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Gli obblighi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro in attesa dell’Accordo Stato-Regioni
di Fabrizio Salmi
Categoria: Sicurezza lavoro
Come è noto, il D.l. 21 ottobre 2021, n. 146 ha apportato modifiche al Testo Unico per la Salute e Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 81/08). Una delle disposizioni coinvolte è l’art. 37, relativo alla Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.
Anzitutto, se il primo comma della citata norma richiede al datore di lavoro di assicurare che “ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza”, il secondo comma stabilisce che “la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro; b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa; b-bis il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa”.
Dunque, entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni avrebbe dovuto adottare un Accordo in cui accorpare, rivisitare e modificare gli Accordi del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro in materia di formazione, individuando i contenuti minimi e la durata della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro, nonché le modalità di verifica finale di apprendimento e di verifica dell’efficacia della formazione.
Tuttavia, nonostante la scadenza del termine di cui sopra, a oggi non è ancora giunti all’approvazione del nuovo Accordo, pur essendo il testo già stato trasmesso alle parti sociali. Difatti, nel mese di agosto 2023 è stata pubblicata la Bozza del nuovo Accordo, ancora soggetto a modifiche e cambiamenti.
Nelle more dell’approvazione del tanto atteso Accordo, si sono manifestate opinioni contrastanti, soprattutto con riguardo agli obblighi di aggiornamento della formazione obbligatoria dei preposti.
Le divergenze sono suscitate dalla formulazione – Da un lato, del comma 7 dell’art. 37 del Testo unico, il quale nell’affermare che “il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo” richiama i contenuti del futuro Accordo; – Dall’altro lato, del nuovo comma 7-ter dell’art. 37 del Testo unico, introdotto dalla Legge di conversione n. 215/2021 del D.l. n. 146/2021, il quale richiede, “per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7”, che le attività formative siano “svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.
Nell’ottica di dissipare i dubbi espressi sul punto, l’Ispettorato del lavoro con la circolare 1/2022 del 16 febbraio 2022 aveva già chiarito che “in assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021”.
Tale orientamento è stato da ultimo confermato dall’interpretazione di Confindustria, espressa con la nota del 4 dicembre 2023, secondo la quale “restano pienamente operativi gli accordi esistenti, per cui la formazione di tutte le figure attualmente contemplate negli accordi resta disciplinata da quegli accordi” e, pertanto, “fino alla adozione del nuovo accordo (e salvo l’eventuale periodo transitorio), continuano ad osservarsi le regole previgenti, ivi compreso l’aggiornamento quinquennale”.
Benchè le indicazioni dell’Ispettorato del lavoro e la recente nota di Confindustria siano chiare sul punto, alcune interpretazioni letterali della nuova formulazione dell’art. 37 D.lgs. 81/2008 (comma 7-ter) fanno decorrere l’obbligatorietà dell’aggiornamento biennale della formazione obbligatoria dei preposti e dunque l’applicabilità delle sanzioni di cui allo stesso articolo in caso di mancato adempimento già a partire dal 21 dicembre 2023, o meglio già dal 21 dicembre 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione 215/2021 del d.l. 146/2021).
A sostegno di questa tesi, si rileva come nella gerarchia delle fonti del diritto la legge ordinaria si collochi pacificamente al di sopra delle circolari degli organi amministrativi e debba, dunque, ritenersi prevalente in caso di contrasto. Peraltro, ulteriore profilo da evidenziare è che la circolare dell’Ispettorato si colloca in un momento anteriore rispetto alla scadenza prevista per l’adozione dell’Accordo (30 giugno 2022); la recente nota di Confindustria si limiterebbe a richiamarne i contenuti.
Seguire tale interpretazione sarebbe maggiormente tutelante dal momento che, nonostante la contrastante lettera dei precedenti commi – in particolare, i commi 2 e 7 – dell’art. 37 e le indicazioni dell’Ispettorato e di Confindustria, come si è visto il nuovo comma 7-ter del D.lgs. 81/2008, in vigore già dal 21 dicembre 2021, richiede l’aggiornamento delle attività formative con cadenza almeno biennale. Ad ogni modo, considerato il principio di irretroattività, le sanzioni connesse all’inosservanza della disposizione sarebbero applicabili a partire dal 21 dicembre 2023.
