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Il punto sull’attività di raccolta e trasporto rifiuti effettuate in forma ambulante
di Silvia Bettineschi
Categoria: Rifiuti
Le attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate in forma ambulante, quindi prive del carattere di professionalità ed imprenditorialità, sono tema di particolare interesse in quanto soggette ad un particolare regime derogatorio. Secondo quando disposto dall’art. 266 c. 5 del D.Lgs. 152/2006, infatti, i soggetti abilitati all’esercizio di tali attività, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio, sono esenti dagli obblighi previsti dagli articoli 189, 190, 193 e 212 del D.Lgs. 152/2006, ossia gli obblighi inerenti rispettivamente il “Catasto dei rifiuti”, il “Registro di carico e scarico”, il “Trasporto dei rifiuti” e l’ “Albo nazionale gestori ambientali”[1]. Sull’argomento la recente giurisprudenza ha manifestato un medesimo orientamento circa i requisiti necessari affinché le attività suindicate non integrino il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata di cui all’art. 256 D.Lgs. 152/2006. L’occasione per fare il punto sull’argomento è data da alcune sentenze emesse nell’anno appena trascorso, l’ultima delle quali è la sentenza della Corte di Cassazione...
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Il punto sull’attività di raccolta e trasporto rifiuti effettuate in forma ambulante
di Silvia Bettineschi
Le attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate in forma ambulante, quindi prive del carattere di professionalità ed imprenditorialità, sono tema di particolare interesse in quanto soggette ad un particolare regime derogatorio. Secondo quando disposto dall’art. 266 c. 5 del D.Lgs. 152/2006, infatti, i soggetti abilitati all’esercizio di tali attività, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio, sono esenti dagli obblighi previsti dagli articoli 189, 190, 193 e 212 del D.Lgs. 152/2006, ossia gli obblighi inerenti rispettivamente il “Catasto dei rifiuti”, il “Registro di carico e scarico”, il “Trasporto dei rifiuti” e l’ “Albo nazionale gestori ambientali”[1]. Sull’argomento la recente giurisprudenza ha manifestato un medesimo orientamento circa i requisiti necessari affinché le attività suindicate non integrino il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata di cui all’art. 256 D.Lgs. 152/2006. L’occasione per fare il punto sull’argomento è data da alcune sentenze emesse nell’anno appena trascorso, l’ultima delle quali è la sentenza della Corte di Cassazione...
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