, ex artt.189 e 190 T.U.A. secondo le modalità previste.
Le operazioni di stoccaggio di rifiuti destinati a operazioni di recupero (messa in riserva) possono essere assoggettate alle procedure semplificate di recupero, di cui all’art. 216 T.U.A.
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In particolare, le operazioni di messa in riserva di rifiuti pericolosi possono essere effettuate in procedura semplificata solo presso l’impianto in cui hanno luogo le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell’Allegato C; restano, perciò, sottoposti a procedura ordinaria di autorizzazione le operazioni di messa in riserva di rifiuti pericolosi effettuate presso il luogo in cui i rifiuti sono prodotti o presso i centri di messa in riserva non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio o di recupero.
Questo limite non vale per i rifiuti non pericolosi: le operazioni di messa in riserva, in questo caso, possono essere effettuate in procedura semplificata anche nei centri di messa in riserva non localizzati presso gli impianti di riciclaggio e recupero. In questo caso, però, le norme tecniche per il recupero in procedura semplificata devono stabilire le caratteristiche impiantistiche di tali centri, le modalità di stoccaggio e i termini massimi in cui i rifiuti devono essere avviati alle operazioni di recupero e riciclaggio.
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Considerando gli impianti autorizzati con procedura semplificata, il D.M. 5 febbraio 1998, all’art. 6 richiama la messa in riserva come operazione sottoposta alle disposizioni di cui all’art. 33 del D.Lgs. n. 22/1997 (oggi art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006). Il primo comma dell’art. 216 dispone: “A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all’articolo 214, commi 1, 2 e 3, l’esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente”.
Ciò premesso, la legge stabilisce anche i limite temporali della messa in riserva dei rifiuti che poi dovranno essere avviati alle altre operazioni di recupero. Un’indicazione, infatti, può essere fornita dall’ art. 6, commi 4, 5, 6 del D.M. 5 febbraio 1998 “Messa in riserva”: “4. La quantità di rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso l’impianto di produzione del rifiuto non può eccedere la quantità di rifiuti prodotti, in un anno, all’interno del medesimo impianto. I rifiuti prodotti devono essere avviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla data di produzione.
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Fatto salvo il comma 2, la quantità di rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva in impianti che effettuano, unicamente, tale operazione di recupero, non deve in ogni caso eccedere la capacità di stoccaggio autorizzata ai sensi dell’articolo 31, comma 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni. I rifiuti messi in riserva devono essere avviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione.
La quantità di rifiuti non pericolosi messi in riserva presso gli impianti che effettuano anche le altre operazioni di recupero previste dal presente decreto, non può eccedere, in un anno, la quantità di rifiuti che, ai sensi dell’articolo 7, può essere sottoposta ad attività di recupero nell’impianto stesso. In ogni caso, i rifiuti messi in riserva devono essere avviati alle altre operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione.
Qualora si tratti di rifiuti pericolosi (essendo il 170107 un codice a specchio), l’art. 4, comma 1, lettere c) del D.M. n. 161/2002 dispone: “i rifiuti devono essere sottoposti alle attività di recupero con cadenza almeno semestrale che può essere estesa di ulteriori due mesi qualora ricorrano motivate situazioni tecniche riguardanti la gestione dell’impianto delle quali deve essere data tempestiva notizia alla provincia.
In merito agli impianti autorizzati con procedura ordinaria, l’art. 208, al comma 11 stabilisce i contenuti dell’autorizzazione: “L’autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l’attuazione dei principi di cui all’articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi: a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati; b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell’impianto al progetto approvato; c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare; d) la localizzazione dell’impianto autorizzato; e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione; f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie; g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto; le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall’articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; h) la data di scadenza dell’autorizzazione, in conformità con quanto previsto al comma 12; i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.” Nulla si dispone in merito alla durata della messa in riserva dei rifiuti destinati ad operazioni di recupero, ma l’avverbio “almeno”, lascia intendere che l’amministrazione può indicare nell’autorizzazione un limite temporale alla messa in riserva, che, si ricordi, è un’operazione che ne presuppone altre (R1-R12).

 

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