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Il lavaggio dei cassonetti stradali costituisce manutenzione?

di Monica Taina

Categoria: Rifiuti

I residui del lavaggio dei cassonetti sono stati oggetto di uno specifico provvedimento dell’Albo nazionale gestori ambientali, il quale ha preso posizione ufficiale sul tema tramite la Circolare 10 luglio 2007, prot.n.1414/Albo/Pres[1], a seguito di espresso quesito posto dagli iscritti, inerente la classificazione del rifiuto derivante dall’attività di lavaggio dei contenitori stradali di rifiuti urbani nonché la procedura d’iscrizione all’Albo per il successivo trasporto del rifiuto in esame effettuato dalla stessa impresa che ha provveduto al lavaggio dei contenitori.
La Circolare ha precisato che: “Il rifiuto proveniente dall’attività di lavaggio dei contenitori stradali di rifiuti urbani deve intendersi prodotto dall’impresa che svolge tale attività e che, pertanto, deve essere classificato come rifiuto speciale non pericoloso”. La Circolare aggiunge inoltre: “Ne consegue che il successivo trasporto effettuato dalla stessa impresa richiede l’iscrizione all’Albo ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del Dlgs 152/06”.
Quanto alla classificazione il rifiuto in questione – la Circolare dell’Albo ritiene che debba essere identificato con il codice dell’elenco europeo dei rifiuti 16. 10. 02.
Secondo il parere dell’Albo quindi le acque di lavaggio dei cassonetti, nel caso in cui siano state prodotte da ditte terze, devono essere considerate un rifiuto speciale, in quanto derivate da attività d’impresa.
Tale classificazione appare – visto l’utilizzo della congiunzione “pertanto”- strettamente legata alla produzione del rifiuto in conseguenza di una attività di terzi, ovvero non svolta dal gestore incaricato dalla P.A. alla raccolta dei RU.
Sarebbe da escludersi quindi il riferimento alla qualificazione di “rifiuto urbano” solo in quest’ultima ipotesi, ovvero se trattasi di attività di pulizia svolta dai terzi, poiché diversamente, e quindi nel caso in cui trattasi di attività svolta dal medesimo gestore nell’ambito dell’adempimento dei servizi resi all’ente pubblico, a parere di chi scrive, resta valida la classificazione come rifiuto urbano, con il ricorso alla codificazione CER 20.03.99 (rifiuti urbani non specificati altrimenti).
Il fatto che tali rifiuti liquidi siano ascrivibili anche alla nozione di “rifiuti della manutenzione” non discende da una interpretazione
normativa bensì dall’analisi concreta del tipo di attività che si svolge[2]. Chi scrive concorda con gli altri autori, citati in nota, sul fato che il mero lavaggio del cassonetto non possa ritenersi una “manutenzione” dello stesso poiché non strettamente collegata alla funzionalità ma alla fruibilità del contenitore. Si osserva inoltre che, vista la Circolare dell’Albo, non vi sono poi molte agevolazioni per le società di lavaggio dei cassonetti, che comunque devono iscriversi all’Albo in quanto produttori del rifiuto e, se del caso, dovranno trasportarlo con un FIR poiché trattasi di rifiuto speciale, non è chiaro infatti quale sia il possibile “cantiere di riferimento” (vedi art. 230) per l’attività di lavaggio dei cassonetti.

 



[1] Si deve rammentare che le “circolari” sono atti meramente interni della pubblica amministrazione che esprimono esclusivamente un parere dell’amministrazione e non vincolano addirittura la stessa autorità che l’ha emanata. Così: Cassazione Sezione Unite n. 23031 del 2 novembre 2007.

[2] È altresì da segnalare che secondo P.FICCO tale tipologia di rifiuti non è nemmeno da ascrivere a quelli derivanti dalla manutenzione in quanto: “Con il termine manutenzione si intendono tutte quelle attività atte a mantenere in efficienza un sistema, un impianto, un elemento, una costruzione. Quindi, è ragionevole non poter ascrivere a tale categoria le acque reflue di lavaggio dei cassonetti; infatti, questi possono continuare ad essere utilizzati per l’uso previsto (quindi efficienti, in termini di capienza e ricevibilità dei rifiuti) anche se sporchi. L’igienizzazione non può essere considerata una condizione necessaria per la loro funzionalità meccanica” così in: “Rifiuti — Bollettino di informazione normativa” n. 136 — 1/07.

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