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Il trasportatore di rifiuti può utilizzare anche mezzi di una diversa impresa iscritta all’Albo?
di Giulia Guagnini
Categoria: Rifiuti
Le concrete esigenze del trasporto dei rifiuti possono determinare la necessità, da parte di un soggetto iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, di utilizzare – oltre ad un proprio mezzo regolarmente figurante nel provvedimento di iscrizione (es. trattore) – anche un mezzo appartenente ad un diverso soggetto (es. rimorchio) anch’esso regolarmente iscritto all’Albo. In tali casi occorre interrogarsi circa la liceità o meno di tale prassi, alla luce delle vigenti norme in materia di trasporto dei rifiuti. A tal proposito occorre innanzitutto premettere che nel D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152[1] (v. in particolare artt. 193 e 212, rispettivamente in tema di “Trasporto dei rifiuti” e di “Albo Nazionale Gestori Ambientali”) non si rinvengono specifiche disposizioni applicabili al caso di specie. La Circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98[2] pone il caso in cui “per concrete esigenze operative o imprevisti tecnici, un trasporto di rifiuti venga effettuato dallo stesso trasportatore con veicoli diversi o da trasportatori diversi” (punto 1, lett. v): in...
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Il trasportatore di rifiuti può utilizzare anche mezzi di una diversa impresa iscritta all’Albo?
di Giulia Guagnini
Le concrete esigenze del trasporto dei rifiuti possono determinare la necessità, da parte di un soggetto iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, di utilizzare – oltre ad un proprio mezzo regolarmente figurante nel provvedimento di iscrizione (es. trattore) – anche un mezzo appartenente ad un diverso soggetto (es. rimorchio) anch’esso regolarmente iscritto all’Albo. In tali casi occorre interrogarsi circa la liceità o meno di tale prassi, alla luce delle vigenti norme in materia di trasporto dei rifiuti. A tal proposito occorre innanzitutto premettere che nel D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152[1] (v. in particolare artt. 193 e 212, rispettivamente in tema di “Trasporto dei rifiuti” e di “Albo Nazionale Gestori Ambientali”) non si rinvengono specifiche disposizioni applicabili al caso di specie. La Circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98[2] pone il caso in cui “per concrete esigenze operative o imprevisti tecnici, un trasporto di rifiuti venga effettuato dallo stesso trasportatore con veicoli diversi o da trasportatori diversi” (punto 1, lett. v): in...
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