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Il lavaggio dei cassonetti stradali costituisce manutenzione?

di Monica Taina

Categoria: Rifiuti

I residui del lavaggio dei cassonetti sono stati oggetto di uno specifico provvedimento dell’Albo nazionale gestori ambientali, il quale ha preso posizione ufficiale sul tema tramite la Circolare 10 luglio 2007, prot.n.1414/Albo/Pres[1], a seguito di espresso quesito posto dagli iscritti, inerente la classificazione del rifiuto derivante dall’attività di lavaggio dei contenitori stradali di rifiuti urbani nonché la procedura d’iscrizione all’Albo per il successivo trasporto del rifiuto in esame effettuato dalla stessa impresa che ha provveduto al lavaggio dei contenitori. La Circolare ha precisato che: “Il rifiuto proveniente dall’attività di lavaggio dei contenitori stradali di rifiuti urbani deve intendersi prodotto dall’impresa che svolge tale attività e che, pertanto, deve essere classificato come rifiuto speciale non pericoloso”. La Circolare aggiunge inoltre: “Ne consegue che il successivo trasporto effettuato dalla stessa impresa richiede l’iscrizione all’Albo ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del Dlgs 152/06”. Quanto alla classificazione il rifiuto in questione – la Circolare dell’Albo ritiene che debba essere identificato con il codice...

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