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Stefano Maglia

I rifiuti pericolosi e le voci a specchio: come classificarli correttamente?

di Stefano Maglia

Categoria: Rifiuti

Il DLvo 152/06, come modificato dal D.L.vo 205/2010, riporta (per ragioni assolutamente incomprensibili) due definizioni praticamente identiche di rifiuto pericoloso: ex articolo 184 comma 4 “sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all’Allegato I”, mentre ex art. 183, è pericoloso “ il rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all’allegato I della parte quarta del presente decreto”, ovvero l’allegato che enuncia le caratteristiche di pericolo[1].   Le modifiche introdotte al Testo Unico Ambientale (TUA), per effetto del citato c.d. quarto correttivo, hanno quindi variato, in linea con quanto disposto dalla nuova Direttiva comunitaria in materia di rifiuti (Direttiva 2008/98/Ce), sia la nozione di rifiuto pericoloso sia i riferimenti tecnici fino ad allora utilizzati per l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo, ovvero per la classificazione di un rifiuto come pericoloso.   L’attribuzione delle caratteristiche di pericolo è poi direttamente collegata a quanto disposto nella citata Decisione 2000/532/Ce e ssm, istitutiva dell’Elenco europeo dei rifiuti, e recepita nell’Allegato...

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