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Stefano Maglia

Gli impianti mobili di trattamento rifiuti possono essere autorizzati in R13?

di Stefano Maglia

Categoria: Rifiuti

Partendo dalla constatazione che c’è chi[1] afferma in termini generalisti e pericolosi che gli impianti mobili, previa autorizzazione e comunicazione della campagna d’attività, possono svolgere tout court l’operazione di messa in riserva (R13) di rifiuti, si vuole in questa sede doverosamente mitigare la portata apodittica di siffatta affermazione.
La questione nasce dal fatto che l’art. 208 c. 15 del D.L.vo152/06 definisce la procedura ordinaria per l’autorizzazione degli impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, prevedendo che “la regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l’attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell’ambiente o della salute pubblica”.
È, pertanto, di tutta evidenza che la procedura relativa alle autorizzazioni e comunicazioni delle campagne di attività è disciplinata dalle singole regioni le quali, come spesso accade, hanno provveduto in maniera dissimile.
La Regione Lombardia, per esempio, con la D.g.r. n. 8/10098 del 7 agosto 2009, elenca espressamente le attività che possono essere effettuate dagli impianti mobili e tra queste non contempla l’operazione R13 (messa in riserva): ciò, peraltro, era già previsto nella precedente D.G. del 1/06/2005 prot. n. Q1.2005.0015379, sicché ad oggi si riconferma che sul territorio lombardo è escluso l’utilizzo di impianti mobili in aree autorizzate per operazioni di R13.
A contrario, invece, si segnala che tra le direttive della Regione Abruzzo – adottate ai sensi della LR 45/07 – per il rilascio dell’autorizzazione in via definitiva e di svolgimento delle singole campagne di attività degli impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti, è previsto che la possibilità di effettuare dette campagne anche per la sola attività R13 (o D15) “sarà valutata caso per caso dal competente servizio regionale”. Essa, quindi, non è vietata a priori, perché la Regione Abruzzo si apre alla possibilità – da verificare in concreto caso per caso – di autorizzare gli impianti mobili anche per la sola operazione di R13.
Ad oggi, quindi, non è corretto sostenere – in maniera così apodittica – che sia possibile svolgere sempre attività di recupero rifiuti con impianto mobile, autorizzato dalla Regione, previa comunicazione della campagna, per attività di messa in riserva: questa affermazione deve essere mitigata in considerazione delle differenti realtà regionali che, come sopra evidenziato, hanno disciplinato in maniera differente la medesima materia.

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