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Parti di ricambio usate provenienti da autodemolizione: quale gestione?

di Miriam Viviana Balossi

Categoria: Rifiuti

Il presente contributo si propone di approfondire la gestione dei pezzi di ricambio ottenuti dalla demolizione dei veicoli fuori uso, in considerazione del fatto che la demolizione dei veicoli fuori uso dà origine ad una considerevole varietà di rifiuti, anche pericolosi, tra cui rottami ferrosi e non ferrosi, marmitte catalitiche, vetri, pneumatici, plastiche, batterie al piombo, oli esausti, carburante, liquidi (freni, antigelo, lavavetri) e – ciò che più interessa ai presenti fini – parti di ricambio, ovvero componenti destinati all’utilizzo per lo stesso scopo per cui erano stati concepiti.
Si tratta, peraltro, di un argomento molto delicato, in cui si manifestano anche problemi di sicurezza: il consumatore, infatti, deve essere protetto dal rischio di acquistare ricambi insicuri, difettosi o strutturalmente non integri.

I pezzi di ricambio: alcuni dati

Il trattamento del veicolo fuori uso è finalizzato a suddividere i componenti per tipologia e caratteristiche, secondo la destinazione finale: nel corso di questa operazione vengono asportate dal veicolo le parti di pregio suscettibili di un reimpiego diretto per l’uso originario classificabili come ricambi usati (motore e parti di ricambio), e selezionati i materiali da avviare al recupero e/o riciclaggio (plastiche, vetro, pneumatici, ecc.)[1].
Secondo gli ultimi dati disponibili[2], nel 2015 la percentuale di reimpiego e riciclaggio dei veicoli fuori uso ha raggiunto l’84,6% del peso medio del veicolo, in linea con il target dell’85% previsto per il 2015 dall’art. 7, c. 2 del D.L.vo 209/03[3]; ancora lontano, invece, il target del 95% previsto al 2015 per il recupero totale (infatti i dati attestano una percentuale pari all’84,7%).
La percentuale delle parti reimpiegabili di un veicolo si è notevolmente ridotta nel corso degli anni, in conseguenza della politica commerciale che incoraggia la sostituzione dei veicoli anziché la loro riparazione. A ben guardare, grazie all’elevata tecnologia dell’industria metalmeccanica, sono sempre meno le parti che si rompono o si consumano, sicché gran parte delle autovetture giungono a fine vita ancora funzionanti[4].
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Criticità

A prescindere da ciò, una delle principali criticità nel settore dei veicoli fuori uso da diversi anni è rappresentata dal flusso di veicoli arrivati a fine vita che si riversano in Paesi esteri: l’esportazione illegale di veicoli fuori uso continua a rappresentare un limite poiché sottrae grandi quantità di materiale ai centri di demolizione che re-immettono nel mercato ricambi usati e centinaia di migliaia di tonnellate di rottami di ferro necessari all’industria siderurgica nazionale che poi, la stessa, è obbligata a importare da altri Stati.
A ciò si aggiunga che “i veicoli che vengono conferiti negli impianti di autodemolizione e le relative parti di ricambio sono sempre meno recenti e di scarso valore[5]: le aziende che commerciano ricambi usati vedono così compromessa la sostenibilità economica della loro attività. Infatti, i veicoli spesso giungono ai centri di raccolta autorizzati già cannibalizzati dei pezzi di ricambio: “negli ultimi anni, anche la facilità con cui parti di ricambio si riescono a vendere tramite web … non fa che incentivare tale pratica che, oltre a essere illegale sotto il profilo normativo, può produrre danni all’ambiente e danneggia le imprese[6] virtuose.
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La normativa

La Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso[7], all’art. 7 (Reimpiego e recupero) prevede che “Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per incoraggiare il reimpiego dei componenti idonei, il recupero di quelli non reimpiegabili, nonché, come soluzione privilegiata, il riciclaggio, ove sostenibile dal punto di vista ambientale, fatte salve le norme sulla sicurezza dei veicoli e gli obblighi ambientali quali il controllo delle emissioni atmosferiche e del rumore”.
A fronte, quindi, di un principio generale di derivazione europea, il D.L.vo 209/03 ha poi disposto che il trattamento del veicolo destinato alla demolizione (e quindi anche lo smontaggio dei pezzi di ricambio) venga effettuato in impianti autorizzati. Da ciò discende che lo smontaggio di pezzi di ricambio al di fuori di un impianto dotato di specifici requisiti normativi sia potenzialmente in grado di generare “un possibile danno ambientale cui si aggiunge il danno economico derivante dalla sottrazione di grandi quantità di materiale (legittimamente destinato ai centri di demolizione) che va ad alimentare un mercato sommerso[8].
L’art. 15[9] del D.L.vo 209/03 regolamenta – tra l’altro – il commercio delle parti di ricambio recuperate nell’ambito dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, consentendo il libero commercio solo di quelle non attinenti alla sicurezza[10]. Queste ultime, puntualmente individuate nell’All. III[11], dovranno essere cedute unicamente agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla L. 122/92[12] e potranno essere utilizzate solo se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall’art. 80 del Codice della Strada[13] (peraltro, tale norma disciplina unicamente la revisione di interi veicoli e non di loro parti).
L’utilizzo delle parti di ricambio attinenti alla sicurezza, da parte delle imprese che effettuano attività di autoriparazione, deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente.
Viene, inoltre, disposto che lo stoccaggio delle parti di ricambio destinate alla commercializzazione e dei rifiuti recuperabili avvenga in modo appropriato, con la garanzia di non compromettere il loro successivo impiego: tutte le operazioni condotte devono sempre avvenire in luoghi idonei e, relativamente ai componenti contaminati da oli, su basamenti impermeabili.
Per completezza, si segnala che l’art. 231 del D.L.vo 152/06[14] prevede sostanzialmente le medesime disposizioni sopra riportate, contenute nella legge speciale, in materia di commercio delle parti di ricambio.
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La giurisprudenza

Sulla scorta di tali considerazioni, si segnala come – recentemente – la giurisprudenza nazionale sia ritornata sul tema delle parti e delle componenti dei veicoli fuori uso.
Infatti, con la sentenza della Corte di Cassazione, sez. III penale, n. 6939 del 13 febbraio 2018, ha stabilito che i veicoli fuori uso e i prodotti del loro smantellamento sono da considerare, ai sensi dell’art. 184, c. 5, del D.L.vo 152/06[15], come rifiuti. L’art. 184-ter del medesimo decreto prevede che la qualifica di rifiuto può venir meno quando esso sia stato sottoposto a un’operazione di recupero e soddisfi i criteri e le condizioni previsti dalla stessa norma. Con riferimento ai veicoli fuori uso (richiamando il D.L.vo 209/03), le parti di autoveicoli risultanti dalle operazioni di messa in sicurezza, provenienti dai centri di raccolta autorizzati, costituiscono rifiuti trattabili per il recupero in regime semplificato (ai sensi del D.M. 5 febbraio 1998, suballegato 1-5). Questo significa che affinché le parti di autoveicoli possano cessare di essere rifiuto occorre che esse siano così recuperate, a seguito di messa in sicurezza, da parte di soggetto autorizzato, e che risultino conformi alle condizioni previste dal citato art. 184-ter.
In tale occasione, il tribunale del riesame di Roma aveva respinto il ricorso del ricorrente, confermando così il sequestro preventivo (emesso dal G.I.P. del Tribunale di Civitavecchia) di un container di pezzi di autoricambi in attesa di spedizione in Sudan, perché ritenuti rifiuti in quanto non recuperati, né messi in sicurezza: era stato, infatti, ipotizzato il reato di gestione non autorizzata di rifiuti ex art. 256 del D.L.vo 152/06.
La Corte precisa da subito “che i veicoli fuori uso e i prodotti del loro smantellamento sono rifiuti ai sensi della voce «16 01» dell’allegato D alla parte quarta del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152, richiamato dall’art. 184, comma 5, stesso Decreto”.
Inoltre, richiamandosi alla disposizione circa la cessazione della qualifica di rifiuto, prosegue affermando che “sempre il d.lgs n. 152 del 2006, art. 184- ter comma 4, richiama espressamente anche il D.Lgs. n. 209 del 2003. Secondo tale decreto, le parti di autoveicoli risultanti dalle operazioni di messa in sicurezza di cui al D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, provenienti dai centri di raccolta autorizzati di cui al d.lgs n. 209 del 2003, costituiscono rifiuti trattabili per il recupero in regime semplificato ai sensi del D.M. 5 febbraio 1998, suballegato 1-5. Ne consegue che le parti di autoveicoli recuperate a seguito di messa in sicurezza, da parte di soggetto autorizzato e con il concorso delle condizioni di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 184- ter cit., cessano di essere rifiuti”.
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Parti di ricambio usate provenienti da autodemolizione: conclusioni

