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Stefano Maglia

I Comuni, per i rifiuti prodotti nel proprio territorio, a quali vincoli normativi sono soggetti in merito a raccolta e trasporto?

di Stefano Maglia

Categoria: Rifiuti

Si ricorda che nell’ambito della gestione dei rifiuti, le competenze dei Comuni ricevono una specifica regolamentazione con l’art. 198, D.L.vo 152/06. Possono delinearsi due differenti situazioni:
A) Sino all’inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall’Autorità d’ambito ai sensi dell’articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all’articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
B) successivamente all’affidamento dell’incarico al soggetto gestore, da parte della A.T.O. competente, i comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti aventi ad oggetto: a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani; b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi; d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all’articolo 184, comma 2, lettera f); e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare; f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento; g) l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all’articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all’articolo 184, comma 2, lettere c) e d).
In merito alla necessità di iscrizione e formazione in capo alle Amministrazioni comunali, si segnala la recente emanazione (28 ottobre 2008) della nota del Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con la quale si chiarisce che i Comuni impegnati nella gestione diretta dei centri di raccolta non sono tenuti alla predetta iscrizione, ma è da segnalare l’ancor più recente comunicato (5 novembre 2008) del Min. Ambiente che ha ritirato questa e la precedente Delib. dell’Albo, in virtù dell’annullamento del DM 8 aprile 2008 per problemi riscontrati nel suo iter formativo.
Pertanto anche per quanto concerne il personale addetto ai centri di raccolta, si tenga presente che il loro compito sarebbe proprio non solo quello di presidiare il centro stesso (punto 4.3 lett. b) del citato D.M. 8 aprile 2008), ma sarebbe inoltre previsto l’onere di effettuare un esame visivo dei rifiuti conferiti, di firmare le schede dei rifiuti conferiti e di quelli in uscita nonché più in generale di sapere gestire in sicurezza il conferimento dei rifiuti stessi nelle diverse zone del centro, unitamente ad eventuali procedure di emergenza in caso di incidenti. Va da sé che questi compiti è meglio che siano affidati a personale qualificato, oltre naturalmente alla figura del responsabile tecnico, riservando ad eventuali soggetti meno preparati ovvero a volontari, compiti di mero presidio. Ma tutto ciò, come scritto poco sopra, è previsto in un DM attualmente non valido.
Pertanto, nel momento in cui si scrive, la situazione è sostanzialmente in una fase transitoria.

 

*Tratto da “La gestione dei rifiuti dalla A alla Z, III ed – 350 problemi, 350 soluzioni“, Stefano Maglia, 2012.

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