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In caso di microraccolta effettuata solo nell’ambito della propria provincia, per ottimizzare il trasporto all’impianto finale, è possibile effettuare la raccolta su più giorni avvalendosi dell’istituto della sosta?
di Stefano Maglia
Categoria: Rifiuti
La questione si presenta laddove si prescrive che “la microraccolta dei rifiuti … dev’essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile”, in quanto trattasi di un’indicazione di principio non ulteriormente specificata in termini temporali più precisi, anche se, correttamente, la dottrina ha precisato che ciò “non deve essere confuso con il riempimento del mezzo”. Peraltro, comprendendo l’intento del trasportatore di ottimizzare il trasporto all’impianto finale, bisogna mettere in relazione il sopraccitato co. 11 con il successivo co. 12, il quale recita: “La sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione all’interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all’articolo 183, comma 1, lettera l), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti...
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In caso di microraccolta effettuata solo nell’ambito della propria provincia, per ottimizzare il trasporto all’impianto finale, è possibile effettuare la raccolta su più giorni avvalendosi dell’istituto della sosta?
di Stefano Maglia
La questione si presenta laddove si prescrive che “la microraccolta dei rifiuti … dev’essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile”, in quanto trattasi di un’indicazione di principio non ulteriormente specificata in termini temporali più precisi, anche se, correttamente, la dottrina ha precisato che ciò “non deve essere confuso con il riempimento del mezzo”. Peraltro, comprendendo l’intento del trasportatore di ottimizzare il trasporto all’impianto finale, bisogna mettere in relazione il sopraccitato co. 11 con il successivo co. 12, il quale recita: “La sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione all’interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all’articolo 183, comma 1, lettera l), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti...
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