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Il nuovo statuto delle terre e rocce da scavo secondo il D.M. n. 161/2012
di Pasquale Giampietro
Categoria: Rifiuti
Premessa Con la presente nota intendiamo affrontare i seguenti, specifici temi: a) le novità più salienti della disciplina dei materiali da scavo – nuova nozione giuridica nella cui area semantica sono ricondotte le c.d. “terre e rocce da scavo”, ex art. 186 T.U.A – introdotta dal decreto interministeriale n. 161/2012[1]; b) il meccanismo di abrogazione differita, tramite fonte secondaria (regolamento), dell’’art. 186 cit., ex art. 49, l. 27/2012, e l’applicabilità della disciplina più favorevole sopravvenuta anche ai fatti commessi in data anteriore all’entrata in vigore del Decreto interministeriale; c) le disposizioni amministrative e tecniche relative soprattutto alle definizioni, di cui all’art. 1, e ad alcuni Allegati (in particolare All. 3 e 9) che – comparate alle precedenti prescrizioni dell’art. 186 – consentono di qualificarle come “disposizioni più favorevoli”, non solo sul piano sostanziale ma anche, nello specifico, ai fini penali, ex art. 2, comma 4, c.p., con riferimento ai procedimenti penali pendenti, in data anteriore al 6 ottobre c.a. (termine...
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Il nuovo statuto delle terre e rocce da scavo secondo il D.M. n. 161/2012
di Pasquale Giampietro
Premessa Con la presente nota intendiamo affrontare i seguenti, specifici temi: a) le novità più salienti della disciplina dei materiali da scavo – nuova nozione giuridica nella cui area semantica sono ricondotte le c.d. “terre e rocce da scavo”, ex art. 186 T.U.A – introdotta dal decreto interministeriale n. 161/2012[1]; b) il meccanismo di abrogazione differita, tramite fonte secondaria (regolamento), dell’’art. 186 cit., ex art. 49, l. 27/2012, e l’applicabilità della disciplina più favorevole sopravvenuta anche ai fatti commessi in data anteriore all’entrata in vigore del Decreto interministeriale; c) le disposizioni amministrative e tecniche relative soprattutto alle definizioni, di cui all’art. 1, e ad alcuni Allegati (in particolare All. 3 e 9) che – comparate alle precedenti prescrizioni dell’art. 186 – consentono di qualificarle come “disposizioni più favorevoli”, non solo sul piano sostanziale ma anche, nello specifico, ai fini penali, ex art. 2, comma 4, c.p., con riferimento ai procedimenti penali pendenti, in data anteriore al 6 ottobre c.a. (termine...
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