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Stefano Maglia

Fresato d'asfalto: End of Waste? Considerazioni sul nuovo D.M. 69/2018

di Stefano Maglia, Sabrina Suardi

Categoria: Rifiuti

  Con il termine “fresato d’asfalto” si intende generalmente “il conglomerato bituminoso recuperato mediante fresatura degli strati del rivestimento stradale, che può essere utilizzato come materiale costituente per miscele bituminose prodotte in impianto a caldo” (citazione tratta dalla norma tecnica UNI EN 13108-8).   A tal proposito, la stessa norma specifica i requisiti per la classificazione, stabilendo i controlli da effettuare per accertare eventuali impurità del fresato come materie plastiche, legno, metallo o altri materiali non pertinenti, la frequenza di esecuzione delle prove nonché il contenuto di legante e la determinazione della distribuzione granulometrica[1].   Per gestire correttamente il fresato d’asfalto occorre individuare ed esaminare, dal punto di vista operativo, le casistiche che si possono prospettare a seconda della qualifica che detto materiale può assumere. Il fresato d’asfalto, in prima battuta, deve essere tendenzialmente qualificato come rifiuto speciale ai sensi dell’art. 184, c. 3, D.L.vo 152/2006[2], del quale è produttore il soggetto che materialmente effettua l’attività di scarifica del manto...

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