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Gli obblighi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro in attesa dell’Accordo Stato-Regioni
di Fabrizio Salmi
Come è noto, il D.l. 21 ottobre 2021, n. 146 ha apportato modifiche al Testo Unico per la Salute e Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 81/08).
Una delle disposizioni coinvolte è l’art. 37, relativo alla Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.
Anzitutto, se il primo comma della citata norma richiede al datore di lavoro di assicurare che “ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza”, il secondo comma stabilisce che “la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
b-bis il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa”.
Dunque, entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni avrebbe dovuto adottare un Accordo in cui accorpare, rivisitare e modificare gli Accordi del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro in materia di formazione, individuando i contenuti minimi e la durata della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro, nonché le modalità di verifica finale di apprendimento e di verifica dell’efficacia della formazione.
Tuttavia, nonostante la scadenza del termine di cui sopra, a oggi non è ancora giunti all’approvazione del nuovo Accordo, pur essendo il testo già stato trasmesso alle parti sociali.
Difatti, nel mese di agosto 2023 è stata pubblicata la Bozza del nuovo Accordo, ancora soggetto a modifiche e cambiamenti.
Nelle more dell’approvazione del tanto atteso Accordo, si sono manifestate opinioni contrastanti, soprattutto con riguardo agli obblighi di aggiornamento della formazione obbligatoria dei preposti.
Le divergenze sono suscitate dalla formulazione
– Da un lato, del comma 7 dell’art. 37 del Testo unico, il quale nell’affermare che “il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo” richiama i contenuti del futuro Accordo;
– Dall’altro lato, del nuovo comma 7-ter dell’art. 37 del Testo unico, introdotto dalla Legge di conversione n. 215/2021 del D.l. n. 146/2021, il quale richiede, “per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7”, che le attività formative siano “svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.
Nell’ottica di dissipare i dubbi espressi sul punto, l’Ispettorato del lavoro con la circolare 1/2022 del 16 febbraio 2022 aveva già chiarito che “in assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021”.
Tale orientamento è stato da ultimo confermato dall’interpretazione di Confindustria, espressa con la nota del 4 dicembre 2023, secondo la quale “restano pienamente operativi gli accordi esistenti, per cui la formazione di tutte le figure attualmente contemplate negli accordi resta disciplinata da quegli accordi” e, pertanto, “fino alla adozione del nuovo accordo (e salvo l’eventuale periodo transitorio), continuano ad osservarsi le regole previgenti, ivi compreso l’aggiornamento quinquennale”.
Benchè le indicazioni dell’Ispettorato del lavoro e la recente nota di Confindustria siano chiare sul punto, alcune interpretazioni letterali della nuova formulazione dell’art. 37 D.lgs. 81/2008 (comma 7-ter) fanno decorrere l’obbligatorietà dell’aggiornamento biennale della formazione obbligatoria dei preposti e dunque l’applicabilità delle sanzioni di cui allo stesso articolo in caso di mancato adempimento già a partire dal 21 dicembre 2023, o meglio già dal 21 dicembre 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione 215/2021 del d.l. 146/2021).
A sostegno di questa tesi, si rileva come nella gerarchia delle fonti del diritto la legge ordinaria si collochi pacificamente al di sopra delle circolari degli organi amministrativi e debba, dunque, ritenersi prevalente in caso di contrasto. Peraltro, ulteriore profilo da evidenziare è che la circolare dell’Ispettorato si colloca in un momento anteriore rispetto alla scadenza prevista per l’adozione dell’Accordo (30 giugno 2022); la recente nota di Confindustria si limiterebbe a richiamarne i contenuti.
Seguire tale interpretazione sarebbe maggiormente tutelante dal momento che, nonostante la contrastante lettera dei precedenti commi – in particolare, i commi 2 e 7 – dell’art. 37 e le indicazioni dell’Ispettorato e di Confindustria, come si è visto il nuovo comma 7-ter del D.lgs. 81/2008, in vigore già dal 21 dicembre 2021, richiede l’aggiornamento delle attività formative con cadenza almeno biennale. Ad ogni modo, considerato il principio di irretroattività, le sanzioni connesse all’inosservanza della disposizione sarebbero applicabili a partire dal 21 dicembre 2023.
Per approfondire il tema si consiglia di leggere l’articolo “HSE Manager: il professionista del settore ambiente e sicurezza”
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