Tutto ciò considerato, in dottrina[16] è stato sottolineato come la vendita delle parti di ricambio costituisca un importante settore di mercato: gli operatori del settore hanno sviluppato filoni di mercato con paesi esteri (in particolar modo est europei ed africani) in cui la commercializzazione dei ricambi usati è importante, in considerazione della tipologia del parco veicoli circolante insieme alla prassi di mantenere in esercizio per lungo tempo i mezzi.
Fermo restando che la gestione dei veicoli fuori uso deve essere effettuata secondo i criteri di gestione dei rifiuti (art. 231 del D.L.vo 152/06 e D.L.vo 209/03) e che le operazioni di trattamento non abbiano effetti negativi sull’ambiente, il commercio delle parti di ricambio suscettibili di un reimpiego diretto per l’uso originario è da incentivare (fermo restando il rispetto dei requisiti posti dalla normativa sopra richiamata) nell’ottica della Circular Economy.
Piacenza, 6.04.2018

[1] ISPRA, Linee guida sul trattamento dei veicoli fuori uso. Aspetti tecnologici e gestionali, in www.isprambiente.gov.it, p. 48

[2] FONDAZIONE SVILUPPO SOSTENIBILE – FISE UNIRE, L’Italia del Riciclo 2017, in www.fondazionesvilupposostenibile.org, p. 17

[3] Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209, Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto 2003 – Supplemento Ordinario n. 128.

[4] ISPRA, Linee guida sul trattamento dei veicoli fuori uso. Aspetti tecnologici e gestionali, op. cit., p. 45

[5] FONDAZIONE SVILUPPO SOSTENIBILE – FISE UNIRE, L’Italia del Riciclo 2017, op. cit., p. 267

[6] FONDAZIONE SVILUPPO SOSTENIBILE – FISE UNIRE, L’Italia del Riciclo 2017, op. cit., p. 268

[7] In GUUE L 269 del 21 ottobre 2000.

[8] FONDAZIONE SVILUPPO SOSTENIBILE – FISE UNIRE, L’Italia del Riciclo 2017, op. cit., p. 268

[9] Art. 15, cc. 7 – 9, D.L.vo 209/03:
“7. E’ consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all’allegato III.

  1. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall’articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  2. L’utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 7 e 8 da parte delle imprese esercenti attività autoriparazione deve risultare da fatture rilasciate al cliente”.

[10] ISPRA, Linee guida sul trattamento dei veicoli fuori uso. Aspetti tecnologici e gestionali, op. cit., p. 45

[11] Sono parti di ricambio attinenti alla sicurezza i componenti il cui funzionamento errato provoca direttamente una perdita di controllo dell’autoveicolo o qualsiasi altro grave rischio per gli occupanti o eventuali terzi coinvolti ed i componenti il cui mancato funzionamento non è avvertibile dal conducente con un anticipo sufficiente a permettere di arrestare la marcia del veicolo o a consentire manovre tali da eliminare le possibilità di rischio.

[12] L. 5 febbraio 1992, n. 122, Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.41 del 19 febbraio 1992 ed in vigore dal 5 marzo 1992.

[13] D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 – Suppl. Ordinario n. 74, ed in vigore dal 1 gennaio 1993.

[14] Art. 231, cc. 10 – 12, D.L.vo 152/06:
“10. È consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore o dei rimorchi ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli. L’origine delle parti di ricambio immesse alla vendita deve risultare dalle fatture e dalle ricevute rilasciate al cliente.

  1. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli esercenti l’attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e, per poter essere utilizzate, ciascuna impresa di autoriparazione è tenuta a certificarne l’idoneità e la funzionalità.
  2. L’utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 10 e 11 da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente”.

[15] Art. 184, c. 5, D.L.vo 152/06:
L’elenco dei rifiuti di cui all’allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L’inclusione di una sostanza o di un oggetto nell’elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all’articolo 183. Con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente disposizione, possono essere emanate specifiche linee guida per agevolare l’applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta agli allegati D e I”.

[16] Si veda R. BERTUZZI, Autoveicoli fuori uso e parti di ricambio, in www.ambienterosa.net

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